Sentenza 7 novembre 2000
Massime • 2
Al fine della concessione dell'attenuante dell'integrale riparazione del danno prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen., il giudice di merito può tenere conto anche dei danni provocati a persone offese non costituite in giudizio o non identificate, atteso che la materiale difficoltà di rintracciare tali persone non esonera l'agente dall'obbligo di risarcimento. (Nella specie, La Corte ha confermato la sentenza di merito che, in relazione ad una rapina, aveva escluso l'attenuante avendo riscontrato soltanto il risarcimento del danno contro il patrimonio e non anche di quello fisico e morale cagionato alle persone sottoposte a violenza e minaccia).
Il limite minimo di quindici giorni, stabilito per la reclusione dall'art. 23 del codice penale, non può essere ridotto neppure in conseguenza della diminuzione operata per il rito speciale, e tale preclusione vale anche nel caso in cui, per effetto della pena sostitutiva, si pervenga ad una pena pecuniaria di per sè non illegale, non essendo consentito al giudice operare la sostituzione di una pena che oltrepassa il limite di legge. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza che aveva applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena quattordici giorni di reclusione, sostituita con l'equivalente multa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/11/2000, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI FRANCESCO - Presidente - del 7/11/2000
1. Dott. BESSON MICHELE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. D'ERRICO GIUSEPPE - Consigliere - N. 2009
3. Dott. DANZA DONATO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. TARDINO VINCENZO - Consigliere - N. 20650/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da SI NI, nato il [...] a [...] avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 13/3/2000 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. D. Danza
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Antonio Siniscalchi che ha concluso per il rigetto del ricorso
Svolgimento del processo
Il GIP presso il tribunale di Milano affermava la responsabilità di NI SI per concorso in rapina a mano armata ai danni di una banca e tale pronuncia veniva successivamente confermata anche dalla corte di appello di Milano, che respingeva il gravame dello imputato.
Ricorre per cassazione il difensore di NI SI deducendo:
1) inosservanza e, comunque, erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche da esse presupposte, nonché illogicità della motivazione, con riferimento alla mancata concessione della attenuante ex art. 62; n. 6, C.P., malgrado l'intervenuto risarcimento con il versamento della somma di L.
1.000.000 accettate dalla Banca rapinata, quale unica persona offesa individuata dal P.M. nel caso di imputazione, sicché la corte di merito sarebbe incorsa nelle denunciate violazioni per avere negato l'attenuante anzidetta sul rilievo che il risarcimento non fosse avvenuto anche in favore delle altre persone verso le quali furono usate violenze e minaccia nella consumazione della rapina, persone non indicate come parti offese nel capo di imputazione ne' ritenute tali dal giudice che in simile evenienza avrebbe dovuto rilevare la nullità dell'atto per mancata citazione delle stesse. Inoltre la motivazione sarebbe viziata in quanto per il diniego dell'attenuante si afferma, contrariamente alla formulazione dello stesso capo di imputazione, che la contestazione del reato di rapina riguardava non solo la banca ma anche le altre persone rimaste nell'attività delittuosa, indicate, peraltro, in materia generica ed indeterminata dal giudice di merito, denotante l'impossibilità per l'imputato di individuarle al fine di poter provvedere alla offerta delle somme di denaro a titolo di risarcimento.
Si denuncia altresì: 2) inosservanza della legge penale con riferimento agli artt. 133 e 62-bis C.P. per avere il giudice di appello ingiustificatamente negato all'imputato la riduzione della pena concessa invece al coimputato AM;
3) erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 240, cm 1 C.P. ed omessa motivazione per essere stata disposta la confisca dell'autovettura dell'imputato con argomentazioni prive di consistenza logica e giuridica al fine di giustificare detta misura facoltativa. Motivi della decisione
Le censure sub n. 1 appaiono palesemente infondate.
Il requisito dell'integralità del risarcimento del danno nel delitto di rapina va verificato in funzione del duplice oggetto della condotta dell'agente in relazione all'interesse protetto dall'art.628 C.P., e quindi deve comprendere non solo il danno cagionato contro il patrimonio dall'azione diretta all'impossessamento della cosa, ma anche quello fisico e morale prodotto con l'attentato, attraverso la violenza e le minacce, alla incolumità personale e/o alla libertà individuale della persona offesa (in tal senso cfr. Cass. 181754/1989). È compito poi del giudice di merito sotto questo profilo accertare la congruità del risarcimento ed a tal fine, poiché l'art. 62, n. 6, C.P., per la concessione della relativa attenuante, si riferisce genericamente alla intera riparazione del danno, il giudice legittimamente tiene conto anche dell'incidenza di danni provocati dall'agente a persone offese non identificate escludendo che il danno sia stato integralmente riparato ove il risarcimento comprende solo quello cagionato contro il patrimonio. In effetti, non sempre sussiste coincidenza per ambito processuale soggettivo di persona offesa ed ambito sostanziale cui in maniera inequivoca fa riferimento la norma suddetta non restringendo la legittimità attiva a conseguire la riparazione ai soli danneggiati che abbiano acquisito la formale posizione processuale di persone offese con le facoltà ed i diritti ad esse espressamente riconosciuti dalla legge (art. 90 C.P.P.), tra cui la citazione a giudizio a pena di nullità del decreto che dispone il giudizio stesso (artt. 178, lett. C, e 429 C.P.P.): È significativo in tal senso che l'onere della citazione presuppone l'identificazione della persona offesa (comma 1, lett. c, dell'art. 429), la quale, quindi non perde la sua posizione sostanziale se non viene identificata.
Orbene nel delitto di rapina la persona destinataria della violenza o minaccia, strumentali alla sottrazione della cosa di altro soggetto sulla cui posizione si ripercuote il danno patrimoniale, è sempre portatrice di un interesse al risarcimento quanto meno del danno morale (artt. 185 C.P. e 2059 CC.), poiché nella sua persona incide la condotta già di per sè criminosa dello agente ledendone l'integrità fisica e/o morale. Pertanto, non ha errato il giudice di merito affermando che il caso di imputazione comprende anche quelle persone rimaste coinvolte nell'attività delittuose dell'imputato, poiché l'espressione "con violenza e minaccia a mano armata" ivi riportata, necessariamente presuppone dette persone nei cui confronti la violenza e le minacce sono state esercitate, anche se manca un esplicito riferimento soggettivo. In definitiva, il riconoscimento dell'attenuante in esame può essere collegato all'integrale ristoro del danno anche a favore di coloro che hanno subito gli effetti personali della condotta violenza e minacciosa dell'agente, ovvero all'offerta di riparazione ingiustificatamente rifiutata dai medesimi, non già alla difficoltà materiale dell'imputato di individuare le persone lese, la quale non lo esonera dall'obbligo del risarcimento e perciò non gli fa acquisire il diritto di ottenere la concessione della relativa attenuante.
La censura sub. n. 2 è pure manifestamente infondata, poiché la corte di merito nel ridurre la pena al coimputato, pur apprezzando allo stesso modo la gravità della azione delittuosa posta in essere da entrambi, ha tenuto conto del fatto che il suddetto aveva un solo precedente penale, per giunta, non specifico e risulta al lontano 1983: così essa ha fatto uso non irrazionale dei parametri di cui all'art. 133 C.P. rispetto allo odierno ricorrente, il quale, infatti, figurava da diversi procedimenti e, tra questi, da due specifici.
Anche il terzo ed ultimo motivo si appalesa del tutto inconsistente. Nel disporre la confisca (non obbligazione) dell'autovettura dell'SI utilizzata per commettere la rapina i giudici di merito hanno fatto leva proprio sui principi affermati da questa corte e richiamati sullo stesso ricorso, alla cui stregua legittimamente viene esercitato il potere di confisca facoltativa, previsto dal comma 1 dell'art. 240 C.P., ove si configuri un collegamento non meramente occasionale tra l'oggetto utilizzato per la commissione del fatto ed il pericolo di una sua reiterazione con l'impiego dello stesso mezzo. E nel caso concreto la corte territoriale ha congruamente motivato la legittimità del provvedimento adottato dal primo giudice, con la considerazione logica che lo SI, proprietario delle vetture, aveva specifici precedenti ed era evaso dagli arresti domiciliari per commettere altre rapine;
onde la disponibilità della vettura avrebbe potuto senz'altro agevolarlo nel consumare ulteriori identici delitti. Appare, dunque, razionalmente giustificato l'esercizio del potere di confisca facoltativa attribuito dalla legge al giudice di merito sulla base di una evenienza per nulla occasionale di reimpiego della vettura nella consumazione di altre rapine.
Consegna alla manifesta infondatezza dei motivi la inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa connessi alla pretestuosità dell'impugnazione (cfr. C. Cost. n. 186/2000), anche al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella congrua misura fissata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 7 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2001