Sentenza 25 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/01/2001, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2001 |
Testo completo
0 1 04 7 / 0 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto: Regolamento di com- LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE petenza SEZIONE SECONDA CIVILE R.G. n. 1852/2000 composta da: 2162 Cron. Gaetano GAROFALO Presidente Rep. 324 Udienza 3 ottobre 2000 Rafaele CORONA Consigliere Giandonato NAPOLETANO Consigliere Carlo CIOFFI Consigliere relatore Consigliere CORTE SUPPESJA INDONE UFFICIO SO Ettore BUCCIANTE studio ha pronunciato la seguente: SOLE 24 ORE SENTENZA 1500 25 GEN. 2001 sul ricorso per regolamento di competenza proposto da: DI LM FR e AT UI, elettivamente domiciliati in Ro- ma, via Magna Grecia n. 13, presso l'avv. Sebastiano Di Lascio, difesi dagli avv.ti Giovanni Martino e Teodoro Martino, di Bari, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro legale rappresentante VENETA SYSTEM s.r.l. persons die suo legale Мои неслужите - intimata - avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 1377 del 6 dicem- bre 1999. 1556/00 LA CORTE - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 3 ottobre 2000 dal consigliere Carlo Cioffi;
- letta la requisitoria del Pubblico Ministero, Sostituto Procura- tore Generale Attilio Sepe, il quale, rilevato in fatto che:
1. con ricorso notificato il 15 gennaio 2000 DI LM FR e AT UI proponevano regolamento di competenza avverso la senten- za del Tribunale di Trani, depositata il 6 dicembre 1999, con la quale tale giudice nel giudizio da essi promosso nei confronti della VENETA - SYSTEM s.r.l. per sentire pronunciare l'annullamento per errore o, in su- bordine, la risoluzione per inadempimento di controparte del contratto di compravendita intercorso con la stessa, e condannare quest'ultima alla re- stituzione della somma già versata ed al risarcimento del danno - dichiara- va la propria incompetenza per territorio, essendo competente il Tribunale di Vicenza, in accoglimento della relativa eccezione sollevata dalla conve- nuta;
2. il Tribunale di Trani argomentava che la pa te finale della clausola 9 dei suddetto contratto disponeva: "Per quanto non previsto nel presente contratto le parti si richiamano alle disposizioni di Legge ed agli usi o con- suetudini della piazza di Vicenza nel cui Foro eleggono la competenza e- sclusiva"; ed osservato in diritto che:
3. per giurisprudenza consolidata della S.C., la designazione conven- zionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno dei fori previsti dalla legge, non attribuisce ad esso carattere di esclusività, in difetto di una pattuizione espressa ed in tal senso (art. 29, comma 2°, c.p.c.), la quale seb- bene non debba rivestire una formula sacramentale, deve pur sempre di- scendere da una inequivoca manifestazione della volontà concorde di sot- trarre la competenza agli altri fori previsti dalla legge (Cass. 1998/11616; 1998/4907; 1997/2723);
4. sempre la S.C. ha precisato, altresì, che la parte che eccepisce l'in- competenza territoriale dei giudice adito invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha propri: l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inope- ranti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta putuizione (Cass. 1998/3407);
5. orbene, nel caso di specie, la dizione adoperata nella clausola n. 9 dalle parti, che hanno dichiarato di eleggere nel Foro di Vicenza "la com- petenza esclusiva", costituisce una enunciazione espressa che non lascia al- cun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari;
- ha chiesto che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la competenza dei Tribunale di Vicenza, con le conseguenze di leg- ge: - ritenuti i rilievi e le osservazioni del Pubblico Ministero esatti e condivisibili;
- considerato che l'intimato non ha svolto attività difensiva, 3 rigetta il ricorso e dichiara la cenza Roma, 3 ottobre 2000 L'estensore (Carlo Cioffi) , CH し IL CANCELLIERE C1 FR Catania した Roma 25 CEN, 2001 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 get 4 competenza del Tribunale di Vi- Il Presidente (Gaetano Garofalo) 2000 Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 OfIscritto a ruolo il Art. n.