Sentenza 7 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/2003, n. 5410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5410 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 054-10703 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZ Oggetto -+ Lavoro Composta dagli Ill.m ri Magistrati: Dott. Ettore Presidente MERCURIO R.G.N. 20783/00 Consigliere Cron. 11933 | D Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep‣ Rel. Consigliere DOLL. Gabriella COLETTI Ud.10/01/03 Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA 1 sul ricorso proposto da: DE NZ IMMACOLATA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA APOLLODORO 26, presso lo studio dell'avvocato PAOLO VITTORIO LELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE CONDO giusta delega in atti;
r ricorrente
contro
FF.ŠS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. MONTEVERDI 16. presso 10 studio 2003 dell'avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che lo rappresenta e 66 difende, giusta delega in atti;
-1- controricorrente | avverso la sen Lenza п. 1215/99 del Tribunale di AVELLINO, depositata il 21/10/99 - R.G.N. 98/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica IME udienza del 10/01/03 dal Consigliere Dott. Gabriella | COLETTI;
udito l'Avvocato RUGGIERI per dolega CONSOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore |. Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. ....| -2- Svcigimento del processo I l Tribunale di Avellino, con la sentenza 1П epigrafe specificata, na accolto l'appello proposto dalle RR LO TA s.p.a. avverso la decisione pretorile di accoglimento della proposta dall'odierna ricorrente nei confronti della domanda, dipendente, Gi corresponsione di ده cui statoIȧ società differenze retributivo a titolo di rideterminazione deil'indennità di buonuscita mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, di quanto corrisposto per i c.d. premio di esercizio. T Giudici del gravame haлnc ritenuto che, in base alla 829, g disciplina i cui all'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n. contrattazione collettiva applicabile nclla richiamata dall A specie, il suddetto premio non è previsto come ponente della base di calcolo dell'indennità di buonuscita, che comprende solo dell'ultiro stipendic, 1'808 del Lotale dell'ammontare dell'eventuale assegro pensionabile del compenso per ex E combattenti, соп esclusione, quindi, dolle retribuzioni c.d. aggiuntive, quale appunto il premio in questione. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la lavoratore, deducendo un unico motivo di impugnazione. La 3.p.
1. RR delic TA resiste соп controricors , illustrato da memoria az art. 378 .p.c.. Motivi dalla decisione Con l'unico motivo di ricorso, la ricorrente Lamenta che i giudic: di appelo non abbiaro riconosciuto la natura retributiva 3 del premio di esercizio, alia stregua delle previsioni della collettiva dai caratteri di continuità, non contrattazione corrispettivité, idonei dinell'ambito 152 occasionalità е 1rapporto di lavoro orami del tutto privatistico a caratterizzare tale emolumento COME Una mensilità aggiuntiva, da computare ai fini della buonuscita. Il motivo non è fondato. Ai sensi dell'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 m. 829, 1'OP di previdenza e di assistenza per i ferrovieri LO TA (OPAFS) era tenuta a corrispondere "ai dipendenti cessati al servizio, a titolo di indennità di bucnuscita, la SOMMA isultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'80% del totale dell'ammontare dell'ultimo stipensio mensile. dell'eventuale assegno personale pensionabile e del comperso per ex combattenti". l'assunzione dell'obbligo della buonuscita - finanziata mediante l'utilizzazione delle entrate patrimoni ali specificamente previste (ritenute sugli stipendi, contributi ordinari dell'azienda, interessi sui prestiti ai dipendenti e altri introiri di gestione} rientrava tra le finalità dell'OP, specificamente indicate dall'art. 2 della stessa legge n. 529 re 1973 ed aventi ! [ carattere manifestamente previdenziale e assister: 'ale (oltre la -buonuscita, gli assegni per dipendenti divenu inidonei 1 servizio, i sussidi agli orfani, gli assegni di malaltia ecc.). A seguita della privatizzazione de rapporte lavorc de i cipendenti delle RR LO TA (legge 17 maggio 1985 r. 210) e della estinzione dell'OP, fissata gicgno 1994, l'indennità di buonuscita è stata posta a carico dalla datrice di lavoro s.c.a. RR EL TA (art. 1 Carantatreesimo comma, della legge 24 dicembre 1993 n. 537). Fino al 31 dicembre 1995, il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenzi già iscritti all'OP (avente natura di retribuzione differita ma comunque con furzicne previdenziale: cfr. Corte cost. 19 maggio 1993 m. 243), anche se erogato directamente dalla datrice di lavoro, è rimasto regolato dalla vecchia disciplina, di cui al cita c art. 14 della legge n. 229 del 1973, secondo quanto disposto dall'art. 13 del decreto logge 1° aprile 1995 . 98, convertitc Con modificazioni nella legge 30 maggio 1995 n. 204, trovando invece applicazione, dopo tale data, la disciplina del trattamento di fine rapporto ex art. come modificato dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982 2120 c.c 11. 297. Come recentemente rilevato da questa Corte con sentenza 10 maggio 2002 n. 6738, fino alla predetta data del 31 dicemore 1995, ogni questione in merito al calculo dell'indennità di bonuscite, e quindi anche alla computabiliz del premic ai sercizic, È legislativamente risolta nel senso de la esclusione dalla base di calculo di tale indennità di ogni emolumento di so da que indicat nei citato art.. A della legge n. 829 1973 e nelie 5 successive modifiche legislative art. 8 della legg: 20 marzo 1980 TL. 75 art.E 1 della legge 29 gennaio 1994 п. 97, che hanno aggiunto alla base di calcolo delia bonuscita, spettivamente, la tredicesima mensilità e is percentuale del 60% dell'indennità integrativa speciale), conseguendor.e altresì 0737 finc alle medesima data, la contrattazione collettiva poteva disporre soltanto ín conformità alla previsione di. legge. senza poter prevedere una disciplina autonoma e diversa da quella legale, a pena di nullità delle relative clauscle. Nella controversia in esame è incontestato che il dipendente ebbe cessare dai servizio prima della suddetta data el 31 dicembr= 1995, essendosi dedocto in giudizic il contra O collettivo 1990/92, sinché la disciplina di riferimento per il calcolo della buonuscita હું rimasta quella legale, peraltro esplicitamente collettiva (v. t. 96, terzo Lithiamate dalla contrattazione comma, c.c.n.1. 1990/92). Alla stregua di tale disciplina, il premio di esercizio, che non è richiamato fra gli emolumenti cassetivamente indicati dall'art. 14 della legge n. 829 del 1973, deve ritenersi escluso dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita. Va considerato, al riguardo, COITA - 1 termine di "Gltim stipendic mersila", indicato nella citata disposizione, TC indichi 19 nozione onnicomprensiva. riferita, zinė, ad ogr elemen ret ibutivo, com'è dimostrato da atte cte zadicesi m it , inci cata da lä con t e collettiva 6 come elemento aggiuntivo della retribuzione (al pari del premic di esercizio: art+ 33 del c.c.n.1. 1990/91), ė Stati successivamente inserita nella base di calcolo delle buonuscita a seguito di uno 8art.specifico intervento legislativo della legge n. 75 del 1980 cit.), che non ha invece riguardato altri. elementi retributivi, quale appunto il premio di esercizio. Appare del tutto ininfluente, perciò, сзе il suddetto premio abbia gradualmente acquisito i caratteri tipici della retribuzione, divenendo un corrispettivo obbligatorio, determinato Е continuativo, dato che, Come s'è visto, la disciplina egale applicabile alla fattispecie prescinde dalla natura retributiva Пe 10, ai fini della individuazione degli elementi che compongono la base di calcolo dell'indennità di buonuscita. A tali principi si į attenuta la sentenza impugnata, che si sqttrae pertanto alle censure del ricorrente. Ne deriva, in conclusione, che il ricorso va riget to. Ricorrono giusti motivi per ia compensazione dcile spese de_ giudizio di cassazione.
P.Q.M.
* La Corte rigeĻta il ricorso e compensa le spese. Così deciso, in Roma, il 10 gennaio 2003. Il Consigliere estensore 11 Presidente Ilgen. сейfel ella breet.fel CANCELLIERE Depositato in cancelleria Joggi 7 APR. 2003