Sentenza 2 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/08/2002, n. 11632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11632 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
REGISTRAZIONE E LI . 689 modifiche al sistema pena PUBBLICA ITALIANA L. 24-11-1981, N ESENTE DA ART. 23 ---- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO - 592 02 LA CORTE SUPREMA DI getto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: IANNIRUBERTO- Primo Presidente f.f. - Dott. Giuseppe R.G. N. 20701/98 Cron. 28240 Dott. Vittorio DUVA - Presidente di sezione Presidente di sezione Dott. Rafaele CORONA Rep. - Dott. Erminio RAVAGNANI Rel. Consigliere Ud. 30/05/02 - Consigliere Dott. Francesco SABATINI Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere- Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere - Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Dott. Guido - Consigliere VIDIRI ha pronunciato la seguente S E NTENZ A sul ricorso proposto da: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA FABRIZIO, PONTURO DOMENICO, FONZO FABIO, giusta delega 2002 in calce al ricorso;
- ricorrente 881 - -1-
contro
US AN IN PROPRIO E QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA S.A.S. US AN E C., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la ...... CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ROSARIO RIZZO, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente avversO la sentenza n. 2156/98 del Tribunale di CATANIA, depositata il 25/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/05/02 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
udito l'Avvocato Fabrizio CORRERA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per del ricorso per difetto di l'inammissibilità interesse. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore del lavoro di Catania, il signor ON CU, in proprio e quale rappresentante legale della s.a.s. "CU ON & c.", proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa il 16 giugno 1995, notificata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) il giorno 30 successivo, con la quale era stato intimato il pagamento di sanzioni amministrative per omesso versamento di contributi previdenziali per il periodo gennaio 1989 / agosto 1994. Egli deduceva di aver corrisposto i contributi dovuti in relazione alla retribuzione contrattuale erogata ai dipendenti e di non essere quindi tenuto ad alcun altro versamento contributivo, come invece preteso dall'INPS, in relazione ad altri emolumenti previsti dal contratto collettivo nazionale, quale la "quattordicesima mensilità", effettivamente non corrisposta dalla società ai propri dipendenti, non essendovi obbligata, siccome non aderente alle associazioni sindacali di categoria stipulanti detto contratto. Egli, peraltro, eccepiva l'inammissibilità dell'opposta ordinanza, avendo la società presentato domanda di condono in relazione alle violazioni contestate e pagato nei termini le somme relative. L'Istituto opponeva che il calcolo della contribuzione eseguito anche sulla “quattordicesima mensilità” derivava dall'applicazione dell'art. 1 legge n. 389 del 1989, secondo cui i contributi andavano versati sulle retribuzioni stabilite da leggi regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;
e, quanto all'istanza di condono, opponeva altresì che l'efficacia dell'ingiunzione avrebbe potuto essere validamente contestata, ove fosse stato provato l'avvenuto integrale pagamento delle relative somme. Il Pretore adito accoglieva l'opposizione ed annullava l'ordinanza ingiunzione, dando atto che in corso di causa era stato provato l'avvenuto pagamento delle somme 3 relative all'istanza di condono. Riteneva, poi, che, comunque, nel merito fosse fondata la tesi difensiva del ricorrente Cuscuna. In ordine a questo secondo capo della sentenza l'INPS interponeva gravame, cui resisteva la controparte. Il Tribunale di Catania rigettava l'appello, osservando quanto segue. L'art. 1 della legge n. 389 del 1989 prevede che i contributi previdenziali debbono essere versati sui minimali contemplati da leggi, regolamenti e contratti collettivi, limitatamente, per questi ultimi, alla parte economica, e non anche a quella normativa che preveda istituti al cui adempimento sono tenute solo le imprese all'uopo obbligate secondo le regole del diritto comune. Il legislatore avrebbe così inteso riprodurre la regola seguita dalla giurisprudenza lavoristica nell'adeguamento della retribuzione, in relazione all'art. 36 Cost., a quella prevista nelle tabelle dei contratti collettivi, utilizzate come parametro retributivo nei casi in cui il datore di lavoro non sia obbligato all'osservanza dei medesimi. Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura. La controparte ha presentato controricorso. Il ricorso è stato assegnato dal Primo Presidente a queste Sezioni Unite, avendo la Sezione Lavoro rilevato un contrasto di giurisprudenza in ordine ai criteri di individuazione della retribuzione da assoggettare alla contribuzione dovuta all'INPS. Motivi della decisione L'Istituto ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1 legge n. 389 del 1989, nonché vizio di motivazione, assume quanto segue. La disposizione normativa in questione avrebbe innovativamente stabilito che i contributi previdenziali debbano essere calcolati sulla retribuzione prevista dai contratti 4 collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, anche da parte dei datori di lavoro che non aderiscano neppure, di fatto, alla predetta contrattazione. La retribuzione parametro, pertanto, dovrebbe comprendere tutti i contenuti economici contrattuali, giacché dovrebbe essere determinata in relazione all'ampio concetto di "imponibile contributivo" previsto dall'art. 12 legge n. 153 del 1969. La parte resistente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse, avendo l'INPS riconosciuto, già in sede di costituzione in primo grado, l'inefficacia dell'ingiunzione a seguito del condono. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia pure per ragioni diverse da quelle di cui alla sollevata eccezione. L'oggetto del ricorso, invero, presuppone l'attuale controvertibilità del calcolo dei contributi previdenziali, mentre questa deve ritenersi preclusa dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado relativamente al capo pregiudiziale, non impugnato, concernente l'opposizione all'ordinanza ingiunzione e contenente l'annullamento di quest'ultima per effetto del condono. La stessa proposizione dell'appello in ordine al secondo capo della medesima sentenza del Pretore di Catania, dunque, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, per il carattere assorbente del capo non impugnato, al quale il primo giudice ha fatto inutilmente seguire l'altro, che, come è palese, è stato svolto ad abundantiam, e che con l'atto d'appello è stato censurato, del pari inutilmente come è evidente, ai fini della devoluzione della intera controversia al giudice superiore - . Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'Istituto ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate in € 16,00, oltre ad € 1.600,00 (milleseicento/00) per onorari. 30 MAGGIO Così deciso in Roma, il 7 giugno 2002. Il consigliere estensore RovaquamiЛишай Рагадиний Il Primo Presiden ff A. CANCELLERL vanni Sebali - 2 AGO. 2002 th 9