Sentenza 21 ottobre 1999
Massime • 1
Non è impugnabile il provvedimento del GIP che, decidendo su richiesta di archiviazione, disponga che il PM, previo invito all'indagato per rendere l'interrogatorio, formuli il capo di imputazione, e ciò anche se, in detto provvedimento il GIP fissi irritualmente, per l'espletamento della attività sopra descritta, un termine superiore a quello di giorni dieci, previsto dal comma quinto dell'art 409 cod.proc.pen. Invero, da un lato, deve farsi riferimento al principio di tassatività dei casi e dei mezzi di impugnazione, dall'altro, deve rilevarsi la impossibilità di ricondurre il provvedimento de quo alla categoria degli atti abnormi, contro i quali è sempre possibile il gravame in Cassazione. (Fattispecie in cui l'indagato aveva dedotto la abnormità del provvedimento, che, a suo dire, non solo riduceva a mera formalità l'interrogatorio dell'indagato, ma, per di più, assegnava arbitrariamente al PM il termine di trenta giorni, entro il quale compiere il predetto atto e formulare l'imputazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/1999, n. 5050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5050 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 21.10.1999
Dott. Carlo Cognetti Consigliere SENTENZA
Dott. Giuliana Ferrua Consigliere N.5050
Dott. Nunzio Cicchetti Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Maurizio Fumo Consigliere N.10862/99
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da TI LV, nato a [...] [...] Avverso il provvedimento emesso in dato 20.1.1999 dal GIP presso il Tribunale di S.M. Capua Vetere, con il quale, disatteso la richiesta di archiviazione, è stata disposta la restituzione degli atti al PM per la formulazione della imputazione nel termine di giorni 30, previa notifica all'indagato dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso, Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Maurizio Fumo, Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, che ha concluso perché si dichiari la inammissibilità della proposta impugnazione, con i conseguenti provvedimenti di cui all'art. 616 cpp, osserva in fatto ed in diritto
Il GIP presso il Tribunale di S.M. Capua Vetere, decidendo su richiesta di archiviazione avanzata dal competente PM in ordine alla ipotesi criminosa di cui all'art. 584 cp ed in presenza di opposizione della persona offesa, ha ritenuto, contrariamente a quanto ravvisato dall'Organo dell'accusa, che fossero presenti in atti elementi per esercitare l'azione penale;
conseguentemente ha disposto, in data 21.1.1999, ai sensi dell'art. 409 cpp, la formulazione della imputazione ad opera del PM a carico dell'indagato TI LV. Rilevando tuttavia che, nel corso delle indagini preliminari, il TI non era mai stato invitato a rendere l'interrogatorio (come richiesto dalla "novella" 16.7.1997 n. 234), il GIP ha precisato, nel suo provvedimento, che il PM avrebbe dovuto formulare la imputazione previa notifica alla persona sottoposta alle indagini dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ed ha concesso per il compimento dell'atto di indagine e per la formulazione della "imputazione coatta" il termine di giorni 30, termine, dunque, diverso e ben superiore rispetto a quello previsto dall'art. 409 comma 5 cpp. Avverso tale provvedimento, ha proposto ricorso per Cessazione, tramite il difensore, l'indagato, TI LV, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 375, 409 comma 5 e 416 comma 1 cpp, a nonché rappresentando la abnormità del provvedimento impugnato.
A parere del ricorrente, è da escludere la possibilità di una imputazione coatta (ai sensi del comma 5 dell'art. 409 cpp) qualora non abbia avuto luogo il previo interrogatorio dell'indagato, imposto dalla legge 234/97. Nè può il GIP, come viceversa è avvenuto nel provvedimento impugnato, nell'imporre al PM la formulazione della imputazione, obbligarlo ad espletare la "formalità" dell'interrogatorio della persona sottoposta ad indagine;
tantomeno gli è consentito "dilatare" arbitrariamente il termine, previsto dell'art. 409 comma 5 cpp., in giorni 10, fissandolo in un numero di giorni ritenuto congruo (nel caso di specie, giorni 30), allo scopo di consentire all'Organo dell'accusa di adempiere a quanto impostogli.
Sempre a parere del ricorrente, il provvedimento impugnato, da un lato, è abnorme, in quanto assunto completamente al di fuori degli schemi procedimentali vigenti e della logica del sistema, dall'altro, svilisce a mero adempimento burocratico l'interrogatorio di cui all'art. 416 cpp (come novellato dalla legge del 1997), dal momento che esclude, a priori, che, proprio a seguito di quanto emerso nel corso di tale atto di indagine, il PM possa mutare il suo originario convincimento e risolversi per una richiesta di archiviazione nei confronti della persona indagata.
Il ricorso è inammissibile.
Invero, in considerazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (art. 568 cpp), va affermato che l'ordinanza con la quale il GIP impone al PM la formulazione del capo di imputazione non è soggetta a gravame (cfr. 9103205-RV 188592, sez. I, Surtiwan;
vedosi anche 9201078-RV 189746, sez. I, Reale ed altro). Non ricorre, d'altra parte, la dedotta abnormità del provvedimento del GIP. Ed invero il concetto di provvedimento strutturalmente o funzionalmente abnorme, come elaborato della giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra i tanti, S.U. 9800017-RV 209603, Di Battista), non si attaglia al caso di specie. Abnorme, infatti, è il provvedimento che, per la singolarità o stranezza del suo contenuto, risulti estraneo all'ordinamento processuale, ovvero quello che si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste. Esso dunque si pone al di fuori del "sistema", ovvero determina la paralisi del procedimento, con conseguente impossibilità della suo prosecuzione. Nel caso di specie, certamente il GIP, aveva il potere, ai sensi del comma quinto dell'art. 409 cpp, di imporre al PM la formulazione della imputazione. D'altra parte, ai sensi dell'art 2 della legge 16.7.1997 n. 234, il previo invito a comparire ai fini di rendere l'interrogatorio, previsto dal comma terzo dell'art. 375 cpp, appare condizione indispensabile perché posso essere formulata richiesta di rinvio a giudizio. Indubbiamente, dunque, l'interrogatorio doveva precedere la formulazione della imputazione coatta (ed, a tale scopo, il GIP avrebbe potuto più correttamente far uso dei poteri conferitigli dal quarto comma dell'art 409 cpp, che prevede la possibilità di imporre al PM il compimento di ulteriori atti di indagine, tra i quali ben può essere annoverato l'interrogatorio dell'indagato). L'aver, con unico provvedimento, imposto al PM l'interrogatorio dell'indagato e la formulazione della imputazione non costituisce una anomalia tale da determinare la abnormità del provvedimento. Infatti, da un lato, come premesso, l'invito a presentarsi allo scopo di rendere interrogatorio deve necessariamente precedere la richiesta di rinvio e giudizio, dall'altro, il GUP, pur in presenza di una richiesta di rinvio a giudizio formulato ai sensi del comma quinto dell'art. 409 cpp, può liberamente determinarsi per il rinvio a giudizio o per la sentenza di non luogo a procedere. Va infine chiarito che il termine di 10 giorni, previsto dal quinto comma dell'art. 409 cpp, ha natura meramente ordinatoria e che dunque la sua "dilatazione" a giorni 30, come nel caso di specie, non è tale da determinare, essa neanche, alcuna abnormità.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento alla cassa ammende della somma di lire cinquecentomila.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 21 ottobre 1999. Depositato in Cancelleria il 15 novembre 1999