CASS
Sentenza 16 maggio 2023
Sentenza 16 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/05/2023, n. 20672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20672 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AF ON ID nato il [...] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UC SE;
lette le conclusioni del PG PIETRO MOLINO Il Proc. Gen. conclude per annullare senza rinvio la sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Lucca. lette le conclusioni del difensore avv. Edoardo Marco Andrea Piva il difensore conclude chiedendo di dichiarare l'estinzione del reato ex art. 5 Dlgs n. 74/2000 di cui al capo D) per intervenuta prescrizione e in ogni caso in accoglimento dei motivi di ricorso, di annullare l'impugnata sentenza con ogni conseguenziale pronuncia di legge. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. Penale Sent. Sez. 3 Num. 20672 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: SE UC Data Udienza: 22/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 13 aprile 2021 la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Lucca il 19 marzo 2018 a ON AV GG alla pena di 2 anni di reclusione per i capi di imputazione D) ed E), ex artt. 110 cod. pen. e 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, con applicazione, nel minimo edittale, delle sanzioni accessorie ex art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000, compresa la pubblicazione della sentenza, e della confisca per equivalente, ex art. 12 -bis del d.lgs. citato, dei beni nella disponibilità dell'imputato per C 256.492,57. 1.1. ON AV GG è stato condannato per avere, al fine di evadere le imposte, omesso, pur essendone obbligato quale amministratore di fatto della ditta «Villa Rociani», in concorso con l'amministratore di diritto, la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA, relative alle annualità 2011 e 2012, rispettivamente con evasione, per il 2011, dell'imposta IRPEF pari a C 122.838,19 e IVA per C 30.155,39 ed evasione, per il 2012, dell'imposta IRPEF pari a C 133.654,38 e IVA per C 32.670,79 (in Camaiore, rispettivamente il 30 settembre 2012 e il 30 settembre 2013). 2. Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 157, 170, commi 3, in relazione agli artt. 177, 178, lett. c), 179 cod. proc. pen., eccependo la nullità del decreto di citazione a giudizio e degli atti derivati, per l'omessa notifica dello stesso decreto. Il Tribunale, verificata l'inoperatività dell'art. 169 cod. proc. pen., avendo il ricorrente la residenza nel territorio nazionale, avrebbe disposto la rinnovazione della notifica del decreto di citazione a giudizio e del verbale dell'udienza del 27 aprile 2015 nelle forme ordinarie previste dagli artt. 157 e seguenti cod. proc. pen. Tali atti sarebbero stati notificati a mezzo posta all'indirizzo «Camaiore (LU) Via Marcello Lucchesi n. 184 Fraz. Pedona»: la notifica non sarebbe andata a buon fine per irreperibilità dell'imputato ma non si sarebbe proceduto a rinnovare la notifica, in violazione dell'art. 170, comma 3, cod. proc. pen. A fronte di tale eccezione, la Corte di appello avrebbe ritenuto la ritualità della notifica, in quanto effettuata nel luogo «Villa Rociani»: tale motivazione sarebbe illogica in quanto l'indirizzo in cui è stata effettuata la notifica sarebbe diverso da quello riportato nel certificato di residenza dell'imputato. Non emergerebbe da alcun atto processuale che tale indirizzo coincida con «Villa Rociani»; sarebbe improprio il riferimento, compiuto dalla Corte territoriale per dimostrarne la corrispondenza, a siti intemet e mappe di Google, non costituendo tale verifica un accertamento processualmente rilevante. 2 Il corretto indirizzo di residenza del GG sarebbe «Camaiore (LU) Via Marcello Lucchesi n. 2910 55041 Camaiore fraz. Pedona», come indicato nel certificato di residenza prodotto dalla difesa. In ogni caso, non sarebbe stato rispettato il disposto dell'art. 170, comma 3, cod. proc. pen., secondo il quale avrebbe dovuto procedersi con una nuova notifica, nelle forme ordinarie, alla persona dell'imputato e non, invece, procedersi con la dichiarazione di assenza. L'omessa ripetizione della notifica avrebbe determinato l'omessa citazione dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di omessa motivazione, in quanto la Corte territoriale non avrebbe esaminato gli specifici motivi di appello, ritenendo che con l'impugnazione si fossero riproposte le questioni già esaminate nella sentenza di primo grado. Con il secondo motivo di appello, invece, si eccepì la rilevanza degli accertamenti eseguiti dal consulente tecnico d'ufficio, incaricato nel procedimento civile di divorzio pendente tra l'imputato e SA LI IO davanti al Tribunale di Lucca, rispetto alle stime operate dalla Guardia di Finanza ai fini della determinazione del reddito imponibile, facendo riferimento a otto specifiche circostanze relative alle modalità di calcolo del reddito (riportate nelle pagine 5 e 6 del ricorso). La sentenza impugnata non confuterebbe i motivi di appello;
la motivazione sarebbe apparente per l'assenza di reali argomentazioni idonee a smentire la fondatezza della tesi difensiva e si risolverebbe in un mero richiamo alla sentenza di primo grado. 2.3. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., l'illogicità della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, nonché la mancanza di motivazione sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è fondato. 1.1. Il decreto di ' citazione a giudizio, per l'udienza del 27 aprile 2015, fu spedito a mezzo raccomandata per la notifica all'indirizzo noto di residenza dell'imputato in «VIA M. LUCCHESI 184 FR. PEDONA 55041 CAMAIORE (LU )»; qui la notifica non fu effettuata il 22 dicembre 2014 per la mancanza di persone addette alla ricezione ed il plico fu depositato presso l'ufficio postale. Dalla cartolina in atti non è assolutamente chiaro se il plico fu ritirato perché si riporta la data del ritiro (29 dicembre 2014) ma la firma del soggetto che avrebbe ritirato il plico non è apposta, mentre vi è solo la firma apposta sul rigo relativo alla «controfirma» dell'ufficiale postale. Tale firma reca un nome di donna senza alcuna indicazione dell'esistenza della delega al ritiro. Dunque, tale cartolina non dimostra che il decreto di citazione a giudizio fu effettivamente notificato all'imputato né ritirato per suo conto. 1.2. All'udienza del 27 aprile 2015 il giudice del Tribunale di Lucca ha disposto la rinnovazione della notifica del decreto di citazione a giudizio all'indirizzo di residenza in Italia. La notifica a mezzo posta, però, non è avvenuta in quanto all'indirizzo di residenza noto l'imputato è risultato irreperibile. Ciò avrebbe imposto di procedere ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen., in relazione all'art.170, comma 3, cod. proc. pen., al fine di effettuare la notifica del decreto di citazione a giudizio. All'udienza di rinvio si è, invece, proceduto in assenza dell'imputato, nonostante risultasse l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio. Essendo stata del tutto omessa la notifica del decreto di citazione a giudizio, si è concretizzata una nullità assoluta, che travolge le sentenze di merito. 1.3. Le argomentazioni della Corte di appello sulla identità degli indirizzi sono del tutto irrilevanti, posto che la notifica del decreto di citazione a giudizio risulta omessa. 1.4. Deve, però, rilevarsi che il reato di cui al capo d) ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 relativo all'anno di imposta 2011, si è estinto per prescrizione, per il decorso il 30 dicembre 2022 del termine massimo di 10 anni dal 30 dicembre 2012: la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, limitatamente a tale reato, perché il reato è estinto per prescrizione. Va ricordato che quando si dichiara l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza (cfr. in tal senso Sez. U., n. del 27/04/2017, Iannellì, Rv. 269810). Non emergono in modo assolutamente non contestabile, come richiesto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274, circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale, per pronunciare la sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: l'eventuale accoglimento dei motivi di ricorso imporrebbe una nuova motivazione in punto di fatto ed una nuova verifica delle prove. Per altro, in sede di conclusioni, il ricorrente ha chiesto dichiararsi l'estinzione del reato per la prescrizione, a cui dunque non ha rinunciato. 1.5. Va revocata la confisca per equivalente, disposta per il profitto individuato in relazione a tale anno di imposta, per l'importo di euro 122.838,19, in adesione all'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite dell'art. 578-bis cod. proc. pen. con la sentenza n. 4145 del 29/09/22, dep. 2023, Esposito;
le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «La disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale ed è, pertanto, inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha introdotto la suddetta disposizione». 2. Quanto al reato di cui al capo e), ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, relativo all'anno di imposta 2012, si impone l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado con trasmissione degli atti al Tribunale di Lucca per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché quella di primo grado limitatamente al reato di cui al capo e) con trasmissione degli atti al Tribunale di Lucca per l'ulteriore corso. Annulla inoltre la sentenza impugnata relativamente al reato di cui al capo d) perché estinto per prescrizione e revoca la confisca disposta per tale reato per l'importo di euro 122.838,19. Così deciso il 22/03/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere UC SE;
lette le conclusioni del PG PIETRO MOLINO Il Proc. Gen. conclude per annullare senza rinvio la sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Lucca. lette le conclusioni del difensore avv. Edoardo Marco Andrea Piva il difensore conclude chiedendo di dichiarare l'estinzione del reato ex art. 5 Dlgs n. 74/2000 di cui al capo D) per intervenuta prescrizione e in ogni caso in accoglimento dei motivi di ricorso, di annullare l'impugnata sentenza con ogni conseguenziale pronuncia di legge. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. Penale Sent. Sez. 3 Num. 20672 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: SE UC Data Udienza: 22/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 13 aprile 2021 la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Lucca il 19 marzo 2018 a ON AV GG alla pena di 2 anni di reclusione per i capi di imputazione D) ed E), ex artt. 110 cod. pen. e 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, con applicazione, nel minimo edittale, delle sanzioni accessorie ex art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000, compresa la pubblicazione della sentenza, e della confisca per equivalente, ex art. 12 -bis del d.lgs. citato, dei beni nella disponibilità dell'imputato per C 256.492,57. 1.1. ON AV GG è stato condannato per avere, al fine di evadere le imposte, omesso, pur essendone obbligato quale amministratore di fatto della ditta «Villa Rociani», in concorso con l'amministratore di diritto, la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA, relative alle annualità 2011 e 2012, rispettivamente con evasione, per il 2011, dell'imposta IRPEF pari a C 122.838,19 e IVA per C 30.155,39 ed evasione, per il 2012, dell'imposta IRPEF pari a C 133.654,38 e IVA per C 32.670,79 (in Camaiore, rispettivamente il 30 settembre 2012 e il 30 settembre 2013). 2. Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 157, 170, commi 3, in relazione agli artt. 177, 178, lett. c), 179 cod. proc. pen., eccependo la nullità del decreto di citazione a giudizio e degli atti derivati, per l'omessa notifica dello stesso decreto. Il Tribunale, verificata l'inoperatività dell'art. 169 cod. proc. pen., avendo il ricorrente la residenza nel territorio nazionale, avrebbe disposto la rinnovazione della notifica del decreto di citazione a giudizio e del verbale dell'udienza del 27 aprile 2015 nelle forme ordinarie previste dagli artt. 157 e seguenti cod. proc. pen. Tali atti sarebbero stati notificati a mezzo posta all'indirizzo «Camaiore (LU) Via Marcello Lucchesi n. 184 Fraz. Pedona»: la notifica non sarebbe andata a buon fine per irreperibilità dell'imputato ma non si sarebbe proceduto a rinnovare la notifica, in violazione dell'art. 170, comma 3, cod. proc. pen. A fronte di tale eccezione, la Corte di appello avrebbe ritenuto la ritualità della notifica, in quanto effettuata nel luogo «Villa Rociani»: tale motivazione sarebbe illogica in quanto l'indirizzo in cui è stata effettuata la notifica sarebbe diverso da quello riportato nel certificato di residenza dell'imputato. Non emergerebbe da alcun atto processuale che tale indirizzo coincida con «Villa Rociani»; sarebbe improprio il riferimento, compiuto dalla Corte territoriale per dimostrarne la corrispondenza, a siti intemet e mappe di Google, non costituendo tale verifica un accertamento processualmente rilevante. 2 Il corretto indirizzo di residenza del GG sarebbe «Camaiore (LU) Via Marcello Lucchesi n. 2910 55041 Camaiore fraz. Pedona», come indicato nel certificato di residenza prodotto dalla difesa. In ogni caso, non sarebbe stato rispettato il disposto dell'art. 170, comma 3, cod. proc. pen., secondo il quale avrebbe dovuto procedersi con una nuova notifica, nelle forme ordinarie, alla persona dell'imputato e non, invece, procedersi con la dichiarazione di assenza. L'omessa ripetizione della notifica avrebbe determinato l'omessa citazione dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di omessa motivazione, in quanto la Corte territoriale non avrebbe esaminato gli specifici motivi di appello, ritenendo che con l'impugnazione si fossero riproposte le questioni già esaminate nella sentenza di primo grado. Con il secondo motivo di appello, invece, si eccepì la rilevanza degli accertamenti eseguiti dal consulente tecnico d'ufficio, incaricato nel procedimento civile di divorzio pendente tra l'imputato e SA LI IO davanti al Tribunale di Lucca, rispetto alle stime operate dalla Guardia di Finanza ai fini della determinazione del reddito imponibile, facendo riferimento a otto specifiche circostanze relative alle modalità di calcolo del reddito (riportate nelle pagine 5 e 6 del ricorso). La sentenza impugnata non confuterebbe i motivi di appello;
la motivazione sarebbe apparente per l'assenza di reali argomentazioni idonee a smentire la fondatezza della tesi difensiva e si risolverebbe in un mero richiamo alla sentenza di primo grado. 2.3. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., l'illogicità della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, nonché la mancanza di motivazione sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è fondato. 1.1. Il decreto di ' citazione a giudizio, per l'udienza del 27 aprile 2015, fu spedito a mezzo raccomandata per la notifica all'indirizzo noto di residenza dell'imputato in «VIA M. LUCCHESI 184 FR. PEDONA 55041 CAMAIORE (LU )»; qui la notifica non fu effettuata il 22 dicembre 2014 per la mancanza di persone addette alla ricezione ed il plico fu depositato presso l'ufficio postale. Dalla cartolina in atti non è assolutamente chiaro se il plico fu ritirato perché si riporta la data del ritiro (29 dicembre 2014) ma la firma del soggetto che avrebbe ritirato il plico non è apposta, mentre vi è solo la firma apposta sul rigo relativo alla «controfirma» dell'ufficiale postale. Tale firma reca un nome di donna senza alcuna indicazione dell'esistenza della delega al ritiro. Dunque, tale cartolina non dimostra che il decreto di citazione a giudizio fu effettivamente notificato all'imputato né ritirato per suo conto. 1.2. All'udienza del 27 aprile 2015 il giudice del Tribunale di Lucca ha disposto la rinnovazione della notifica del decreto di citazione a giudizio all'indirizzo di residenza in Italia. La notifica a mezzo posta, però, non è avvenuta in quanto all'indirizzo di residenza noto l'imputato è risultato irreperibile. Ciò avrebbe imposto di procedere ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen., in relazione all'art.170, comma 3, cod. proc. pen., al fine di effettuare la notifica del decreto di citazione a giudizio. All'udienza di rinvio si è, invece, proceduto in assenza dell'imputato, nonostante risultasse l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio. Essendo stata del tutto omessa la notifica del decreto di citazione a giudizio, si è concretizzata una nullità assoluta, che travolge le sentenze di merito. 1.3. Le argomentazioni della Corte di appello sulla identità degli indirizzi sono del tutto irrilevanti, posto che la notifica del decreto di citazione a giudizio risulta omessa. 1.4. Deve, però, rilevarsi che il reato di cui al capo d) ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 relativo all'anno di imposta 2011, si è estinto per prescrizione, per il decorso il 30 dicembre 2022 del termine massimo di 10 anni dal 30 dicembre 2012: la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, limitatamente a tale reato, perché il reato è estinto per prescrizione. Va ricordato che quando si dichiara l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza (cfr. in tal senso Sez. U., n. del 27/04/2017, Iannellì, Rv. 269810). Non emergono in modo assolutamente non contestabile, come richiesto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274, circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale, per pronunciare la sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: l'eventuale accoglimento dei motivi di ricorso imporrebbe una nuova motivazione in punto di fatto ed una nuova verifica delle prove. Per altro, in sede di conclusioni, il ricorrente ha chiesto dichiararsi l'estinzione del reato per la prescrizione, a cui dunque non ha rinunciato. 1.5. Va revocata la confisca per equivalente, disposta per il profitto individuato in relazione a tale anno di imposta, per l'importo di euro 122.838,19, in adesione all'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite dell'art. 578-bis cod. proc. pen. con la sentenza n. 4145 del 29/09/22, dep. 2023, Esposito;
le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «La disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale ed è, pertanto, inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha introdotto la suddetta disposizione». 2. Quanto al reato di cui al capo e), ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, relativo all'anno di imposta 2012, si impone l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado con trasmissione degli atti al Tribunale di Lucca per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché quella di primo grado limitatamente al reato di cui al capo e) con trasmissione degli atti al Tribunale di Lucca per l'ulteriore corso. Annulla inoltre la sentenza impugnata relativamente al reato di cui al capo d) perché estinto per prescrizione e revoca la confisca disposta per tale reato per l'importo di euro 122.838,19. Così deciso il 22/03/2023.