Sentenza 9 marzo 2001
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- 1. “Simul stabunt, simul cadent”. Spoils System: evoluzione ed effettiDaniela De Blasio · https://ratioiuris.it/archivio/ · 12 settembre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/03/2001, n. 3457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3457 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 O . ) B N E E , C 1 E A 9 N 9 P O 1 I I - Z 1 D 1 A - R E 1 T 2 IC S REPUBBLICA ITALIAN03457/0 1 I . G L D E 9 U R I 3 A G E D E 6 E 4 T N . . PO LO TALIANO N T T E T S S I E R ( A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto MISCONOSCIMENTO $1. SEZIONE PRIMA CIVILE SCRITTURA PRIVATA ISTANZA DI VERIFICAZIONE PRODUZIONE DELL'ORIGINA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10489/99 'Dott. Pellegrino - Presidente SENOFONTE Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere - - Consigliere 2.7194 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Cron. PLENTEDA Rel. Consigliere Rep. Dott. Donato Ud. 21/12/2000 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FABIO MASSIMO 60, presso l'avvocato STANISCIA N., rappresentato e difeso dall'avvocato CAPPELLERI MARIO, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
ISTITUTO HELVETICO SANDERS Srl;
- intimato avverso la sentenza n. 2940/98 del Giudice di pace di ROMA, depositata il 30/03/98; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2499 udienza del 21/12/2000 dal Consigliere Dott. Donato 1 PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Il giudice di pace di Roma con sentenza 25/30.3.1998 rigettò la opposizione proposta da ST ST, avverso il decreto ingiuntivo emesso ad istan- za dell'Istituto Helvetico Snaders, per il pagamento di L. 1.007.000, in forza di scrittura privata avente ad oggetto un contratto intercorso tra le parti. L'oppo- nente aveva disconosciuto la firma ivi apposta, dedotto la nullità delle pattuizioni, perché contrarie alla normativa che attribuisce il diritto di recesso, quando i contratti sono predisposti a stampa, e aveva, comun- que, negato di essere debitore. Il giudice aveva dispo- sto una consulenza tecnica grafologica, ma senza esito, rappresentato la impossibilità di avendo il C. .T.U. procedere alla indagine, a causa della mancata compari- zione delle parti convocate per l'esperimento grafico, e in forza di tale circostanza aveva respinto la oppo- sizione, giudicando inapplicabile la normativa sul re- cesso, perché il contratto era stato stipulato ante- riormente al D. Lgvo 50/1992. Ha proposto ricorso per cassazione ST ST, 2 1 con due motivi;
non ha presentato difese la società Istituto Helvetico Sanders. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente denunzia la vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 216 c.p.c. e 2967 C.C., rilevando che la società Istituto Helvetico Sanders non solo non aveva mai fornito l'ori- ginale del contratto, recante la firma disconosciuta, così impedendo di dar corso alla verificazione, ma ave- va anche omesso di indicare le scritture di comparazio- ne, in violazione dell'art. 115 c.p.c.; mentre con il secondo denunzia la violazione degli artt. 132 c.1° n.4 c.p.c. e 118 c.II° disp. att. c.p.c., in relazione al- l'art. 360 n.4 c.p.c., negando di essersi rifiutato di all'esame grafologico e rilevando che ilsottoporsi C.T.U. non aveva mai dedotto tale circostanza, ma solo quella della difficoltà di operare una adeguata compa- razione tra le scritture in suo possesso, perchè dissi- mili tra loro;
pertanto il giudice aveva fornito una motivazione meramente apparente, omettendo l'esame de- gli elementi probatori e mancando di indicare le ragio- ni di equità a base della decisione. Il ricorso, ammissibile, pur a fronte del valore della controversia, inferiore a L.
2.000.000 essendo stata denunziata la violazione di norme processuali, fondato e va accolto. A norma dell'art. 2702 c.c. la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del contenuto dal sottoscrittore, se la parte, contro la quale sia stata prodotta, abbia riconosciuto la sot- toscrizione. Tuttavia la attribuzione ad un soggetto del contenuto dell'atto, in forza della sottoscrizione, postula che il documento sia stato prodotto in origina- le, poiché solo in esso possono individuarsi quegli elementi, la cui peculiarità o addirittura singolarità consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione, in relazione alla conosciuta specificità del profilo calligrafico, degli strumenti di scrittura abitualmente usati, delle stesse caratteristiche psico- fisiche del soggetto rappresen- tati dalla firma. Si giustificano così la fede privile- giata che la legge assegna al documento e l'ammissibi- lità della verifica, mentre non può che risultare inat- tendibile un esame grafico condotto su una copia foto- statica, pur se eseguita con sofisticati strumenti, es- sendo esso inidoneo a rendere percepibili segni grafici personalizzati, quali la pressione della penna sulla carta, la gradazione di colore ed altre caratteristiche che solo l'originale del documento può rivelare. Ne consegue che, potendo la verificazione utilmente 4 condurre, in alternativa al riconoscimento, al risulta- to di attribuire la dichiarazione al suo apparente sot- toscrittore, solo se compiuta sull'originale, la parte interessata ad avvalersi di una scrittura prodotta in copia, che sia stata disconosciuta, è tenuta a produrre l'originale ed a chiederne la verificazione, ovvero a ammissibilità, fornire la prova, nei limiti della sua del contenuto del documento, previa dimostrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2724 n. 3 C.C., di avere senza sua colpa smarrito il documento Cass. 1831/2000;11739/1999; 2911/1997;10469/1993). Di tale principio di diritto la sentenza impugnata ha mancato di fare applicazione, a fronte della circo- stanza che la società Istituto Helvetico Sanders non ha mai prodotto l'originale del contratto, per cui non può che meritare accoglimento la censura del ricorrente, al di là di ogni altra deduzione afferente la mancata in- dicazione delle scritture di comparazione e a prescin- dere da ogni valutazione in ordine alla sua condotta processuale con riferimento all'esame grafologico di- sposto dal giudice, oggetto del secondo motivo di gra- vame, che resta pertanto assorbito. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rin- vio, difettando i presupposti per l'applicazione del- 384 c.p.c., tenuto conto che il giudizio è di l'art. 5 equità. Il giudice del rinvio provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza im- pugnata e rinvia al giudice di pace di Roma., in altra persona, anche per le spese del giudizio di cassazione. Roma 21.12.2000 Il Presidente Il Consigliere estensore Pellegrino Senofontefor Donato Plenteda CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Deposita catoria 9 MAR. 2001 O L CANCELLIERE 4 L CELL 7 3 O . ) B N E E , C E 1 9 N A 9 P O 1 I I - Z 1 D A 1 - R E 1 T 2 S C I I . G L D E 9 U R I 3 A G E D 6 E E 4 T N . . N T T E T S S E I R ( A