Cass. pen., sez. II, sentenza 07/11/2000, n. 702
CASS
Sentenza 7 novembre 2000

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Al fine della concessione dell'attenuante dell'integrale riparazione del danno prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen., il giudice di merito può tenere conto anche dei danni provocati a persone offese non costituite in giudizio o non identificate, atteso che la materiale difficoltà di rintracciare tali persone non esonera l'agente dall'obbligo di risarcimento. (Nella specie, La Corte ha confermato la sentenza di merito che, in relazione ad una rapina, aveva escluso l'attenuante avendo riscontrato soltanto il risarcimento del danno contro il patrimonio e non anche di quello fisico e morale cagionato alle persone sottoposte a violenza e minaccia).

Il limite minimo di quindici giorni, stabilito per la reclusione dall'art. 23 del codice penale, non può essere ridotto neppure in conseguenza della diminuzione operata per il rito speciale, e tale preclusione vale anche nel caso in cui, per effetto della pena sostitutiva, si pervenga ad una pena pecuniaria di per sè non illegale, non essendo consentito al giudice operare la sostituzione di una pena che oltrepassa il limite di legge. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza che aveva applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena quattordici giorni di reclusione, sostituita con l'equivalente multa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 07/11/2000, n. 702
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 702
    Data del deposito : 7 novembre 2000

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