Sentenza 12 giugno 2013
Massime • 1
Nel reato di maltrattamenti in famiglia, quando la condotta è in danno del coniuge, la permanenza cessa allorché interviene il divorzio cui non segua la ricomposizione di una relazione e consuetudine di vita improntata a rapporti di assistenza e solidarietà reciproche. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio per insussistenza del fatto la sentenza di condanna impugnata limitatamente alla condotta tenuta dall'imputato nel periodo successivo al divorzio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/06/2013, n. 50333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50333 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 12/06/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - rel. Consigliere - N. 1089
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 15633/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L.A. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 8782/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 04/02/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Angelo Di Popolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
1.- Con sentenza in data 29.12.2008 il Tribunale di OL condannava L.A. alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione e al risarcimento del danno in favore della parte civile, per i reati, unificati ex cpv. art. 81 c.p., di maltrattamenti, violenza privata, minacce e ingiurie continuate e molestie in danno della moglie M.V. .
2.- A seguito di gravame dell'imputato, con sentenza in data 04.02.2011 la Corte di Appello di OL, dando atto della remissione della querela e della rinuncia alla costituzione di parte civile da parte della M. , dichiarava n.d.p. in ordine al reato ex art. 594 c.p., in quanto estinto per remissione di querela, rideterminando la pena per i reati residui in anni tre di reclusione.
3.- Propone ricorso per cassazione il prevenuto, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, posto che:
a. - sono state erroneamente valutate le risultanze probatorie in relazione in particolare alla sussistenza del requisito oggettivo e soggettivo del reato ex art. 572 c.p.. Costituito dall'abitualità delle condotte vessatorie;
b. - non si è tenuto conto che con il divorzio cessa ogni presupposto per la configurabilità di tale reato;
c. - si è ritenuta senza adeguata motivazione la sussistenza del reato di minaccia grave, comunque assorbito in quello di maltrattamenti, ed estinto, ove privo della gravità, per intervenuta remissione di querela;
d. - è stato ritenuto sussistente senza motivazione il reato di molestie, per il quale è stata anche applicata, come aumento ex cpv. art. 81 c.p., la pena della reclusione in luogo di quella dell'arresto.
DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti e per i motivi di cui appresso. Si osserva, invero, in ordine alle doglianze di cui sopra:
- sub 3.a., che, contrariamente a quanto in essa assunto, dalla congiunta motivazione delle sentenze di merito, risulta una articolata e corretta analisi delle molteplici risultanze probatorie, sulla cui base si è non illogicamente ritenuta la sussistenza del requisito oggettivo e soggettivo del reato ex art. 572 c.p., costituito dall'abitualità delle condotte vessatorie;
- sub 3.b., che effettivamente con l'intervenuto divorzio, cui non segua - come nella specie non è seguita - alcuna ricomposizione di una relazione e consuetudine di vita improntata a rapporti di assistenza e solidarietà reciproche, deve ritenersi cessato ogni presupposto per la configurabilità del reato di maltrattamenti (cfr. sul punto Sez. 6, n. 24575 del 24/11/2011 - dep. 20/06/2012, Frasca, Rv. 252906);
- sub 3.c, che effettivamente, per le contestate minacce, tenuto conto, per alcune, della loro genericità e, per altre, più specifiche, del contesto in cui vennero profferite (in presenza, cioè, di altre persone), non appare sussistere il connotato della gravità;
- sub 3.d., che trattasi di doglianza del tutto generica in punto responsabilità (tenuto conto di quanto esposto nella richiamata motivazione della sentenza di primo grado) e palesemente infondata, alla stregua della giurisprudenza ormai consolidata, in punto applicazione, come aumento ex cpv. art. 81 c.p., di pena omologa a quella prevista per il reato più grave.
Da quanto sopra discende che:
- deve escludersi il reato ex art. 572 c.p., per il periodo successivo all'11.07.2003 (con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sul punto), mentre va ritenuto sussistente per il periodo anteriore;
- in mancanza della gravità, il reato ex art. 612 c.p., deve ritenersi estinto per intervenuta remissione di querela (con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sul punto);
- per il reato ex art. 610 c.p., verificatosi dopo il divorzio (e precisamente in data 16.08.2006), deve essere esclusa l'aggravante teleologica (con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sul punto);
- restano per il resto confermati nella loro sussistenza, in quanto non oggetto di ricorso ovvero di motivi non inammissibili (con conseguente preclusione di qualsiasi ulteriore rilevazione anche d'ufficio), i reati ex artt. 610 e 660 c.p.. Riguardo al reato ex art. 572 c.p., anteriore al divorzio, si osserva che il reato si prescriverebbe, secondo il vecchio regime, non prima di quindici anni, mentre, secondo il più favorevole regime introdotto dalla legge 251 del 2005, non prima - tenuto conto della contestata recidiva - di nove anni, quattro mesi e quindici giorni (anni cinque aumentati della metà - anni sette e mezzo, aumentati di un quarto), che vanno a cadere in data 26.11.2012. A tale durata devono peraltro aggiungersi mesi sette e giorni dieci di sospensione, dovuta a un rinvio a richiesta della difesa dal 26.02.2010 al 05.11.2010, con conseguente non maturazione del termine di prescrizione.
Gli atti devono essere trasmessi alla Corte d'appello di OL (in diversa sezione), perché provveda alla rideterminazione della pena in ordine ai reati (residuati come sopra) di cui agli artt. 572, 610 e 660 c.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine:
- al reato di cui all'art. 572 c.p.. limitatamente alla condotta successiva all'11.07.2003 perché il fatto non sussiste;
- al reato di cui all'art. 612 c.p., esclusa l'aggravante, perché estinto per remissione di querela;
- all'aggravante, che esclude, contestata per il reato di cui all'art. 610 c.p.. Rigetta nel resto il ricorso e dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di OL perla rideterminazione della pena in ordine ai residui reati di cui agli artt. 572 (periodo anteriore all'11.7.2003) 610 e 660 c.p.. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2013