Sentenza 23 febbraio 1999
Massime • 1
È devoluta alla giurisdizione ordinaria la controversia con la quale un soggetto, già conduttore di un immobile acquisito allo Stato per effetto dell'esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 31 legge n. 1089 del 1939, richiede alla pubblica amministrazione, attuale proprietario dell'immobile, la restituzione del deposito cauzionale a suo tempo versato al precedente proprietario, atteso che la pretesa non concerne il godimento del bene e non viene perciò in considerazione l'utilizzazione dell'immobile demaniale (ammissibile soltanto a titolo di concessione amministrativa ai sensi dell'art. 823 cod. civ., con conseguente configurabilità della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 5 legge n. 1034 del 1971), risultando invece azionato il diritto soggettivo al pagamento di una somma di danaro traente la sua origine dal contratto di locazione di diritto privato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/02/1999, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco FAVARA - Primo Presidente ff. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN Rel. - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
AL LD;
- intimato -
e sul 2° ricorso n. 03598/97 proposto da:
AL LD, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato LAURA TRICERRI, rappresentato e difeso dall'avvocato PATRIZIO PELLEGRINI, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MINISTERO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 421/96 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 13/02/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/98 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per il rigetto del ricorso e giurisdizione del giudice ordinario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 10.12.1990 AL AI, già conduttore di alcuni locali siti nel palazzo ST di Firenze, conveniva davanti al OR di Firenze il Ministero dei beni culturali, divenuto proprietario dell'intero edificio in seguito all'esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 31 della legge n. 1089 del 1939, chiedendo la restituzione del deposito cauzionale di L.
700.000, che a suo tempo aveva versato alla locatrice FI ST.
L'Amministrazione resisteva, eccependo che il proprio acquisto aveva natura coattiva e che non le era quindi opponibile il pregresso rapporto di locazione.
Il OR accoglieva la domanda e la decisione, impugnata dal Ministero dei beni culturali, era confermata dal Tribunale di Firenze. Consideravano i giudici di appello che l'Amministrazione, avendo acquisito coattivamente l'immobile mediante l'esercizio della prelazione ai sensi della legge n. 1089 del 1939 ed ottenuto il rilascio dello stesso, era obbligata a rimborsare il deposito cauzionale al conduttore estromesso, poiché era subentrata in tale obbligazione così come avviene per l'acquirente nel caso di vendita tra privati, per effetto della successione nella titolarità del bene, sia essa a titolo originario o derivativo, salva l'eventuale rivalsa nei confronti del precedente proprietario- locatore. Avverso tale sentenza il Ministero dei beni culturali ha proposto ricorso per cassazione, affidato e tre motivi. Ha resistito con controricorso il AI che ha a sua volta proposto ricorso incidentale, affidato ad unico mezzo.
La causa è stata assegnata alle Sezioni unite per l'esame della sola questione di giurisdizione, sollevata con il terzo motivo del ricorso principale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I due ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.).
2. Con il terzo motivo del ricorso principale viene dedotta questione di giurisdizione, sulla quale soltanto queste Sezioni unite sono chiamate a pronunciarsi.
Il Ministero dei beni culturali sostiene che sussisterebbe il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, poiché l'esercizio della prelazione costituisce atto di carattere espropriativo, che attribuisce al bene carattere di demanialità e, conseguentemente, la configurabilità del suo godimento da parte di privati soltanto in forza di concessione, sicché qualsiasi pretesa restitutoria derivante da precedente contratto di locazione rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971, atteso che, pure se formalmente fondata su quel pregresso contratto, investe atti inerenti a concessione di bene pubblico.
3. Il motivo non è fondato.
Osserva la Corte che la controversia concerne la restituzione del deposito cauzionale costituito nell'ambito di un rapporto di locazione.
L'attuale resistente, già conduttore di alcuni locali ubicati in uno stabile acquisito allo Stato per effetto dell'esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell'art. 31 della legge n. 1089 del 1039, che avevano costituito oggetto di un rapporto di locazione con il precedente proprietario, essendo stato estromesso dall'Amministrazione, ha proposto la domanda di restituzione nei confronti della predetta, ottenendone l'accoglimento nei due gradi di merito, in quanto i giudici hanno disatteso la tesi difensiva dell'Amministrazione, che indicava come passivamente legittimato il precedente proprietario.
Risulta quindi azionato un diritto soggettivo al pagamento di una somma di denaro (versata a titolo di deposito cauzionale), che trova la sua fonte esclusiva in un contratto di locazione di diritto privato, già instauratosi in relazione a porzioni del bene successivamente acquisito al demanio dello Stato, sicché la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Giova osservare, infatti, per escludere la configurabilità della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971, sostenuta dalla ricorrente principale, che la pretesa azionata non concerne in alcun modo il godimento del bene acquisito al demanio dello Stato per effetto dell'esercizio della prelazione di cui all'art. 31 della legge n.1089 del 1939. Non viene infatti in considerazione l'utilizzazione dell'immobile demaniale (ammissibile, come è noto, ai sensi dell'art. 823, comma 1, c.c., soltanto a titolo di concessione amministrativa), dal momento che l'attore non pretende di conservare la detenzione del bene (nel qual caso la giurisdizione sarebbe spettata al giudice amministrativo: sent. 377/92), ma solo di conseguire dal nuovo proprietario la restituzione di somme a suo tempo versate nell'ambito del contratto intercorso con il precedente proprietario dell'immobile.
Ed attiene, come è evidente, al merito della controversia, l'individuazione del soggetto obbligato alla restituzione, alternativamente identificato dalle parti nel precedente locatore ovvero nello Stato, in qualità di soggetto che ha acquisito l'immobile per effetto dell'esercizio della prelazione.
4. In conclusione, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Gli atti vanno rimessi al Primo Presidente per l'adozione degli ulteriori provvedimenti di sua competenza.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il terzo motivo del ricorso principale.
Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Rimette gli atti al Primo Presidente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione. il 5.11.1998.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 23 FEBBRAIO 1999.