Sentenza 7 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/2001, n. 7708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7708 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
770 8/0 1 Aula "B" REPUBBLICA ITALIANA n. 15880799 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ud. 9. 4. 2001 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: rendita superstiti Con 17736 SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori Antonio Saggio Presidente 1. Dottor 2. Dottor Vincenzo Mileo Consigliere 3. Dottor Paolino Dell'Anno Rel. Consigliere NN Prestipino Consigliere 4. Dottor Consigliere Pietro Cuoco 5. Dottor ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dall'Istituto Nazionale per l'Assicura- zione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma in via IV Novembre 144 presso gli avvocati Antonino Catania e Rita Raspanti, che lo rappresentano e difendono giusta dele- ga in calce al ricorso;
1739
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE LIRE 1500 Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE 1 dal Sig. per diritti L IL CANCELLERE 0408065 TZ AR ET, intimata;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Oristano del 12 gennaio 1999, depositata il 17 marzo 1999, numero 147, r.g. 60/98; Udita la relazione svolta nell'udienza del 9 aprile 2001 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito l'avvocato Rita Raspanti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Francesco Mele, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo: - pre-Con ricorso del 4 aprile 1989, TZ AR ET messo di essere figlia invalida di TZ NN, decedu- to il 10 maggio 1987 a causa di una silicosi polmonare per la quale aveva goduto in vita di una rendita perchè contrat- ta per causa di lavoro convenne in giudizio, avanti il - pretore di Cagliari, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazio- ne contro gli Infortuni sul Lavoro, del quale chiese la con- danna a corrisponderle la rendita prevista per i superstiti. Costituitosi il contraddittorio, l'ente eccepì la intervenu- ta decadenza dalla domanda per essere decorso il termine di novanta giorni tra l'evento mortale e la proposizione della stessa. Nel merito rilevò la assenza di ogni prova circa lo stato di inabilità della istante. Il pretore rigettò la ri- chiesta perchè proposta oltre il termine massimo consentito. La pronuncia fu confermata dal tribunale di Cagliari con sentenza del 14 luglio 1993, che fu cassata da questa Corte 2 con sentenza del 20 dicembre 1996, per essere stata intanto dichiarata la incostituzionalità dell'articolo 122 del de- creto del Presidente della Repubblica numero 1125 del 1965 nella parte in cui non prevedeva che, nell'ipotesi di deces- so dell'assicurato, l'istituto dovesse avvertire i supersti- ti della facoltà loro concessa di proporre domanda per la rendita, e rinviò la causa per nuova decisione al tribunale di Oristano, che, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto la domanda. Della decisione viene chiesta la cassa- zione dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro con ricorso sostenuto da un motivo. L'intimata non si è costituita. Motivi della decisione: Con l'unica ragione di censura denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 85 del decreto del Presi- dente della Repubblica numero 1124 del 1965, 2697 del codice civile, 421, 394, 113 e 132 del codice di procedura civile, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione - l'ente ricorrente deduce che erroneamente il tribunale ha accolto la domanda di rendita pur non essendo stata fornita la prova da parte della richiedente dell'asserito stato di inabilità. Il rilievo è fondato. E invero, risulta dalla stessa sentenza impugnata, che l'i- stituto, costituendosi nel giudizio di primo grado, aveva, tra l'altro, contestato la sussistenza del presupposto dello stato di inabilità al lavoro richiesto per il riconoscimento del diritto al beneficio dal numero 2 dell'articolo 85 del 3 decreto presidenziale sopra citato con riferimento ai figli superstiti del lavoratore infortunato, rilevando la assenza Il giudice di merito, in- di offerta di prove in tale senso. vece, pur avendo dato atto di tale deduzione difensiva (si confronti l'ultima riga della pagina 3 e le prime due della pagina 4 della sentenza impugnata), ha poi contraddittoria- mente affermato (pagina 8) che non sarebbe stata mossa una "specifica contestazione sugli altri requisiti fissati dalla legge per il riconoscimento della prestazione richiesta". La evidente contraddittorietà della motivazione impone la cassazione della decisione con rinvio della causa alla Corte d'appello di Cagliari alla quale si demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Caglia- ri. Così deciso in Roma il 9 aprile 2001. Il consigliere estensore Il presidente me cím. Mon a MS. Stillене I D IL CANCELLIERE , A Depositato in Cancelleria O S L S 0 L 1 A O . 3 T , B T 3 7 GIU. 2001 A 5 I R S D 'A E . E oggi, P L A N S L T B I E S CANCELLILLIERE 3 N IL CA D O 7 G P I - S O 8 IM - N 1 A E 1 D A S D E I E , E A O G T R O N G T T E E IS IT S L E G IR E A R D L L O E D 4