Sentenza 19 novembre 2008
Massime • 1
Integra il delitto di rifiuto di atti d'ufficio la condotta del custode di un animale sottoposto a sequestro amministrativo per ragioni di igiene e sanità, che ometta di comunicarne immediatamente l'avvenuto decesso al servizio veterinario della competente U.S.L.(Fattispecie relativa a capi di bestiame sottoposti a sequestro amministrativo poichè risultati positivi al test del "bolderone", sostanza anabolizzante la cui somministrazione è vietata nell'U.E.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/2008, n. 48376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48376 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 19/11/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - N. 1501
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 40356/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR CA, n. a Borgo San Dalmazzo il 19.4.1945;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, emessa in data 19.6.2006;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita in pubblica la relazione del Cons. Dr. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Selvaggi Eugenio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
1. CA OR fu tratto a giudizio del Tribunale di Cuneo per rispondere del delitto di omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.p., comma 1) perché, "essendo stato nominato custode di un bovino sottoposto a sequestro amministrativo, con preciso obbligo di dare immediata comunicazione al servizio sanitario dell'eventuale decesso dell'animale, per chiare ragioni d'igiene e sanità, essendo deceduto il detto bovino, per diversi giorni, sino al 2 aprile 2004, ometteva di provvedere alla suddetta comunicazione, di modo che gli operatori del servizio sanitario solamente il 2 aprile di loro iniziativa, verificavano l'avvenuto decesso e l'abusivo stoccaggio della carcassa".
Con sentenza 3 dicembre 2003, il Tribunale -premesso che erano stati sottoposti a sequestro amministrativo capi di bestiame risultati positivi al bolderone, con affidamento in custodia all'OR, con obbligo di dare immediata comunicazione dell'eventuale decesso degli animali al servizio veterinario dell'USL, ed avendo accertato che l'OR aveva omesso di ottemperare a tale obbligo e occultato le carcasse degli animali- ritenne l'imputato colpevole del reato contestato, condannandolo alla pena, condizionalmente sospesa, di sette mesi di reclusione.
2. La Corte d'appello di Torino, giudicando su impugnazione dell'OR, in parziale riforma della prima sentenza, qualificato il fatto come "sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro dall'autorità amministrativa" (art. 334 c.p., comma 2), ridusse la pena a due mesi di reclusione, oltre alla multa.
3. Ricorre per Cassazione l'imputato, che deduce: violazione dell'art. 521 c.p.p.; inosservanza ed erronea applicazione dell'art.334 c.p.; vizio di motivazione ai sensi dell'art. 601 c.p.p., comma 1, lett. e.
4. Il ricorso è fondato in relazione alla qualificazione giuridica del fatto.
Contrariamente all'affermazione dei giudici di appello, secondo cui "il fatto in contestazione è assolutamente identico" a quello ritenuto in sentenza, l'imputato è stato condannato per fatto del tutto diverso da quello contestato, in ordine al quale era stato esercitato il diritto di difesa, con violazione sia del principio di correlazione tra accusa e sentenza, sia del diritto al contraddittorio.
La Corte d'appello, infatti, ha ritenuto l'OR responsabile della violazione del dovere di conservazione degli animali sottoposti a sequestro ed a lui affidati, per avere disperso le carcasse dei bovini deceduti, nascondendole tra quelle di altri animali. Il giudice d'appello ha però omesso di considerare, tra l'altro, che l'obbligo posto a carico del custode, quello di conservare e non disperdere i beni sottoposti a sequestro, era riferito, evidentemente, al bovini vivi, non già alle carcasse degli animali deceduti, le quali sono cose completamente differenti. Correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto nel fatto commesso dall'imputato la fattispecie del rifiuto di atti d'ufficio, prevista dall'art. 328 c.p., comma 1, norma strutturalmente diversa, sul piano oggettivo e soggettivo, da quella prevista dall'art. 334 c.p., comma 2. Quest'ultima punisce il comportamento di "chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidato alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa". L'art. 328 c.p., comma 1, punisce il comportamento del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o d'igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo. Non può rilevare, nel caso di specie, che la riformulazione della norma in questione, introdotta dalla L. n. 86 del 1990, art. 16, abbia eliminato i verbi "omette o ritarda" contenuti nel precedente testo, giacché, come questa Corte ha avuto modo di precisare, il reato previsto dall'art. 328 c.p., comma 1, è compiutamente integrato sia dall'indebito diniego o inerzia di comportamento doveroso in presenza di una richiesta o di un espresso un ordine, sia - pur in assenza di tali specifiche sollecitazioni - quando sussista un'urgenza sostanziale, impositiva dell'atto ai fini elencati nell'art. 328 c.p., comma 1, resa evidente dai fatti oggettivi posti all'attenzione del soggetto obbligato ad intervenire: in tal caso, l'inerzia del soggetto obbligato equivale al rifiuto (cfr. Cass n. 5482/1998, ced 210497; n. 17570/2006, ced 233858). Nel caso in esame, l'Orsi non ha violato soltanto il generale obbligo di comunicare, entro sette giorni dal decesso, al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente, la morte di un animale, obbligo posto in capo al detentore dell'animale dal D.M. 31 gennaio 2002, art. 7, lett. e) del (recante Disposizione in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina, in G.U. 26.3.2002, n. 72), ma ha commesso un'indebita violazione dello specifico obbligo rivoltogli in qualità di custode con riferimento a determinati bovini, oggetto del sequestro amministrativo, i quali erano risultati positivi al test del bolderone, anabolizzante la cui somministrazione nell'allevamento è vietato nell'Unione europea.
L'espressa prescrizione rivolta al custode di far "restare confinati i bovini sequestrati sino a comunicazione liberatoria da parte dell'autorità sanitaria e, in caso di decesso di uno degli animali, di darne immediata comunicazione al servizio veterinario dell'USL n. 15 di Cuneo", rendeva palese all'OR l'estrema urgenza della comunicazione a fini igienico-sanitari, ossia in relazione alle esigenze richiamate espressamente dalla norma penale delineata dall'art. 328 c.p., comma 1. L'omissione, pertanto, integra compiutamente il rifiuto previsto e punito dall'art. 328 c.p., comma 1. Manifestamente infondata è la censura rivolta dall'imputato al Tribunale di Como sulla mancanza della qualifica pubblicistica dell'agente ai fini dell'integrazione della fattispecie delineata nell'art. 328 c.p., essendo pacifico nella consolidata giurisprudenza di legittimità che il custode di cose sottoposte a sequestro amministrativa assume la qualifica di pubblico ufficiale. Quanto all'elemento soggettivo del reato, la cosciente e volontaria inerzia, ampiamente desunta dai giudici primo grado dal comportamento tenuto dall'OR ed espressa con motivazione esente da vizi logici e da interne contraddizioni, è sufficiente a integrare il dolo generico di non compiere l'atto richiesto.
In conclusione, il fatto commesso dall'imputato va qualificato come rifiuto in atti di uffici (art. 328 c.p., comma 1) così come aveva ritenuto il primo giudice, ferma rimanendo la sanzione inflitta dalla Corte d'appello, in mancanza d'impugnazione del Pubblico ministero.
5. Il ricorso va pertanto rigettato, senza addebito di spese per l'imputato, essendo stata parzialmente accolta la sua istanza, nella parte in cui contestava la riqualificazione del fatto nel più grave reato, operata dalla sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte, qualificato il fatto come reato di cui all'art. 328 c.p., comma 1, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2008