Sentenza 11 febbraio 2013
Massime • 1
È inammissibile la domanda di affidamento in prova al servizio sociale proposta dal condannato con riguardo a titolo di privazione della libertà sopravvenuto durante l'attuazione del diverso beneficio della detenzione domiciliare cui lo stesso condannato sia stato ammesso con precedente decisione del Tribunale di sorveglianza, dovendo applicarsi l'art. 51 bis Ord. Pen. e non potendo ritenersi giustificata la riproposizione della richiesta, già respinta, della misura più ampia.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2013, n. 7945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7945 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 11/02/2013
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 502
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAZZEI Antonella P. - rel. Consigliere - N. 36275/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA IZ, nata a [...] il [...];
avverso il decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino in data 27/04/2012. Visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella IZ Mazzei;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale, dott. D'ANGELO Giovanni il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato e la trasmissione degli atti per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino. RITENUTO IN FATTO
1. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino, con decreto del 27 aprile 2012, ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da LE IZ con la motivazione che alla stessa solo due mesi prima, il 14 febbraio 2012, era stato concesso il beneficio della detenzione domiciliare ritenuto più adeguato sulla base delle risultanze in atti.
2. Ricorre per cassazione la LE tramite il suo difensore il quale denuncia che il Presidente avrebbe errato nel richiamare la precedente ammissione alla detenzione domiciliare perché pertinente ad altra condanna (sentenza del 15/12/2008 definitiva il 22/11/2010), diversa da quella (sentenza del 12/05/2010 irrevocabile il 14/12/2011) in relazione alla quale era stato richiesto il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria depositata il 7 novembre 2012, ha chiesto l'accoglimento del ricorso, poiché la diversità del titolo da eseguire, non rilevata dal decidente, imponeva una decisione nel merito dell'istanza di misura alternativa alla detenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il Presidente del Tribunale di sorveglianza, dopo aver correttamente richiamato nell'epigrafe del decreto impugnato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Torino il 12 maggio 2010 e divenuta irrevocabile il 14 dicembre 2011, ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di affidamento in prova al servizio sociale proposta dalla condannata, LE IZ, con riguardo al medesimo titolo, poiché solo due mesi prima, il 14 febbraio 2012, era stato concesso alla stessa LE il diverso beneficio della detenzione domiciliare ritenuto più adeguato alle risultanze istruttorie. La circostanza documentata dalla ricorrente circa l'attinenza della precedente misura ad altra sentenza di condanna, emessa dal Tribunale di Torino il 15 dicembre 2008, irrevocabile dal 22 novembre 2010, non inficia il decreto impugnato che risulta correttamente emesso, a norma dell'art. 666 c.p.p., comma 2, in relazione all'art. 678 dello stesso codice, secondo i richiami normativi contenuti nel medesimo provvedimento.
Costituisce, infatti, mera riproposizione di una richiesta già rigettata, che legittima il decreto presidenziale di inammissibilità ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 2, la domanda di ammissione ad un determinato beneficio penitenziario, proposta dal condannato con riguardo a titolo di privazione della libertà che sia sopravvenuto durante l'attuazione di diversa misura alternativa alla detenzione, relativa ad altro titolo, cui lo stesso condannato sia stato ammesso con precedente decisione del Tribunale di sorveglianza che, contestualmente, abbia respinto il medesimo beneficio nuovamente richiesto.
In tali casi, al fine di consentire, da un lato, la prosecuzione della misura già concessa, ove ne permangano i presupposti, evitando l'interruzione del percorso rieducativo secondo le modalità già ritenute più appropriate alla specifica situazione del condannato, e, dall'altro lato, di prevenire possibili incompatibilità nell'esecuzione alternativa di pene recate da più titoli, il legislatore ha previsto, nella L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 51 bis con successive modifiche, di ordinamento penitenziario (Ord. Pen.) la prosecuzione d'ufficio della misura in corso di attuazione, onerando il direttore dell'istituto penitenziario o il direttore del centro di servizio sociale, secondo il tipo di misura applicata, di informare immediatamente il magistrato di sorveglianza della sopravvenienza del nuovo titolo di privazione della libertà, con l'obbligo dello stesso magistrato, tenuto conto del cumulo delle pene e verificata la permanenza delle condizioni che legittimano il beneficio già concesso, di disporre con decreto la prosecuzione provvisoria della misura in corso o, in caso contrario, la sospensione di essa, e di trasmettere quindi gli atti al tribunale di sorveglianza tenuto a decidere, nel termine di venti giorni, la prosecuzione o la cessazione della medesima misura.
2. Ne discende, nel caso in esame, la legittimità della decisione presidenziale di inammissibilità della domanda di affidamento in prova al servizio sociale con riguardo a titolo di condanna sopravvenuto, motivata col richiamo di precedente ordinanza del Tribunale di sorveglianza di ammissione dell'istante, per altra condanna, al diverso beneficio della detenzione domiciliare in corso di attuazione, poiché tale situazione impone l'applicazione del menzionato art. 51 bis Ord. Pen. e non giustifica, di per sè sola, la riproposizione della richiesta, già respinta, della misura più ampia, secondo l'erronea denuncia della ricorrente. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto con condanna della LE, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., comma 1, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2013