Sentenza 9 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/10/2002, n. 14431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14431 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2002 |
Testo completo
144 3 1/ 0 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Accertamento SEZIONE TERZA CIVILE proprica Composta dagli Ill.mi Sigg i Magistrati: R.G.N. 14460/9 Dott. Vittoric DUVA - Presidente 14461/99 Consigliere DOLL Roberto PREDEN Cron. 33537 Dott. Francesco SABATINI Consigliere Rep. 3775 Dott. Renato PERCONTE I CATESE Consigliore Dott. Italo PURCARO Bel Consigliere - Ud. 05/06/02 ha pronunciato la seguento SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE DI TOTA MICHELF, FERRELLA MICHELE, elettivamento Richiesta copia studio dal Sig.IL SOLE 24 ORE.. domiciliazi in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso 10 per dirit:3-10 9 OTT. 2002 st.udio dell'avvocato BRUNO SASSANI, difesi IL CANCELLIERE dall'avvocato CLAUDIO ER, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
TSIITUTO CASE POPOLAR DI CAMPOBASSO, in persona dei CANCEL Presidente pro-tempore, elettivamente domin iato in ROMA VIA ARCHIMEDE 35, 10presso studio dell'avvocato VINCENZO IOFFREDI, difeso dall'avvocato PAOLO TAMBCRRO, 2002 giusta delega in atti;
1301 controricorrente I nonchè
contro
AS SE;
intimato CORTE SUPREMA DI CASSAZION e sul 2° ricorso n° 14461/99 proposto da: UFFICIO COPIE Rilasciata copia legali al Sig. ER DA IU, elettivamente domiciliazo in ROMA VIA per dirali € 8.26 11. 29.3.02 XX SETTEMBRE 3, presso 10 studio dell'avvocato BRUNO CLAUDIO ER giusta IL CANCELLIER! SASSANI, ai feso dall'avvocato deiega in atti;
- ricorrenta -
contro
CORTE SUPREMA DA CASSAZION UFFICIO COPIE TACF CAMPOBASSO, DI TOTA MICHELE, PERRELLA MICHELE;
Rifasciata copia legal al TAMBURR - intimati 826+ diritti € 1 APR. 200 avverso la scntenza n. 27/99 della Corte d'Appello di IL CANCELLERE CAMPOBASSO, sezione civile emessä e depositata il 18/03/99; RG.144/1994; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/02 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato PAOLO TAMBURRO;
udito l'avvocato CLAUDIO ER;
udito il P.M. i persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha conclus per 'accoglimento del 2° e 3° motivo, rigetto nel resto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Istituto Autonomo Case Popciari di Campobasso, con atto notificato il 23 aprile 1980, ritenuto di sua 2 طر proprietà il suolo ad acente o stabile sito in Campo- basso alla via Montello n. 21 cd alla via Montesanto 27 e locato cor contratto del 1 luglio 1973 a SE MA, intimo a quest'ultimo sfratto per tinita loca- ziono citandolo dinanzi al Pre ore di Campobasso per la convalida ai sensi dell'art.657 3. Q. C.. I MA, costituitosi in giudizio, si oppose alla convalida e spiegò, in primo luogo, di aver effettivamente stipula to il contratto di locazione de quo, ma di averlo fatto per errore, in quanto egli era proprietaric del suolo 'n questione insieme ad altri trenLadue comproprietari per averlo riscattato dal- del suindicato stabile, 1 IACP, dietro regolare pagamento. Aggiunse che, CO que, detto suolo era da ritenersi pertinenza e parte integrante del fabbricato, canto più che su di esso ега installata anche la cisterna per il combustibile del- l'impianto termico, Dedusse, quindi, la m ilità del contratto di locazione E chiese la condanna dell'IAC? alia restituzione dei canoni di locazione percepiti. Intervenne nel procedimento pretorile CH ER, altro condomino del fabbricato, il quale aderi inte- gra mente alle richieste del MA. Il Pretore con ordinanza del 30 maggio 1988 respin- se 'istanza di convalida e rimise le parti immanzi al Tribunale d: Campobasso, Ove la НЗ venne riassunta 3 dall'IACP, che insisté nella richiesta di sfratto, men- tre il MA ed ER,ID a loro volta, al costi- tuirono, spiegando domanda riconvenzionale, intesa ad ottenere la dichiarazione del trasferimento in proprio favore della quota di proprietà del terreno per cui è causa il MA chiese la condanna del 'IACP alla re- stituzione dei canoni di locazione indebitamente perce- pi i. Domanda identica a quella proposta dal EL propose, incltre, anche CH Di LA, altro condoni - no intervenuto. Con sentenza depositata il 23 giugno 1994, il Tri- bunale di Campobasso rigetto sia la domanda principale dell'IACP, che quelle riconvenzionali del MA e dei due intervenuti. Su gravame de MA, del EL e del Di Tota, La Corte di appello di Campobasso, con sentenza in data 18 marzo 1999, respinse gli appelli proposti, riievando – ៨ parte motiva: - che la mancala Trascrizione nell'intestazione della sentenza delle conclusioni del- o parti non era sufficiente a produrre la nullità del- la sentenza quando dalla motivazione risulti che il giudice abbia fondato la sua decisione su altri elemen- ti i quali implichino che le conclusioni omesso, anche se trascritte ed esaminate, sarebbero state disattese;
- che, rella specie, i mezzi di prova richiesti erano tutti volti a dimostrare che nel prezzo pagato dai sin- goli acquirenti degli alloggi era incluso anche il cor- rispettivo dell'acquisto di ЦП quola del suolo ania- cente allo stabile in c era ubicato l'alloggio; che, poiché era incon estabile che nei vari contratti di acquisto on vi era alcuna menzione del suolo dia- cente, il quale perciò doveva ritenersi esciuso dalla compravendita, era del tutto evidente che 80 anche fosse stato provato che singoli acquirenti pagarono SOMMA superiore a quella dovuta per l'alloggio, essi avrebbero potuto ripotere quanto pegato in più, Ma giammai si Jarebbe potuto ritenere per tale soio fatto che essi avevano acquistato la proprietà del suolo;
che, nel merito, l'appello era infondato, atteso che 'IACP aveva pieramente provato, con la produzione del titolo di acquisto, di essere proprietario del suolo do quo. Avverso tale sentenza il ID da un lato, ed il RO ed ii Di LA dall'altro hanno proposte di- stinti ricorsi affidati a tre motivi, cui ha resistito con controricorso 1'IACP di Campobasso. Motivi della decisione 1) Va disposta, preliminarmente, riunione ex art.335 C. p. C. del ricorsi nn. 14460/59 e 14461/99, trattandosi di risors: avverso la medesima sentenza. 5 2} Ccn il primo motivo j ricorrenti, lamentardo omessa motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, deducono che La RL di appelio aveva immotivatamente ignorato la richiesta, peraltro da essi già fatta in prime cire, di integrare il contradditts- rio nei confronti di tutti gli altri condomini del fab- bricato in questione. 11 motivo non merita accoglimento. E' indubbio che, relativamente all'istanza di inco- grazione del contraddittorio formulata sia in prime cu- те che in appello da: ricorrenti, vi sia stata ura omessa pronunzia da parte della corte distrettuale. Pe- raltro, occorre premettere, che, ai fini del configu- fars del vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, Q quindi della "deci- sività" del punto redesimo, è recossario un appuilo di causalità logica fra la circostanza che si ass ime trascurata 它 la soluzione giuridica data alla con- troversia, tale da fare ritenere, attraverso un giudi- zio di certezza e nor: di mera probabilità, che quella circostanza, ove fosse stata considerata, avreb- be portato ad una diversa soluzione della controversia. Ciò, peraltro, è da escludersi nella specie. Invero, è pacifico che il diritto di ciascun con- proprietario investo la cosa comune nella sua interezza 6 (sia pure col limite de concorrente diritto al- trui , per cui anche solo condominc può propor- re azioni real: difesa de la proprietà comune, Senza che si ronda necessario integrare i con- traddittorio nei confronLi di tutti i comproprietari. Tuttavia, quando il convenuto in revindica eccepisca, in contrasto con i condomini attori, che la proprie=\ del bene riverdicato ΠΟΠ Con ne ai sonsi del- l'art. 117 c.c., ma appartiene a lui soltanto, allora si che si configura un'ipotesi di litisconsorzio neces- sario ed il contraddittorio dev'essere integrato nei confronti di tutti i comproprietari, essendo dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico ed inscin- dibile, per cui la sentenza può conseguire un risultato utile solo se pronunciata in contraddittorio di cutti soggetti attivi e passivi del rapporto, mentre la mancata partecipazione al giudizio di alcuni condomini rende ad essi inopponibile la pronuncia. Foichéė, pe- raliro, quest'ultima ipotesi non ricorre nella specic, in quanto l'odierno resistente si è limitato a dedurre l'infondatezza dell'avversa domanda di revindica, appa- re evidente che l'omessa pronunzia al riguardo del giu- dice di merito non investe un punto decisivo della con- troversia. 3) Con il secondo motivo, riccrrenti si dolgono 7 di violazione e falsa applicazione della norma di cui all'art. 132 C. P. C. nonché di insufficiante 2 соп- traddittoria molivazione, deducendo che erroneamer te non cra stata ritenuta la nullità de la sentenza di primo grado per mancata trascrizione delle conclusicni delle parti nell'intestazione della sentenza medesima, che invece era stata eressa sul Falso presupposto che le parti non avessero formulato conclusiori istrutto- rie, che non eranc state affatto esaminate dal tribuna- P. Il motivo va disatteso. Secondo il costante insegnamento di questo Supremo Collegio (ex plurimis, 6329/1996), La mancata L a- scrizione delle conclusioni delle parti non costitui- sce ci per sé motivo di nullità della sentenza, o cor- rendo a tale Eine che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudica nel senso cioè di avere determinato la mancata pronuncia sulle domando. Se, invece, come nella specie, dalla motivazione della sentenza impugnata, risulta che le conclusicni delle parti siano state effectivamente esaminate, il vizio si riscive in una semplice imperfezione formale, del tutto irrilevante ai fini della validità della sentenza. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano viola- ziono Q False applicazione delle norme di cui agli art. 345 e 360 n.3, anche in relazione alle norme di cui agli artt.817 e 1477 C.C., agli art . 2721 e segg. . . agli art .1362-1366 e segg. c. c. cd alle norme di insufficiente e con- cui al DPR 17 gennaio 1959 n. 2; traddittoria motivazione all'ammissibilitàordine della prova testimoniale articolata ed alla natura per- tinenziale del suolo per cui è causa. Dopo avere tra- scritto le circostanze di prova per interrogatorio A per testi dedotte in fase di merito, i ricorrenti dedu- CODO: a j che, contrariamente a quanto ritonato dalla corte di appello molisana, le prove in questione tende- vano a provare che i ricorrenti non solo avevano pagatc il suolo in questione, ma che quest'ultimo era da essi posseduto uti dominus ed, inoltre, la natura pertinen- ziale del terreno;
b) che, inoltre, era stata ignorata la norma di cui all'art. 1366 c.c., secondo cui i con- tratti devoro esgere interpretati secondo buona fede ed, infine, eid stalo apoditticamente ritenuto che tra le cose indivise пол fosse corpreso il suoio in que- stione. Il motivo nel suo complesso nerita accoglimento. Per quanto riguarda la prima parte della censura sub a va rilevato, in primo luogo, che la problematica relativa all'usucapione è inammissibile, trattandosi di una questione nuova, non risultando che, in sede di ne- rito, sia stata dedotta l'intervenuta usucapione del suolo in questione: solo tale deduzione avrebbe deter minato la rilevanza delle prove dedotte sul punto. Tanto premesso, occorre peraltro rilevare che la corte distrettuale коп ha considerato affatto che la prova per interrogatorio e per testi, articolata dai ricorrenti, tendeva anche a fornire la prova della na- tura pertinenziale del suclo ir questione. Orbene, a quest'ultimo riguardo, secondo il costante giurispru- denza di questa Corte, la durevole destinazione di una cosa а servizio 0 ad ornamento di un'altra non ri- chiede alcuna forma solenne, neppure rel Caso in cui riguardi immobili (v. Cass.9 gennaio 1998 n.1361. Quel- 10 che, impropriamente, si definisce come "rapporto pertinenziale", designa, in effetti, la relazione di fatto tra due beni, i quali si Erevano in rapporto di strumentalità ° complementarità funzionale ed insorge come conseguenza dell'atto 0 del comportamento di de- (accesscrio), astrattamente idcreo stinazione del bene તે servire l'altro bene (principale). Proprio per que- sto, la prova testimoniale era astrattamente ammissibi- le ed andava valutata dal giudice del merito, che, in- vece, 1'ha respinta senza darne adeguata motivazione. Occorre, infine, rilevare che la corte distrellca- lc, con motivazione del tutto apodittica, ha escluso la 10 natura pertinenziale deli'area in questione, facerdo generico riferimento ai contratti di acquisto degli al- loggi prodotti dagli appellanti. I ricorsi sono accolti, per quanto di ragione e la sentenza impugrata è cassata, con conseguente rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, al altro giudice, designato in dispositivo, il quale vaglierà, e rile- dandone adeguata motivazione, L'ammissibilità vanza delle prove dedotte dai ricorrenti, valutando, altresi, l'opportunità, o meno, di ammettere una const- lenza tecnica, ai fini di accertare se Tra le parti in- 033 divise ė comuni dell'immobile condominiale fosse CO presa l'area in questione.
P.Q.M.
1097/29 La Corte riunisce i riccrsi 14460/1999 4557 ! TOT. 1600 1446L/1999; rigetta il primo ed il secondo motivo dei ricorsi, accoglie il terzo motivo, Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Napo- ii. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del- III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- _a ne, il 5 giugno 2002 I Consigliere Delatore ed estensore Il Presidente Nition's fust IL CANCELLIERE C1 Innocenz attista 11