Sentenza 9 marzo 2001
Massime • 1
L'ambito della condotta vietata dall'art. 1 della legge 963 del 1965 - a norma del quale è da considerare pesca marittima ogni attività diretta a catturare esemplari di specie il cui ambiente abituale o naturale di vita siano le acque, indipendentemente dai mezzi adoperati e dal fine perseguito - comprende non soltanto l'azione materiale attraverso la quale si compie la cattura degli esemplari marittimi, ma anche quella preordinata a questo risultato, purché connotata dai requisiti dell'idoneità e dell'univocità, secondo quanto dispone l'art 56 cod. pen. in tema di delitto tentato (nella specie la S.C. in applicazione del principio sopra indicato ha cassato la sentenza di merito che aveva accolto l'opposizione proposta da un soggetto avverso l'ordinanza con la quale era ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa per essere stato sorpreso in zona vietata con le lampare accese, ossia in un atteggiamento preordinato all'apprensione di pesci dopo averli attirati verso la barca mediante una sorgente luminosa).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/03/2001, n. 3445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3445 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PELLEGRINO SENOFONTE - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
su ricorso iscritto al n. 14765 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1998, proposto
DA
CAPITANERIA DEL PORTO DI TRIESTE, in persona del legale rappresentante p. t., per legge domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato e da questa rappresentato e difeso.
- ricorrente -
contro
NO RT, già elettivamente domiciliato in Trieste, alla Via San Nicolò n. 30, presso gli avv. Enzo e Paolo Volli e Paolo Storn.
- intimato -
avverso la sentenza del Pretore di Trieste, n. 288 del 3 - 4 giugno 1997. Udita, all'udienza del 16 gennaio 2001, la relazione del Cons. Dott. Fabrizio Forte.
Udito il P.M. Dott. Vincenzo Maccarone, che conclude per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 4 giugno 1997, il Pretore di Trieste accoglieva l'opposizione di TU EN all'ordinanza della locale Capitaneria di porto, che ingiungeva il pagamento di sanzione pecuniaria per violazione degli artt. 15, lett. a, 26 e 27 L. 923/65, in quanto, all'atto dell'accertamento, il peschereccio dell'opponente, presentando le fonti luminose accese, poteva desumersi esercitasse la pesca "in zone e tempi vietati".
Per l'adito pretore, non andava condivisa la lettura della L. 923/65 di cui alla sentenza di questa Corte n. 12310/95, per avere compreso nella violazione anche le attività preliminari alla pesca, non potendo essere sanzionato il "tentativo", stante l'inapplicabilità in sede amministrativa dell'art. 56 c.p.. Per la cassazione di questa sentenza, ricorre la Capitaneria di Porto di Trieste per unico motivo e il EN non svolge attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 1 della L. 963/95 e omessa e insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, per non avere il pretore rilevato che la norma definisce pesca ogni attività diretta a catturare esemplari acquatici, e comprende in essa l'accensione delle lampare, quale attività preordinata alla cattura, dotata dei requisiti d'idoneità e univocità di cui all'art. 56 c.p.. La sentenza non è motivata, fondandosi solo sull'inapplicabilità del tentativo all'illecito amministrativo.
1.1. La sentenza 28 novembre 1995 n. 12310, di questa Corte, parte dalla "definizione" di "pesca marittima" contenuta nell'art. 1 della L. 14 luglio 1965 n. 963, che comprende "ogni attività diretta a catturare esemplari di specie il cui ambiente abituale o naturale di vita siano le acque" marittime, "indipendentemente dai mezzi adoperati e dal fine perseguito". L'art. 56 c.p. non è applicato di per sè, ma in quanto integra con la univocità e idoneità dell'accensione delle lampare, la condotta qualificata come attività di pesca, sanzionabile se svolta oltre i limiti di legge e regolamento.
Nel caso di specie, l'ammissione dell'esistenza di un peschereccio che, nelle ore serali, era sorpreso con le c.d. lampare accese, evidenzia il compimento di una attività di attrazione dei pesci verso la sorgente luminosa, diretta a catturare esemplari di specie marina in zona e tempi vietati e integrante una condotta corrispondente alla fattispecie astratta, rilevando l'esistenza dei "mezzi adoperati" quali le lampare, necessari alla cattura di pesci nelle ore notturne.
Non si tratta quindi di ritenere sanzionato il tentativo di pesca vietata, in quanto il "pescare" è verbo che esprime un'attività diretta a uno scopo non necessariamente conseguito da chi la realizza e detta attività, come descritta dall'art. 1 L. 14 luglio 1965 n. 963, comprende pure l'accensione delle lampare idonee ad attrarre con la loro fonte luminosa i pesci eventualmente da catturare. Deve quindi accogliersi il ricorso e cassarsi la sentenza impugnata;
non essendo necessari altri accertamenti di fatto, può decidersi l'opposizione nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. e, risultando confermata la violazione, l'opposizione del EN va rigettata e le spese del giudizio di cassazione devono porsi a suo carico, liquidandosi come in dispositivo, mentre nulla compete alla Capitaneria di Porto di Trieste per il giudizio di merito nel quale essa non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata;
decidendo nel merito, rigetta l'opposizione del EN all'ordinanza ingiunzione della Capitaneria del porto di Trieste e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio di cassazione che liquida in L. 120.000=, oltre a L. 900.000 per onorari.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 16 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2001