Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/1999, n. 5050
CASS
Sentenza 21 ottobre 1999

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Non è impugnabile il provvedimento del GIP che, decidendo su richiesta di archiviazione, disponga che il PM, previo invito all'indagato per rendere l'interrogatorio, formuli il capo di imputazione, e ciò anche se, in detto provvedimento il GIP fissi irritualmente, per l'espletamento della attività sopra descritta, un termine superiore a quello di giorni dieci, previsto dal comma quinto dell'art 409 cod.proc.pen. Invero, da un lato, deve farsi riferimento al principio di tassatività dei casi e dei mezzi di impugnazione, dall'altro, deve rilevarsi la impossibilità di ricondurre il provvedimento de quo alla categoria degli atti abnormi, contro i quali è sempre possibile il gravame in Cassazione. (Fattispecie in cui l'indagato aveva dedotto la abnormità del provvedimento, che, a suo dire, non solo riduceva a mera formalità l'interrogatorio dell'indagato, ma, per di più, assegnava arbitrariamente al PM il termine di trenta giorni, entro il quale compiere il predetto atto e formulare l'imputazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/1999, n. 5050
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5050
    Data del deposito : 21 ottobre 1999

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