Sentenza 6 novembre 1998
Massime • 1
La misura cautelare perde efficacia, ai sensi dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., ove la decisione del tribunale della libertà non intervenga entro quindici giorni (di cui cinque per la trasmissione degli atti e dieci per il giudizio) dalla presentazione della richiesta di riesame. (V. Corte cost., sent. n. 232 del 1998; v. Cass., sez. un., 16 dicembre 1998, Alagni, in corso di deposito).
Commentario • 1
- 1. Come si deve svolgere il procedimento di riesame nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento di ordinanza che abbia disposto o confermato la misura cautelare…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 novembre 2020
(Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 309) Il fatto Il Tribunale di Taranto confermava, in sede di riesame, una ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale, dispositiva dell'applicazione, nei confronti dell'indagato, della misura cautelare degli arresti domiciliari — successivamente sostituita dallo stesso Giudice con la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria — per i reati di associazione finalizzata alla commissione di delitti di furto di autovetture, ricettazione di parti di ricambio dei mezzi ed estorsione di somme in danno dei derubati per la restituzione dei veicoli e per il concorso nel furto di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/11/1998, n. 6636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6636 |
| Data del deposito : | 6 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Pasquale La Cava Presidente del 6.XI.1998
1. Dott. Alessandro Canzatti Consigliere SENTENZA
2. " IA NI " N. 6636
3. " Franco Carletti " REGISTRO GENERALE
4. " Ernesto Perna La Torre " N. 31572/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da FI AN, n. Riposto il 28/10/1963 avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Palermo in data 20/6/1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. E. Perna La Torre Udito il Pubblico Ministero nella persona del P.G. M. Favalli che ha concluso per in principalità per il rigetto in subordine rinvio. Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ordinanza del 26/5/1998 il Gip presso il Tribunale di Agrigento disponeva nei confronti di FI AN indagato per i delitti aggravati di concorso in regime, detenzione e porto illegali di arma e furto, la misura cautelare della custodia in carcere. Avverso tale provvedimento il FI ha proposto istanza di riesame, che è stata rigettata dal Tribunale di Palermo con ordinanza del 20 giugno 1998. Ricorre per Cassazione l'indagato che deduce: 1) Violazione dell'art. 606 c I lett. c cpp in relazione all'art. 309 V c. X c. cpp perché la decisione del Tribunale del riesame è intervenuta oltre il quindicesimo giorno del deposito in Cancelleria della relativa richiesta;
2) Violazione dell'art. 606 c. I lett. c. cpp in relazione all'art. 309 c. V-X cpp perché entro dieci giorni dall'arrivo degli atti in Cancelleria è stata pronunziata la sola decisione con deposito del dispositivo, mentre due giorni dopo la scadenza del termine è avvenuto il deposito della motivazione dell'ordinanza di rigetto del ricorso;
3) Violazione dell'art. 606 lett. c. cpp in relazione all'art. 292 c. II lett. c bis cpp in quanto nell'ordinanza impugnata non vengono spiegate le ragioni del perché la custodia in carcere era, per esso ricorrente, l'unica misura idonea;
4) Violazione dell'art. 606 c. I lett. E cpp in relazione all'art. 274 cpp. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Il primo motivo è fondato.
Rileva la Corte che deve essere dichiarata l'inefficacia dell'impugnata ordinanza ai sensi del combinato disposto dei commi V e X dell'art. 309 cpp, atteso che la richiesta di riesame nell'interesse del FI viene depositata la Cancelleria competente il 4/6/1998, mentre il Tribunale ha pronunciato la decisione il 20/6/1998 e, quindi, in un momento in cui l'arco complessivo di giorni 15, era risultante dai due termini per la trasmissione degli atti e per la deliberazione dell'organo di riesame, era irrimediabilmente decorso.
Ritiene, infatti, il collegio che, in ossequio alla ratio garantista che deve presiedere alla interpretazione di tutte le norme attinenti alla libertà personale degli indagati, si imponga la necessità di conformarsi all'indirizzo della giurisprudenza della Corte costituzionale, espresso nella sentenza interpretativa di rigetto n. 232/1998.
Al riguardo, occorre rimarcare che nella richiamante decisione si evidenzia, che, ai sensi dell'art. 309 e V cpp, l'avviso all'Autorità Giudiziaria procedente nella presentazione di una richiesta di riesame deve essere dato immediatamente (con qualsiasi forma) allo scopo di garantire il completamento dell'iter procedurale entro i termini perentori di legge.
Un corretto assetto ermeneutico impone di far decorrere un termine di riferimento certo, quale è quello del deposito dell'istanza, il dies a quo da cui calcolare i cinque giorni entro i quali gli atti devono pervenire da parte dell'Autorità Giudiziaria procedente alla Cancelleria del Tribunale del Riesame, non apparendo compatibile con la scadenza accelerata del procedimento incidentale (accentuata dopo la novella del 1995) di rimettere la decorrenza di un termine che si vuole perentorio ed una spontanea e non scontata sollecitudine degli Organi Giudiziari.
Nè lo stesso detto letterale previsto dall'ultimo comma dell'art.309 cpp sembra contrastare con tale interpretazione, laddove prevede la sanzione di inefficacia in caso di inosservanza dei termini, intesi dunque al plurale (sia quello previsto per la richiesta del Presidente che deve essere immediata, ossia deve avvenire secondo tale interpretazione lo stesso giorno del deposito dell'istanza, sia quello proprio dell'Autorità Giudiziaria procedente;
previsti dal quinto comma, così che l'indagato sappia, in modo certo, che la legittimità del titolo cautelare emesso nei suoi confronti verrà valutata non oltre il quindicesimo giorno del deposito della richiesta di riesame nella Cancelleria del competente Tribunale ovvero dal diverso giorno in cui l'istanza pervenga alla Cancelleria. Tale indirizzo sembra inoltre corrente con lo spirito della novella di cui alla legge n. 332/1995 che aveva già modificato il precedente regime mediante la previsione di un termine perentorio (e non più ordinatorio) di cinque giorni per l'inoltro al Tribunale di tutti gli atti presentati al Gip al momento della richiesta di misura cautelare e porti a fondamento della stessa, all'evidente scopo di rendere effettivo il contraddittorio e concreto il controllo circa la legittimità delle misure da parte dell'organo collegiale, introducendo nel caso di inerzia o ritardo dell'organo procedente la sanzione processuale dell'inefficacia dell'ordinanza cautelare. Va sottolineato ancora che le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno, d'altra parte, ulteriormente accentuato il carattere accelerato delle cadenze processuali previste dalla norma in questione stabilendo che entro il termine di cui al V c. dell'art.309 cpp gli atti devono essere ricevuti della Cancelleria del
Tribunale del Riesame e non semplicemente trasmessi. (Cass. Sez. Un.29/10/97 n. 13 Schillaci).
Restano assorbite le ulteriori doglianze.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia della misura cautelare disposta con provvedimento del 26/5/98 del Gip del Tribunale di Agrigento.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 626 cpp. Così deciso in Roma, il 6 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 1998