Cass. civ., sez. I, sentenza 09/03/2001, n. 3445
CASS
Sentenza 9 marzo 2001

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L'ambito della condotta vietata dall'art. 1 della legge 963 del 1965 - a norma del quale è da considerare pesca marittima ogni attività diretta a catturare esemplari di specie il cui ambiente abituale o naturale di vita siano le acque, indipendentemente dai mezzi adoperati e dal fine perseguito - comprende non soltanto l'azione materiale attraverso la quale si compie la cattura degli esemplari marittimi, ma anche quella preordinata a questo risultato, purché connotata dai requisiti dell'idoneità e dell'univocità, secondo quanto dispone l'art 56 cod. pen. in tema di delitto tentato (nella specie la S.C. in applicazione del principio sopra indicato ha cassato la sentenza di merito che aveva accolto l'opposizione proposta da un soggetto avverso l'ordinanza con la quale era ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa per essere stato sorpreso in zona vietata con le lampare accese, ossia in un atteggiamento preordinato all'apprensione di pesci dopo averli attirati verso la barca mediante una sorgente luminosa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 09/03/2001, n. 3445
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3445
    Data del deposito : 9 marzo 2001

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