Sentenza 27 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/06/2002, n. 9364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9364 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
ee 73388 ее REPUBBLI9 364 / 0 2 M A T E R I IN NOMET EL, A . N 1 3 1 I A T A B S E . L S A N E L E D I R D L P . B 2 . 6 / 4 1 8 / 9 6 E S N D E E I S T A R G T R I O E A Z E N TE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Телекотова SEZIONE TRIBUTARIA R I T dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 24964/00 Francesco CRISTARELLA ORESTANO ཝ ཨཱུ ཨ ས ག པུ ཝ ན མ ཙ པ Presidente ཝ ཏི Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere 25218 Cron. Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO - Consigliere Rep. Ud. 15/02/02 Dott. Salvatore DI PALMA C.C. Rel. Consigliere TIRELLI - Consigliere Dott. Francesco ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD PERUGIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
8 ricorrente 8 3 3 7
contro
CALZONI SECONDO;
2002 intimato 858 avversO la sentenza n. 265/99 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 15/11/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 15/02/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto che, con sentenza n.265/05/99 del 15 novembre 1999, la Commissione tributaria regionale dell'Umbria ha respinto l'appello dell'Ufficio delle Entrate di Pe- rugia - avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo della maggiore i.r.pe.f. ritenuta dovuta da Secondo AL per il 1985, quale calcolata previa rideterminazione della base imponibile dichiarata e ricomprensione in essa delle somme di cui all'art. 13-quinques del d.
1. n. 159 del 1984, conv., con mod., nella legge n.363 del 1984, affermate illegittimamente dedotte ritenendo legittimo l'imponibile dichiarato dal contribuente;
che, avverso tale sentenza il Ministro delle Fi- nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura. che Secondo AL, benché ritualmente intimato, 2 non si è costituito, né ha svolto attività difensiva;
che il ricorso è stato assegnato alla decisione in camera di consiglio ai sensi dell'art.375 comma 2 cod. proc. civ., nel testo sostituito dall'art.l della legge n.89 del 2001; che il Procuratore Generale ha concluso, chieden- do che il ricorso venga respinto per manifesta infonda- tezza. Considerato in diritto che, con l'unico motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione della legge 13 maggio 1999 n. 133, art.28; decreto-legge 30 dicembre 1985 n.791, art. 3 comma 2-bis; legge 27.12.1997 n. 449, art.13 primo comma;
legge 28 febbraio 1986 n. 46, art.10; D. P. R. 597/73, art.2; decreto-legge 29 maggio 1989 n.202 convertito in legge n.263/1989, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c."), il ricorrente critica la sen- tenza impugnata, sostenendo che le somme di cui all'art. 13-quinquies del d.l. n. 159 del 1984 non costi- tuirebbero un onere deducibile dalla base imponibile dell'i.r.pe.f., ma dovrebbero essere unicamente escluse dalla sua formazione. che il ricorso deve essere respinto per manifesta infondatezza;
che, infatti, costituisce consolidato orientamen- 3 to di questa Corte (cfr., e pluribus, sentt. nn.4945 del 2000, 8659, 10232, 10236 e 10338 del 2001), inte- gralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui l'art. 3 comma 2-bis del d.l. n. 791 del 1985, conv., con mod., nella legge n. 46 del 1986 _ il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, n. 159 sospesi, ai sensi dell'art. 13-quinquies del d.l. O del 1984, conv., con mod., nella legge n.363 del 1984, N fino al 31 dicembre 1985 per residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'i.r.pe.f. e dell'i.lo.r. - alla luce dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge n.133 del 1999, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consi- stente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti So- spesi;
che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese.
P.Q.M.
Respinge il ricorso per manifesta infondatezza. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione tributaria, il 15 febbraio 2002 Il relatore ed estensore Salvatore Di Palma Il m r E p p m t a a Francesco плишки IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio .. . T A R I A . - 5 N 8 / / 1 4 9 6 5 Presidente Cristarella Orestano Сопие с ил n NCELLERIA19 GIU. ZU02) 27/6/2002 Oggi 2002 IL CANCELLIERE 01 Dovalo DecanioTO BAZIONE J I R T R A I U R I B T E A M A L B . B . 1 A T L 1 3 . N R L 2 6 D . N . P D . E S I I S E A