Sentenza 12 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/07/2001, n. 9450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9450 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2001 |
Testo completo
58962 ee UBBLICA ITALIANA RTE SUPR9450/0 1 OGGETTO A IN N DE I R PE.F.: acer camento;
A T fficienti pnsuntivi 5 U 6 7 B 8 E N I 9 N 1 - R / O 4 B P I / Z . SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA 6 L 2 A L . R A R T . S P . I B A I D A G dai Magistrati: T R E L E R E 1 D 3 T 1 I A R.G. N. 134'7/98 S A . D N DELLI PRISCOLI Presidente Dott. Mario E M N E S T I N A E S Consigliere Dott. Enrico PAPA E Cron.217:8 Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Dott. Simonetta SOTGIU Cons. relatore Ud. 15.12.2000 DI PALMA Consigliere Dott. Salvatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1347 R.G. 1998, proposto da elettivamente domiciliato in Roma, PIERUCCI FERNANDO, piazza Cola di Rienzo 69, presso lo studio dell'avv. Gabriele AMADIO, che 10 difende unitamente all'avv. Giorgio NATOLI, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale in Roma alla via dei dello Stato, domiciliataria Portoghesi 12; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE controricorrente CAMPIONE CIVILE 5 0 1 N. 58968 1 2 per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 243/97, depositata il 3 ottobre 1997. Uditi, nella pubblica udienza del 15 dicembre 2000: il Cons. Sotgiu, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Amadio per il ricorrente e l'avv. Di Carlo per il - controricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Dario Cafiero, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo L'Ufficio II.DD. di Civitavecchia, a seguito di notizie fornite allo stesso ufficio, a mezzo questionario, da AN IE, accertava in via induttiva nei confronti di quest'ultimo, titolare di pensione INPS di lire 19.978.000, il maggior reddito, per l'anno 1987, di lire 32.570.000, desumendolo da fattori indice presi in considerazione dai D.D.MM. 21.7.83, 10.9.92 e 19.11.92, quali il possesso di una Fiat Panda 650 immatricolata nel 1984; il canone di locazione di lire 1.694.000 annue per alloggio fornito dall'Enel, del quale il IE era stato dipendente;
la partecipazione al 50% delle spese di manutenzione di una imbarcazione, di proprietà del figlio LB IE. N La Commissione Tributaria di 1° grado ha accolto il ricorso del contribuente, mentre la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza 3 ottobre 1997, ha accolto l'appello dell'Ufficio, che invocava l'applicabilità a periodi di imposta precedenti al 1992 dei D.M. emanati in quell'anno, stabilendo la legittimità della loro applicazione. AN IE chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. Il Ministero delle Finanze resiste con controricorso. Motivi della decisione Col primo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata ha omesso di motivare su un punto decisivo della controversia, quale la natura dei decreti ministeriali del 1992 applicati, attuativi del c.d. redditometro, i quali, in quanto atti amministrativi, non possono avere una efficacia retroattiva che la legge (art. 38 comma 4° e art. 2 comma 2° DPR 600/73) non prevede. Col secondo motivo di ricorso, adducendo la falsa applicazione della norma istitutiva del c.d. redditometro, il ricorrente ne contesta l'applicazione nel caso di specie, difettando i presupposti di operatività di un accertamento sintetico a fronte di entrate evidenti per complessive lire 22.192.290, dichiarate dal contribuente, e di 3 uscite, egualmente dichiarate, di complessive lire 6.938.000 (lire 1.694.000 -= affitto, lire 750.000 = barca, lire 4.494.000 = autovettura). Col terzo motivo, il IE contesta ulteriormente la sussistenza dei presupposti per un accertamento sintetico, previsto quando la differenza fra il dichiarato e l'accertato superi il 25%. In sostanza, se il contribuente avesse dichiarato un reddito di lire 2.235.277 annue superiore a quello reale esposto in dichiarazione (lire 22.192.320), il redditometro non sarebbe potuto scattare. Ma una così esigua differenza non sembra poter autorizzare un accertamento sintetico, quale quello compiuto. Il ricorso risulta infondato. Col primo mezzo di cassazione si ripropone la questione della c.d. retroattività dei redditometri introdotti dalla legge 413/1991; la stessa nondimeno, sotto profilo in effetti prospettato, e ripreso col della violazione di legge, apparemotivo seguente - Ritiene infatti il collegio di dover dare infondata. - in assenza di argomentazioni di segno continuità contrario - all'indirizzo di questa Corte (fra le più recenti, Cass. 13972 e 11300/2000), secondo cui il potere dell'ufficio impositore di determinare sinteticamente il reddito sulla scorta di "elementi e 4 circostanze di fatto certi", utilizzabili anche dal finanze per la fissazione di Ministro delle coefficienti presuntivi ai sensi dell'art. 38 comma 4° consente il riferimento aDPR 600/1973, 'redditometri' emanatiministeriali contenuti in decreti successivamente al periodo d'imposta da verificare, senza porre problemi di retroattività, poiché il potere in concreto disciplinato è quello di accertamento, rispetto al quale non viene ad incidere il momento dell'elaborazione (v. anche Cass. 2510/2000, con ulteriori richiami). nonostante la Né la soluzione è destinata a mutare contraria opinione talora espressa dalla giurisprudenza tributaria di merito -, con riguardo ai 'redditometri' successivi alla citata legge 413/1991, non risultando, in particolare, ipotizzabile la violazione della riserva di legge in materia impositiva (art. 23 Cost.) e del generale principio d'irretroattività della legge (art. 11 disp. legge in gen.), poiché deve distinguersi fra i contenuti dell'obbligo di dichiarazione del contribuente - in realtà innovati dall'art. 1 legge cit. attraverso la modifica dell'art. 2 comma 2° DPR 600/1973 - e la individuazione di ulteriori elementi indicativi della capacità contributiva. Difatti, l'obbligo del contribuente, appositamente sanzionato (artt. 46 segg. DPR 600/1973 S cit.) è quello di presentare una dichiarazione corretta e fedele, rispetto a cui il potere di rettifica in via sintetica dell'ufficio risulta normativamente limitato dal riferimento ad elementi e circostanze di fatto certi;
e sono questi ultimi che, come 'possono' essere considerati dai decreti ministeriali per ricavarne coefficienti presuntivi di redditività, così 'possono' essere tenuti presenti dall'ufficio impositore, in un contesto normativo che si rivela, per l'aspetto in esame, in realtà immutato. Tutto ciò, come ben s'intende, sotto il profilo probatorio, con salvezza per il contribuente di offrire la prova del contrario, anche limitatamente al Ян 'quantum'. L'impugnazione complessiva finora esaminata va, dunque respinta, non involgendo, sotto il profilo della violazione di legge, alcuna questione che potrebbe risultare rilevante, in termini di retroattività rapportabile alla specifica previsione dell'art. 7 comma 3° della legge 413/1991, e non venendo ad assumere, sotto il concorrente profilo del vizio di motivazione, una propria autonomia. Parimenti infondate risultano le censure restanti. - per la parte residua - in quanto La seconda sintetico attraverso il c.d. redditometro l'accertamento 6 d'infedeltà non richiede, in positivo, la verifica inteso alla della dichiarazione, ma è espressamente determinazione del "reddito complessivo netto" del contribuente, sulla scorta degli indici, come sopra predeterminati. Ed, infine, la terza, attraverso cui s'introduce nel dibattito processuale un inammissibile elemento di merito peraltro non esaminato dal giudice 'a quo' e non prospettato quale omissione di pronuncia come quello dell'esigua differenza rispetto alla soglia minima del divario fra reddito accertato e dichiarato. Il ricorso va, in definitiva, respinto. controversia giustifica la La natura della compensazione delle spese. +
P Q M.
Rigetta il ricorso;
dichiara compensate le spese, del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2000 16 marzo 2001. Il Presidente Il Cons. estensore Simonetta Sotgiu Mario Delli Priscoli Mari Hell. Discol. DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Oggi 1.2 LUG 2001 Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 1 7