Sentenza 19 ottobre 2005
Massime • 1
È abnorme, perchè dà luogo ad un'indebita regressione del procedimento, il provvedimento con cui il tribunale, accertata la nullità del decreto di irreperibilità, invece di limitarsi alla rilevazione della nullità della notificazione dichiara la nullità in via derivata del decreto di citazione diretta a giudizio, e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/10/2005, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 19/10/2005
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - SENTENZA
Dott. PODO Carla - Consigliere - N. 1529
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 026683/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. SEZ. DIST. di SAN DONÀ DI PIAVE;
nei confronti di:
1) DO IK, N. IL 23/06/1977;
2) IO ZA LU LE, N. IL 23/01/1977;
avverso ORDINANZA del 13/01/2004 TRIB. SEZ. DIST. di SAN DONÀ DI PIAVE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TAVASSI MARINA ANNA;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. Santi Consolo, che ha concluso perché la Corte, in accoglimento del ricorso, voglia annullare il provvedimento impugnato e disporre la trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia, Sezione distaccata di San Donà del Piave, per l'ulteriore corso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 13/01/2004 il Tribunale di Venezia, Sezione distaccata di San Donà del Piave, in composizione monocratica, nel corso del procedimento penale n. 5273/2000 a carico di TA IK e IO OZ LU EN, imputati del reato di cui agli artt. 640, 110 e 81 cpv. c.p., dichiarava la nullità del decreto di irreperibilità, datato 12/06/2001, di entrambi gli imputati in quanto pronunciato in carenza dei presupposti di legge, (perché non ancora conosciuti al momento dell'emissione), nonché degli atti successivi, quale il decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti degli stessi, e rimetteva gli atti al P.M.. Con ricorso depositato il 22/01/2004 il P.M. presso il Tribunale di Venezia impugnava la sopra citata ordinanza deducendo l'abnormità del provvedimento nella parte in cui il giudice di prime cure aveva dichiarato anche la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio, quale invalidità ex art. 185 c.p.p., comma 1, derivata da quella inficiante il decreto ex art. 159 c.p.p. del 12/06/2001. Ad avviso del P.M. la nullità del decreto di irreperibilità non avrebbe dovuto ripercuotersi sulla validità del decreto di citazione diretta a giudizio, ma solo sulla legittimità della notifica di quest'ultimo. Lamentava la violazione del principio di tassatività dell'art. 177 c.p.p. in relazione all'art. 552 c.p.p. ed asseriva che la restituzione degli atti al P.M. avesse comportato un'indebita regressione del procedimento ad una fase anteriore. Sottolineava che, anche qualora fosse stata dichiarata la nullità della notifica del decreto di citazione diretta a giudizio, la rinnovazione di quest'ultima avrebbe comunque dovuto essere disposta dal Tribunale, secondo il combinato disposto degli artt. 185 c.p.p., comma 2 e 143 disp. att. c.p.p.. Il P.M. chiedeva quindi l'annullamento dell'ordinanza impugnata con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale in composizione monocratica, sezione distaccata San Donà del Piave, affinché venissero disposte nuove ricerche ai sensi dell'art. 160 c.p.p. e, all'esito di queste, venisse ordinata la rinnovazione della notifica del decreto di citazione diretta a giudizio agli imputati. Con memoria del 21/10/2004 il P.G. presso questa Corte di Cassazione chiedeva, in accoglimento del ricorso del P.M., l'annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia per l'ulteriore corso.
Presentava memorie difensive e di replica, ex art. 611 c.p.p., l'Avv. Luigi Vulcano per IO OZ LU EN e per TA IK;
chiedeva il rigetto del ricorso del P.M. con ogni conseguente statuizione, osservando che l'ordinanza del 13/01/2004 era sufficientemente motivata e che, dunque, non meritava censura in quanto non inficiata da alcun vizio di legittimità. La Corte ritiene il ricorso del P.M. fondato.
Va rilevato che, in forza del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, di cui all'art. 568 cod. proc. pen., può essere proposto ricorso in Cassazione solo per i provvedimenti che abbiano un contenuto decisorio, e cioè che incidano su diritti di libertà o patrimoniali, ovvero sulla pretesa punitiva dello Stato, esulando dall'ambito delle impugnazioni tutti quei provvedimenti che in vario modo non presentano sul piano formale e sostanziale tale contenuto, assumendo una veste meramente interlocutoria o perché rinviano ad altro momento processuale o ad altra sede la decisione sul petitum così da non determinare di per sè alcun effetto sulle posizioni soggettive delle parti (Cass. 19/07/1995, Giberti). Solo eccezionalmente può essere ammessa la ricorribilità per i procedimenti cosiddetti abnormi, per tali dovendosi intendere quei provvedimenti di carattere giudiziale, inficiati da anomalie generiche o funzionali idonee ad impedirne l'inquadramento negli schemi normativi tipici ed a renderli incompatibili con le linee fondanti del sistema processuale (in tal senso Cass. 09/07/1997, Quarantelli;
22/06/1992, Zinno;
12/07/1991, De Bono). L'ordinanza del Tribunale di Venezia-San Donà di Piave qui impugnata risulta abnorme nella parte in cui ha dichiarato la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio quale invalidità derivata da quella inficiante il decreto di cui all'art. 159 cod. proc. pen. del 12/06/2001, con successiva e ritenuta conseguente trasmissione degli atti all'Ufficio del Pubblico Ministero.
È esatto il rilievo del P.M. ricorrente secondo cui la nullità del decreto di irreperibilità non si ripercuote sulla validità del decreto di citazione diretta a giudizio, ma solo sulla legittimità della notifica di quest'ultimo, essendo quello del rito degli irreperibili solo un meccanismo per la notificazione in via sussidiaria rispetto a quello previsto dall'art. 157 cod. proc. pen. e non un presupposto necessario per l'emanazione del decreto ex art. 552 c.p.p.. La sentenza Perrone (n. 35146 del 04/09/2003, rv. 226169), che si ritiene di condividere in questa sede, ha valutato come abnorme, in quanto da luogo ad un'indebita regressione della procedura, il provvedimento con cui il Tribunale, accertata la nullità della notificazione di irreperibilità, disponga la restituzione degli atti al P.M. o gli imponga la rinnovazione dell'atto non notificato. Il ricorso risulta pertanto fondato. Deve così essere disposto l'annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte annulla il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 ottobre 2005. Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2006