Cass. pen., sez. II, sentenza 06/11/1998, n. 6636
CASS
Sentenza 6 novembre 1998

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Massime1

La misura cautelare perde efficacia, ai sensi dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., ove la decisione del tribunale della libertà non intervenga entro quindici giorni (di cui cinque per la trasmissione degli atti e dieci per il giudizio) dalla presentazione della richiesta di riesame. (V. Corte cost., sent. n. 232 del 1998; v. Cass., sez. un., 16 dicembre 1998, Alagni, in corso di deposito).

Commentario1

  • 1Come si deve svolgere il procedimento di riesame nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento di ordinanza che abbia disposto o confermato la misura cautelare…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 novembre 2020

    (Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 309) Il fatto Il Tribunale di Taranto confermava, in sede di riesame, una ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale, dispositiva dell'applicazione, nei confronti dell'indagato, della misura cautelare degli arresti domiciliari — successivamente sostituita dallo stesso Giudice con la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria — per i reati di associazione finalizzata alla commissione di delitti di furto di autovetture, ricettazione di parti di ricambio dei mezzi ed estorsione di somme in danno dei derubati per la restituzione dei veicoli e per il concorso nel furto di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 06/11/1998, n. 6636
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6636
Data del deposito : 6 novembre 1998

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