Sentenza 10 maggio 2017
Massime • 1
La sentenza di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, emessa in sede di giudizio di opposizione a decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 9, comma terzo, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, per i casi di trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo, non richiede l'instaurazione del contraddittorio, avendo tale norma carattere di specialità rispetto alla disciplina prevista dagli artt. 129 e 469 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/05/2017, n. 30201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30201 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2017 |
Testo completo
30201-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. 1559 Vito Di Nicola - Presidente - UP 10/05/2017- Emanuela Gai - Relatore - Antonella Ciriello R.G.N. 5771/2017 Enrico Mengoni Pietro Molino ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da BO ER, nato a [...] il [...] avverso la sentenza dell'01/02/2016 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO هو 1. Il sig. ER BO, a mezzo del difensore, ricorre per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Brescia, ex art. 129 e 469 cod. proc.pen., che, de plano, ha assolto il medesimo dal reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, per aver omesso di versare le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deducendo due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza emessa de plano e, dunque, in assenza di contraddittorio;
rappresenta di avere interesse ad impugnare per evitare la trasmissione degli atti per l'irrogazione della sanzione amministrativa.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 9 d.lgs n. 8 del 2016 per avere il Giudice disposto la trasmissione degli atti per reati già prescritti.
3. Il Procuratore generale ha chiesto, in udienza, l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è infondato. Va, in primo luogo, rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata ex art. 129-469 cod.proc.pen. sentito il P.M. che ha concluso chiedendo l'assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La sentenza è stata emessa in violazione dell'art. 469 cod.proc.pen. perché non è stato sentita la parte che, non opponendosi, non ha rinunciato alla verifica dibattimentale (Sez. 2, n. 12305 del 15/03/2016, P.M. in proc. Panariello, Rv. 266493). La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo del proscioglimento nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo artt. 425, 469, 529, 530 e 531 cod.proc.pen., ma enuncia una regola di giudizio per il giudice che opera in ogni stato e grado del processo e presuppone, in ogni caso, un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (in questi termini, Sez. U, n. 12283 del 25/01/2005, De Rosa, Rv. 230529).
5. Ciò posto, occorre verificare se tale principio ermeneutico mantenga validità alla luce del disposto normativo di cui all'art. 9 del d.lgs n. 8 del 2016 che prevede che « 1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorita' rg giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone trasmissione all'autorita' amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non e' stata ancora esercitata, la trasmissione degli pubblico ministero che, in caso di atti e' disposta direttamente dal 2 procedimento gia' iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale;
la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l'azione penale e' stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. Quando e' stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non e' previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili».
6. d.lgs n. 8 del 2016, che ha depenalizzato la fattispecie penale di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori di cui all'art. 2 d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, trasformandolo in illecito amministrativo, qualora le omissioni non superino l'ammontare di € 10.000 per ogni annualità, dopo aver disposto l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative agli illeciti commessi anteriormente alla depenalizzazione (art. 8), ha disciplinato, all'art. 9, l'epilogo del processo penale tenuto conto della fase processuale in cui si trova il processo al momento della depenalizzazione. Per quanto qui di rilievo, al comma 3 ha disposto che «Se l'azione penale e' stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.» e, al capoverso, ha esteso tale potere anche al giudice dell'impugnazione.
7. Ritiene, il Collegio, che tale norma, che abbia esplicitato il potere del giudice di primo grado di dichiarare la causa di non punibilità con sentenza ex art. 129 cod. proc. pen., abbia carattere di specialità sia rispetto alla disciplina di cui all'articolo 469 cod. proc. pen., che impone l'instaurazione del rq contraddittorio, con la precisazione che la declaratoria di una causa estintiva o di proscioglimento con formula diversa da quelle ampiamente favorevoli prevalgono sulla declaratoria di nullità, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato (v. informazione provvisoria Sez. U, 27/04/2017, Iannelli), sia rispetto alla disciplina di cui all'articolo 129 cod. proc. pen., che presuppone un contraddittorio già instaurato ossia presuppone, come si è visto, "un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio", con la 3 conseguenza che, se il richiamo a quest'ultima disposizione equivalesse a rendere il meccanismo processuale delineato nel terzo comma dell'articolo 9 del d.lgs. n. 8 del 2016 sovrapponibile a quello ordinario, la ragione della previsione sarebbe priva di senso sul piano ermeneutico. Ne consegue che, dall'interpretazione letterale della norma si ricava, a parere del Collegio, che il legislatore, per i casi di trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo per effetto del medesimo decreto, ha previsto che il giudice di primo grado, successivamente all'esercizio dell'azione penale, possa prosciogliere l'imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato anche senza contraddittorio. Interpretazione, peraltro, che si pone il linea con il principio di ragionevole durata del processo.
8. Deve, pertanto, affermarsi il principio secondo cui la sentenza ex art. 9 del d.lgs n. 8 del 2016 di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, pronunciata in sede di giudizio di opposizione a decreto penale da parte del Tribunale, non richiede l'instaurazione del contraddittorio nel giudizio di impugnazione.
9. Anche il secondo motivo di ricorso appare infondato. Ed invero l'obbligo di trasmissione di copia degli atti all'Autorità amministrativa, per l'irrogazione della sanzione in relazione alle violazioni non prescritte, disciplinato dall'art. 8 comma 1 e 9 comma 3 del d.lgs n. 8 del 2016, ricorre per quelle violazione per le quali la prescrizione non è maturata alla data di entrata in vigore (06/02/2016) del decreto medesimo (cfr art. 9 «l'autorita' giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto>>), sicchè vi era l'obbligo per il Tribunale di trasmissione di copia degli atti alla direzione INPS per tutte le mensilità (la prima omissione di dicembre 2008 si prescriverà al 16/10/2017). Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente i termini di prescrizione dei reati non erano decorsi alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo e neppure sono decorsi ad oggi (la prescrizione della prima omissione è al 16/10/2017 e l'ultima è al 16/02/2018). яд Si rammenta che, quanto al momento consumativo del reato, nel precedente assetto normativo, ritenuto applicabile in quanto norma più favorevole, il reato si consumava in corrispondenza di ogni omesso versamento mensile (cfr., da ultimo, Sez.3, n. 26732 del 05/03/2015, P.G. in proc. Bongiorno, Rv. 264031), omesso versamento che il cui termine scade entro il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, attualmente fissato, dall'art. 2, comma primo, lett. b) del D.Lgs. n. 422 del 1998, al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi, a cui devono essere aggiunti i tre mesi per adempiere al pagamento, poichè la pendenza di tale termine determina la sospensione del corso della prescrizione per il tempo necessario a consentire al datore di lavoro di avvalersi della causa di non punibilità di cui all'art. 2, comma primo bis, del citato D.L. (Sez. 3, n. 26732 del 05/03/2015, Rv. 264031). Dunque, con riferimento all'omissione di dicembre 2008, il termine per adempiere era fissato al 16 gennaio 2009, a partire da quale decorrevano i tre mesi di sospensione della prescrizione per consentire di avvalersi della causa di non punibilità e poi sette anni e mesi sei di prescrizione che matureranno al 16/10/2017. 10. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10/05/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente 이다. Emanuela Gai Vito Di Nicola итосмиче DEPOSITATA IN CANCELLERIA 16 GIŲ 2017 IL CANCELLIERE Luana Mariani 105