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Sentenza 21 giugno 2023
Sentenza 21 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/06/2023, n. 26999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26999 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ MA NA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/10/2022 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lede/sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. Udito il difensore L'avvocato D'ASCOLA VINCENZO NICO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 26999 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 21/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame proposta, ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., da MA ON RR avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città emessa in data 26 settembre 2022, con la quale era stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato di avere fatto parte di una associazione di stampo mafioso di tipo ‘ndranghetistico ex art. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto ed ottavo, cod. pen., operante nella Regione Calabria, nel territorio italiano ed all'estero costituita da molte decine di 'locali' e 'drine distaccate, allo scopo di commettere reati di materia di armi, esplosivi e munizionamento, contro la vita, il patrimonio e l'incolumità individuale e, in particolare il commercio di sostanze stupefacenti, estorsioni, usure, furti, riciclaggio, esercizio abusivo di attività finanziaria, di acquisire direttamente ed indirettamente la gestione e/o il controllo di attività economiche nel settore edilizio, movimento terra e ristorazione, di acquisire appalti pubblici e privati, di ostacolare il libero esercizio del voto, procurare a sé e ad altri voti in occasione di competizioni elettorali e di conseguire per sé e altri vantaggi ingiusti, con l'aggravante di essere l'associazione armata, nonché per commettere più delitti relativi alla organizzazione di traffici illeciti di rifiuti e alla commissione di reiterate truffe ai danni del Gestore del servizio energetico nazionale. Fatto aggravato dall'essere stato commesso per agevolare il sodalizio di ‘ndrangheta denominato 'Locale di Mesoraca' e le articolazioni 'ndranghetistiche del crotonese, le quali monopolizzavano ed organizzavano il trasporto del legno cippato in violazione della normativa sui rifiuti, conferendo materiale non conforme in accordo con i responsabili delle strutture c.d. a biomassa. Nelle province di Cosenza, Crotone e Brindisi dal gennaio 2014 al febbraio 2017. Con il ruolo per MA ON RR di capo cosca e, in quanto tale, di impartire ordini e direttive agli associati (capi 1 e 6). Il RR, inoltre, è indagato per il delitto di cui agli artt.81, cpv. 110,112, commi primo e secondo, 452-quaterdecies, 416-bis.
1. cod. pen. perché, in concorso con gli altri indagati e previo accordo tra loro, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attività continuative organizzate: gestivano, ricevevano, trasportavano e smaltivano materiale legnoso misto a scarti di segheria e altro materiale di risulta proveniente da tagli, sfalci e potature abusivi dagli stessi perpetrati e organizzati, intensivi, e per questo pericolosi per l'ambiente; gestendo il predetto materiale, "cippandolo" in piazzali dagli stessi allestiti, mischiando illecitamente con materiale di risulta, e conferendo il predetto 2 materiale presso centrali a biomassa ubicate in territorio calabrese (Cutro, Strongoli, Crotone, NO RG ed Ecosesto-Cosenzaa), anche per mezzo della redazione e predisposizione di falsa documentazione e false perizie di agronomi che attestavano diversa origine del materiale poi conferito in centrale biomassa (in tal modo facendo assumere al materiale la qualità di rifiuto, non rientrando in tal modo, nella esclusione normativa di cui all'art.185, comma 1, lett. f), d.lgs. n.152/2016); smaltivano quindi, i dirigenti e i responsabili delle centrali biomasse, l'ingente materiale come chips di legno vergine, bruciandolo per la produzione di energia elettrica incentivata per la quale le centrali sono destinatarie di fondi pubblici, con ciò guadagnandone l'ingiusto profitto costituito, altresì, da un agevole smaltimento dei rifiuti, un indebito incremento del volume di affari per i fornitori, determinato dal mischiare materiale legnoso vergine a scarti di segheria, lavori autostradali e/o sfalci e potature abusivi (capo 7). MA ON RR risulta indagato, in concorso con TR TA, anche per estorsione aggravata ed illecita concorrenza (con l'aggravante del metodo mafioso) consistite nelle pressioni esercitate dal TA nei confronti di VA NG - titolare di un esercizio di ristorazione -, per fargli smettere di offrire nel menù piatti di carne perché in concorrenza con il ristorante 'Kiosk Angels' di proprietà (di fatto) del RR ed evidenziando, al riguardo, il forte disappunto del capo della 'Locale' per la suddetta circostanza (capi 15 e 16). Il predetto è anche indagato, assieme al figlio SC e RA ON AR, per il delitto di cui agli artt.110, 416-bis.
1. e 512 cod. pen. per avere attribuito fittiziamente a RA ON AR la titolarità del locale 'Kiosk Angels' sito in località Campizzi di Mesoraca, di fatto gestita dallo stesso assieme al figlio, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione e di agevolare la 'Locale di Mesoraca'; fatto accertato in Mesoraca il 30 agosto 2017 (capo 17). Egli è indagato pure, sempre con il figlio SC, per il reato previsto dagli artt.110, 81, comma secondo, 629,comma secondo, con riferimento all'art.628, comma terzo nn.1 e 3, 416-bis.
1. cod. pen. per avere, in concorso con il figlio, con una pluralità di condotte esecutive del medesimo disegno criminoso, perpetrate anche in tempi diversi, compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco, a costringere AF RP, cuoco già assunto 'in nero' presso il locale 'Kiosk Angels' di Mesoraca a non esperire azioni giudiziarie al fine di ottenere i giusti emolumenti inerenti la propria mansione lavorativa. Così procurandosi un ingiusto vantaggio con pari danno della persona offesa che avrebbe visto elise le proprie pretese lavoristiche. In particolare, sia SC RR che MA ON RR avevano contattato ripetutamente AF RP, minacciandolo implicitamente di ritorsioni ed evocando il vincolo di intimidazione 3 mafiosa loro derivato dall'essere rappresentanti apicali della consorteria di 'ndrangheta denominata 'Locale di Mesoraca', appellandolo 'infame' e rappresentategli espressamente frasi del tipo " se tu vuoi andare avanti.., vai avanti tu che noi veniamo...",tutte dirette in modo non equivoco al fine di impedirgli di esperire ogni azione lavoristica. Con l'aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art.416-bis cod. pen. e, in ogni caso, per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata 'Locale di Mesoraca'. Accertato in Mesoraca il 4 aprile 2017 (capo 18 dell'imputazione provvisoria). Infine, MA ON RR è indagato per il reato di associazione ex artt.74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. 309/90, 416-bis.
1. cod. pen. con il ruolo di promotore della stessa e, in particolare, di supervisore dello spaccio nel territorio di Mesoraca, impartendo direttive circa l'approvvigionamento del narcotico ed il successivo trasporto in territorio estero, risolvendo le controversie insorte tra gli associati ed avendo il compito di avallare le movimentazioni finanziarie legate all'attività di narcotraffico . Fatti accertati in Mesoraca e territorio elvetico a partire dall'anno 2016 con condotte protrattesi sino all'attualità (capo 20 dell'imputazione provvisoria) 1.1. Il Tribunale ha ritenuto che il complesso dei dati investigativi acquisti consentisse la integrale conferma della ordinanza genetica, sussistendo gravi indizi di colpevolezza a carico di MA ON RR per i reati sopra indicati, desunti dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali (ampiamente riportate nel provvedimento genetico del Giudice per le indagini preliminari), da quelle di osservazione, dai sequestri, dalle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia e dalle ulteriori attività di indagine;
in forza di tali elementi, quindi, il Giudice del riesame ha evidenziato che le indagini espletate avevano accertato l'esistenza di un'organizzazione criminale di stampo 'ndranghetistico operante nel territorio di Mesoraca e nei comuni limitrofi e dei reati fine di cui alla imputazione provvisoria. 1.2. Con riferimento al reato sub 1) il Tribunale del riesame ha osservato che l'esistenza e l'operatività della c.d. 'Locale di Mesoraca', con al vertice proprio l'indagato , è stata confermata da numerosi provvedimenti giurisdizionali nonché dalle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia (tra cui LI RR, NC MA, CO BU, EL RE TE, ON IC, VI SC, TR IZ, AR RP ed altri ancora) ) i quali hanno descritto la rete di rapporti e le alleanze sul territorio della cosca di Mesoraca con le altre consorterie mafiose ed il suo inserimento all'interno della comunità 'ndranghetistica. Il principale ramo nel quale si sono incentrate le indagini ha riguardato le infiltrazioni della 'ndrangheta nel redditizio settore delle energie rinnovabili e, in particolare, nel conferimento di legno c.d. 'cippato' alle varie centrali a biomassa esistenti nel territorio calabrese come riferito, anzitutto, dai 4 collaboratori SC Oliverio, AD GG, IU Liperoti, CO PA e AR EN, i quali hanno confermato il ruolo di rilievo svolto in tale attività da MA ON RR. Tali dichiarazioni, convergenti tra loro, sono state ritenute credibili, precise e puntuali circa le attività illecite svolte dalla 'Locale di Mesoraca' nel legno 'cippato' ed il ruolo di preminenza ricoperto, in tale ambito, da MA ON RR. 1.3. Quanto al reato sub 7) il Tribunale ha confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sulla base, in particolare, di alcune intercettazioni dal cui contenuto si ricavava la diretta partecipazione dell'indagato nella gestione dei traffici con le direttive da lui impartite - a mezzo del figlio SC - per amalgamare il 'cippato' conforme a quello non conforme per poi conferire tutto alle centrali di biomassa. 1.4. Con riferimento al reato sub 17), sempre sulla base delle intercettazioni, sono stati desunti i gravi indizi di colpevolezza rispetto alla fittizia intestazione del locale ‘Kiosk Angels' ad altro soggetto, considerato che l'indagato ed il figlio continuavano ad essere direttamente coinvolti nella gestione del locale medesimo anche successivamente alla sua cessione. 1.5. In ordine al reato sub 18) il Tribunale di Catanzaro ha confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dando rilievo al contenuto di due intercettazioni intercorse tra l'indagato, il figlio SC ed il cuoco AF RP nel corso delle quali i primi due avevano minacciato il terzo, il quale intendeva ottenere il pagamento del corrispettivo per la sua attività lavorativa svolta in favore dei predetti presso il ristorante sopra indicato. In particolare, dopo l'intervento del RR padre il lavoratore aveva mutato il proprio atteggiamento e sostanzialmente non aveva più insistito nelle proprie pretese relative alle differenze retributive. 1.6. Con riferimento ai reati sub 15) e 16) i gravi indizi di colpevolezza sono stati desunti dall'intercettazione di un colloquio intercorso tra TR TA e VA NG (titolare di un locale ristorante considerato in concorrenza con quello del RR) nel corso del quale era stata prospettata al NG l'impossibilità di continuare ad offrire pietanze di carne nel proprio locale, proprio in quanto ciò era sgradito all'indagato che offriva analoghi prodotti nel suo locale (il ‘Kiosk Angels'). 1.7. Rispetto alla sussistenza dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed aggravata dal metodo mafioso, il Tribunale ha fatto proprie le relative considerazioni contenute nella ordinanza genetica. In particolare, ha ritenuto che i gravi indizi di colpevolezza rispetto ai fatti in contestazione si ricavavano dall'insieme delle intercettazioni ambientali e telefoniche, dalle attività di osservazione e pedinamento unitamente alle convergenti dichiarazioni di vari 5 collaboratori circa la posizione di capo e promotore del RR anche dell'associazione ex art.74 d.P.R. 309/90 1.8. Con riferimento, poi, alle esigenze cautelari il Tribunale ha osservato che, nella fattispecie, sussisteva la presunzione relativa di cui all'art.275, comma 3, cod. proc. pen. e che, comunque, le modalità e le circostanze delle azioni criminose sono indice di un elevato grado di serialità e di professionalità criminale dell'indagato. Il pericolo concreto di reiterazione del reato, legato al ruolo di capo indiscusso del sodalizio, agli stretti legami con gli altri associati ed al numero elevato dei reati per i quali si procede, ha fatto ritenere al Tribunale adeguata unicamente la misura cautelare della custodia in carcere. 2. Avverso la predetta ordinanza MA ON RR, per mezzo dell'avv. TR TA, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui alla imputazione provvisoria poiché il Tribunale avrebbe omesso di accertarne la sussistenza a suo carico fornendo, sul punto, una motivazione soltanto apparente. In sostanza, egli lamenta che l'ordinanza genetica prima e quella del Tribunale poi avrebbero fondato il giudizio di gravità degli elementi indiziari essenzialmente sulla sola circostanza che MA ON RR è ritenuto capo della c.d. 'Locale di Mesoraca', senza fornire elementi individualizzanti al riguardo, considerato che egli unici episodi concreti richiamati sono quello dell'intestazione fittizia del locale 'Kiosk Angels', mentre per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti gli elementi indiziari sono stati ricavati da intercettazioni di colloqui tra terzi nei quali si fa riferimento al nome 'MA'. Inoltre, il ricorrente osserva che egli è stato assolto da analoga imputazione nel 2010 e che gli unici reati fine sarebbero stati commessi nel 2014 e nel 2017 Il ricorrente osserva che l' attività commerciale nel settore del legno del figlio SC è legittima, come anche che la titolarità della ditta F.K.E. è genuina e non fittizia;
inoltre, lamenta il fatto che il Tribunale del riesame non abbia esaminato la documentazione da lui prodotta a conferma della legittimità del materiale conferito nelle centrali a biomassa (ricerca della Università Federico II di Napoli). Egli, quindi, osserva che la valutazione della gravità indiziaria nei suoi confronti è stata effettuata per presunzioni, poiché sarebbe stato ritenuto - in modo apodittico - che l' attività economica sarebbe riconducibile alla 'ndrangheta senza 6 tenere conto, ad esempio, che il materiale da conferire come biomassa veniva acquistato dai RR. 2.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. ed il relativo vizio di motivazione rispetto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla scelta della misura applicata nei confronti del RR, tenuto conto che le condotte ascrittegli risalgono al 2017 e che non sussiste pericolo di reiterazione anche in considerazione del suo stato di salute. Quindi, rispetto alla esigenze di natura cautelare, le stesse sarebbero state desunte esclusivamente dalla presunta posizione di capo della cosca rimasta, però,priva di riscontri indiziari. 3. Infine, nel corso della discussione in camera di consiglio, le parti hanno concluso nei termini sopra riportati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve, anzitutto, evidenziarsi che il ricorrente non ha sollevato specifiche censure rispetto ai capi della ordinanza impugnata che avevano confermato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, a suo carico, per i reati di cui ai capi 15), 16) 17) e 18) - intestazione fittizia, illecita concorrenza ed estorsioni, con le aggravanti del metodo mafioso- che pertanto restano estranei al presente giudizio, che deve quindi intendersi limitato ai reati sub 1), 6), 7) e 20). Ciò posto, si osserva che '{ricorso è solo parzialmente fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Con riferimento ai limiti del controllo di legittimità sulle ordinanze cautelari questa Corte afferma principi consolidati e qui ribaditi. La verifica che viene compiuta in questa sede non riguarda la ricostruzione dei fatti, né può comportare la sostituzione dell'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, dovendosi dirigere verso il controllo che il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000), nel provvedimento genetico, purché le deduzioni difensive 7 non siano potenzialmente tali da disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, non potendo in tal caso la motivazione per relationem fornire una risposta implicita alle censure formulate. All'esito del riesame dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare, è legittima la motivazione che richiami (o riproduca) le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato in assenza di specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria o con successiva memoria, ovvero articolate oralmente in udienza, tali da rendere funzionalmente inadeguata la relatio su cui il richiamo si è basato (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765). In questa prospettiva si può ritenere senz'altro legittima la riproposizione anche di parti del provvedimento applicativo nell'ordinanza resa all'esito del riesame, sempre che, tuttavia, tale tecnica espositiva sia affiancata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127). 3. Fatta questa premessa, si rileva che - quanto ai reati sub 1) e 20) - le censure mosse dal ricorrente sono infondate con il conseguente rigetto del ricorso sul punto. L'ordinanza impugnata muove da alcune sentenze, dalle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia, dalle intercettazioni telefoniche, ambientali, telematiche e dalle attività di osservazione e controllo;
in particolare, il Tribunale di Catanzaro ha dato rilievo a quanto riferito da numerosi collaboratori rispetto alla composizione ed alla struttura gerarchica del sodalizio mafioso di Mesoraca al cui vertice siede proprio l'odierno ricorrente e del ruolo di capo indiscusso dal medesimo rivestito. Di tali dichiarazioni il collegio del riesame (condividendo le valutazioni dell'ordinanza genetica) ha vagliato attentamente, a tal fine anche incrociandole con le intercettazioni dei sodali, le caratteristiche e l'obiettiva consistenza, in tal modo sostanzialmente adempiendo all'obbligo di verifica della credibilità del loro autore, e di intrinseca attendibilità del narrato, le quali - così come possono essere oggetto di apprezzamento unitario, non richiedendo il relativo percorso valutativo passaggi rigidamente separati (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145) - neppure necessitano di proclamazione ufficiale, purché emerga che il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, abbia scrupolosamente saggiato l'affidabilità della fonte. 8 3.1.Quanto ai riscontri suddetti, di natura individualizzante, circa l'appartenenza di MA ON RR all'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo 1 dell'imputazione provvisoria) con il ruolo di capo indiscusso della 'Locale di Mesoraca' e dei legami della stessa con gli altri sodalizi mafiosi delle zone limitrofe, l'ordinanza impugnata ne identifica plurimi. Anzitutto, le concordanti dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia dettagliatamente elencati (pagg. 14 e ss. dell'ordinanza impugnata), la disponibilità di armi, le vari attività di intercettazioni dalle quali si è avuta la conferma del clima di assoggettamento e di omertà sul quale poteva contare il sodalizio capeggiato da MA ON RR. Al riguardo è stato dato rilievo alle intercettazioni riguardanti i reati sub 15), 16), 17) e 18) - che come visto non sono stati oggetto di specifiche censure - dalle quali emerge il sicuro coinvolgimento del ricorrente nella vicenda della intestazione fittizia del locale 'Kiosk Angels' e della estorsione in danno del cuoco, il quale intendeva ottenere dai RR il pagamento di differenze retributive e che - una volta appresso dell'interessamente dell'odierno ricorrente - aveva deciso di non insistere nelle proprie rivendicazioni per l'evidente timore di possibili ritorsioni. Di analogo rilievo sono state considerate le intercettazioni riguardanti i reati sub 15) e 16), dalle quali era emerso che al titolare di un ristorante (tale VA NG) era stato richiesto da TR TA di non offrire sul menù pietanze di carne per non porsi in concorrenza con il locale di fatto gestito da MA ON RR;
una volta appreso il coinvolgimento diretto dell'odierno indagato nella vicenda il NG aveva subito rinunciato a proporre la vendita di piatti di carne, consapevole delle eventuali ritorsioni e conseguenze da parte del sodalizio criminale qualora non avesse assecondato il volere del capo della cosca. Tali reati-fine risultano già in sé indizianti, per il ruolo preminente svolto dall'indagato e per le modalità dell'azione, della sua appartenenza al clan 'ndranghetistico con il ruolo di capo;
inoltre, non appaiono isolati, né la gravità indiziaria di appartenenza mafiosa si fonda solo sulle singole manifestazioni delittuose, ma sono piuttosto queste che si pongono come fondamentale riscontro di una diretta chiamata di reità a tale titolo, già in sé circostanziata. 3.2. Con riferimento alla associazione di cui capo 20) della imputazione provvisoria l'ordinanza impugnata ha osservato che i gravi indizi di colpevolezza si desumono dalle convergenti dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia (elencati nelle pagg.42 e ss. del provvedimento del Tribunale), concordi nell'indicare proprio MA ON RR come colui che fornisce le indicazioni e le direttivi. agli associati rispetto all'acquisto ed alla cessione di sostanze stupefacenti di vaia natura. In particolare, il Tribunale di Catanzaro ha ritenuto particolarmente significative le dichiarazioni rese da PA GN, considerato 9 che esse avevano trovato riscontro nelle indagini svolte, autonomamente dai Carabinieri del Nucleo investigativo di Crotone. Inoltre, lo stesso Tribunale ha fatto proprie le argomentazioni contenute nell'ordinanza genetica rispetto alla sussistenza dell'associazione elencando tutti gli elementi dai quali ha desunto, in modo non manifestamente illogico, la sussistenza della associazione ex art.74 d.P.R. 309/90 e precisamente: 1) le dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia, tutte convergenti rispetto alla operatività della 'locale' di Mesoraca in attività di traffico di sostanze stupefacenti;
2) l' esistenza di un gruppo organizzato comprovato dai continui e stabili contatti tra i medesimi soggetti e dallo scambio di direttive finalizzato proprio alla gestione della principale piazza di spaccio di Mesoraca;
3) l'esistenza di una gerarchia con al vertice proprio MA ON RR al quale i vari sodali rendevano conto di tutte le problematiche legate all'attività di narcotraffico;
4) la suddivisione dei ruoli tra i vari associati;
5) l'elevato numero dei reati-fine accertati indicativo delle numerose e seriali condotte di cessioni di stupefacente nell'ambito del territorio anzidetto;
6) la disponibilità dei luoghi per lo stoccaggio e l'occultamento delle sostanze stupefacenti, come ad esempio il terreno di ON ED dove sono stati rinvenuti vari grammi di cocaina;
7) la capacità del gruppo di sopperire ai momenti di difficoltà e fibrillazione causati, ad esempio, dalla detenzione di uno degli associati;
8) la capacità del sodalizio di alimentare costantemente il flusso di droga sul mercato;
9) l' esistenza di rotte commerciali estere per l'esportazione dello stupefacente;
10) il collegamento con la cosca mafiosa di Mesoraca come riferito dai collaboratori di giustizia e confermato dalla partecipazione alla associazione ex art.74 d.P.R. 309/90 di esponenti della suddetta cosca, tra cui in particolare l'odierno ricorrente con ruolo di assoluto vertice. Il relativo compendio indiziario appare dunque ineccepibilmente valutato, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, nell'ordinanza impugnata, rispetto alla quale il ricorrente solleva censure generiche limitandosi a sostenere che gli indizi a suo carico non sarebbero individualizzanti ed a chiedere, quindi, una diversa (ed inammissibile in questa sede) valutazione degli elementi di natura indiziaria già coerentemente esaminati dal Tribunale di Catanzaro. Deve poi ribadirsi che è insegnamento costante della Corte di legittimità (ex pluribus, Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730) come sia a tal fine necessario che il giudice del riesame indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell' iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata;
mentre non abbia rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita 10 confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale motivo. 3.3. Con riferimento alle censure riguardanti le esigenze cautelari e la adeguatezza della misura disposta nei confronti del ricorrente, si osserva che esse sono infondate. Come è noto, infatti, in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato del reato di associazione mafiosa e di associazione ex art.74 d.P. R. 309/90, la presunzione relativa di pericolosità sociale, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015, può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice (presenti agli atti o addotti dalla parte interessata) emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, sicchè, in assenza di elementi a favore, sul giudice della cautela non grava un onere di argomentare in positivo circa la sussistenza o la permanenza delle esigenze cautelari (Sez. 5 - , Sentenza n.45840 del 14/06/2018, Rv. 274180 - 02). Orbene, il ricorrente si limita a sostenere la insussistenza delle esigenze cautelari unicamente sulla base del decorso del tempo che però - in assenza di elementi circa la definitiva cesura dei legami con il gruppo mafioso - non appaiono sufficienti a tal fine, tenuto anche conto che egli è a capo di entrambi i sodalizi criminali e che l'imputazione sub 20) è fino all'attualità. Deve poi aggiungersi che il ricorrente non deduce in modo specifico la incompatibilità con il regime carcerario delle sue condizioni di salute non avendo articolato alcuna censura al riguardo. 4. Al contrario, risultano fondate le censure riguardanti i reati sub 6) e 7), vale a dire i delitti di cui agli artt. 416-bis, 81, cpv. 110,112, commi primo e secondo, 452-quaterdecies, 416-bis.
1. cod. pen. Invero, deve osservarsi che, in punto di gravità indiziaria per i reati sopra indicati, assume assorbente rilievo la mancata considerazione della memoria difensiva con allegata una ricerca effettuata dall'Università Federico II di Napoli (relativa proprio alla biomassa), prodotta alla udienza del 18 ottobre 2022 tenutasi davanti al Tribunale del riesame di Catanzaro, della quale però manca qualsiasi riferimento nel provvedimento impugnato nonostante riguardasse proprio la materia oggetto di imputazione provvisoria di cui ai capi 6) e 7). 11 Sulla questione del mancato esame delle memorie difensive depositate davanti al Tribunale del riesame e dei limiti della deducibilità del vizio in sede di legittimità va richiamato e ribadito il principio già espresso da questa Corte, secondo cui «l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del Tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali può essere dedotto in sede di ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. soltanto quando con la memoria sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo ed il provvedimento impugnato sia rimasto sul punto del tutto silente» (Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220). Si tratta di principio senz'altro suscettibile di estensione alla materia delle misure cautelari personali. Infatti, questa Corte ha, ulteriormente, precisato che «in tema di impugnazione di misure cautelari personali, l'omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina la nullità del provvedimento nel solo caso in cui siano in essa articolate specifiche deduzioni che non si limitino ad approfondire argomenti a fondamento di quelle già prospettate ex art. 309, comma 6, cod. proc. pen., ma contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato, che rivestano carattere di decisività» (Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Adiletta, Rv. 282972). 4.1. Altro arresto ha operato la precisazione secondo cui,«in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del Tribunale del riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata» (Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Bagalà, Rv. 280670). In particolare, la seconda delle sentenze citate, alle quali si presta adesione, ha ricordato come l'omessa considerazione dei temi illustrati nella memoria difensiva, lungi da determinare una omessa pronuncia (nel quale caso il vizio sarebbe quello della nullità del provvedimento impugnato), può determinare, invece, un vizio della motivazione laddove implichi l'esame di un argomento potenzialmente decisivo che, tuttavia, sia stato pretermesso. Dalla struttura disegnata dal codice di procedura penale relativamente al procedimento di riesame è stato segnalato come la richiesta sia ammissibile anche 12 Il onsiglie estensore quando venga omessa l'indicazione di alcun motivo e come sia consentita la presentazione di motivi inediti fino all'inizio della discussione. L'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. impone, inoltre, al Tribunale di decidere anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Da ciò è stato desunto che «nell'economia del giudizio di riesame le memorie tempestivamente presentate possono legittimamente assumere una funzione che trascende quella del mero sviluppo argomentativo delle deduzioni contenute nell'atto di impugnazione, traducendosi nell'effettivo strumento per veicolare queste ultime» (Sez. 5, n. 11579 del 2022). Occorre, dunque, avere riguardo al contenuto delle memorie per verificare se le stesse contengano deduzioni difensive potenzialmente destrutturanti rispetto all'impostazione del provvedimento impugnato o ulteriori rispetto a quanto illustrato con l'atto introduttivo del procedimento di riesame. 4.2. Nel caso di specie la ricerca depositata all'udienza di discussione riguardava proprio il concetto e la definizione d biomassa. Sono rimaste prive di risposta le sopra indicate deduzioni difensive;
la preternnissione totale del dato informativo ritualmente introdotto dalla difesa determina il vizio di omessa motivazione eccepito con il relativo motivo di ricorso. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'ordinanza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame, in piena autonomia decisionale, limitatamente ai reati di cui ai capi 6) e 7); il ricorso, invece deve essere respinto nel resto. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all' art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P. Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi 6) e 7) e rinvia per nuovo giudizio al riguardo al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art.309, co.7, cod. proc. pen. Rigetta il ricorso nel resto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att.cod. proc. pen. Così deciso il 21 aprile 2023 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Il Presidente
lede/sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. Udito il difensore L'avvocato D'ASCOLA VINCENZO NICO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 26999 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 21/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame proposta, ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., da MA ON RR avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città emessa in data 26 settembre 2022, con la quale era stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato di avere fatto parte di una associazione di stampo mafioso di tipo ‘ndranghetistico ex art. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto ed ottavo, cod. pen., operante nella Regione Calabria, nel territorio italiano ed all'estero costituita da molte decine di 'locali' e 'drine distaccate, allo scopo di commettere reati di materia di armi, esplosivi e munizionamento, contro la vita, il patrimonio e l'incolumità individuale e, in particolare il commercio di sostanze stupefacenti, estorsioni, usure, furti, riciclaggio, esercizio abusivo di attività finanziaria, di acquisire direttamente ed indirettamente la gestione e/o il controllo di attività economiche nel settore edilizio, movimento terra e ristorazione, di acquisire appalti pubblici e privati, di ostacolare il libero esercizio del voto, procurare a sé e ad altri voti in occasione di competizioni elettorali e di conseguire per sé e altri vantaggi ingiusti, con l'aggravante di essere l'associazione armata, nonché per commettere più delitti relativi alla organizzazione di traffici illeciti di rifiuti e alla commissione di reiterate truffe ai danni del Gestore del servizio energetico nazionale. Fatto aggravato dall'essere stato commesso per agevolare il sodalizio di ‘ndrangheta denominato 'Locale di Mesoraca' e le articolazioni 'ndranghetistiche del crotonese, le quali monopolizzavano ed organizzavano il trasporto del legno cippato in violazione della normativa sui rifiuti, conferendo materiale non conforme in accordo con i responsabili delle strutture c.d. a biomassa. Nelle province di Cosenza, Crotone e Brindisi dal gennaio 2014 al febbraio 2017. Con il ruolo per MA ON RR di capo cosca e, in quanto tale, di impartire ordini e direttive agli associati (capi 1 e 6). Il RR, inoltre, è indagato per il delitto di cui agli artt.81, cpv. 110,112, commi primo e secondo, 452-quaterdecies, 416-bis.
1. cod. pen. perché, in concorso con gli altri indagati e previo accordo tra loro, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attività continuative organizzate: gestivano, ricevevano, trasportavano e smaltivano materiale legnoso misto a scarti di segheria e altro materiale di risulta proveniente da tagli, sfalci e potature abusivi dagli stessi perpetrati e organizzati, intensivi, e per questo pericolosi per l'ambiente; gestendo il predetto materiale, "cippandolo" in piazzali dagli stessi allestiti, mischiando illecitamente con materiale di risulta, e conferendo il predetto 2 materiale presso centrali a biomassa ubicate in territorio calabrese (Cutro, Strongoli, Crotone, NO RG ed Ecosesto-Cosenzaa), anche per mezzo della redazione e predisposizione di falsa documentazione e false perizie di agronomi che attestavano diversa origine del materiale poi conferito in centrale biomassa (in tal modo facendo assumere al materiale la qualità di rifiuto, non rientrando in tal modo, nella esclusione normativa di cui all'art.185, comma 1, lett. f), d.lgs. n.152/2016); smaltivano quindi, i dirigenti e i responsabili delle centrali biomasse, l'ingente materiale come chips di legno vergine, bruciandolo per la produzione di energia elettrica incentivata per la quale le centrali sono destinatarie di fondi pubblici, con ciò guadagnandone l'ingiusto profitto costituito, altresì, da un agevole smaltimento dei rifiuti, un indebito incremento del volume di affari per i fornitori, determinato dal mischiare materiale legnoso vergine a scarti di segheria, lavori autostradali e/o sfalci e potature abusivi (capo 7). MA ON RR risulta indagato, in concorso con TR TA, anche per estorsione aggravata ed illecita concorrenza (con l'aggravante del metodo mafioso) consistite nelle pressioni esercitate dal TA nei confronti di VA NG - titolare di un esercizio di ristorazione -, per fargli smettere di offrire nel menù piatti di carne perché in concorrenza con il ristorante 'Kiosk Angels' di proprietà (di fatto) del RR ed evidenziando, al riguardo, il forte disappunto del capo della 'Locale' per la suddetta circostanza (capi 15 e 16). Il predetto è anche indagato, assieme al figlio SC e RA ON AR, per il delitto di cui agli artt.110, 416-bis.
1. e 512 cod. pen. per avere attribuito fittiziamente a RA ON AR la titolarità del locale 'Kiosk Angels' sito in località Campizzi di Mesoraca, di fatto gestita dallo stesso assieme al figlio, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione e di agevolare la 'Locale di Mesoraca'; fatto accertato in Mesoraca il 30 agosto 2017 (capo 17). Egli è indagato pure, sempre con il figlio SC, per il reato previsto dagli artt.110, 81, comma secondo, 629,comma secondo, con riferimento all'art.628, comma terzo nn.1 e 3, 416-bis.
1. cod. pen. per avere, in concorso con il figlio, con una pluralità di condotte esecutive del medesimo disegno criminoso, perpetrate anche in tempi diversi, compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco, a costringere AF RP, cuoco già assunto 'in nero' presso il locale 'Kiosk Angels' di Mesoraca a non esperire azioni giudiziarie al fine di ottenere i giusti emolumenti inerenti la propria mansione lavorativa. Così procurandosi un ingiusto vantaggio con pari danno della persona offesa che avrebbe visto elise le proprie pretese lavoristiche. In particolare, sia SC RR che MA ON RR avevano contattato ripetutamente AF RP, minacciandolo implicitamente di ritorsioni ed evocando il vincolo di intimidazione 3 mafiosa loro derivato dall'essere rappresentanti apicali della consorteria di 'ndrangheta denominata 'Locale di Mesoraca', appellandolo 'infame' e rappresentategli espressamente frasi del tipo " se tu vuoi andare avanti.., vai avanti tu che noi veniamo...",tutte dirette in modo non equivoco al fine di impedirgli di esperire ogni azione lavoristica. Con l'aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art.416-bis cod. pen. e, in ogni caso, per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata 'Locale di Mesoraca'. Accertato in Mesoraca il 4 aprile 2017 (capo 18 dell'imputazione provvisoria). Infine, MA ON RR è indagato per il reato di associazione ex artt.74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. 309/90, 416-bis.
1. cod. pen. con il ruolo di promotore della stessa e, in particolare, di supervisore dello spaccio nel territorio di Mesoraca, impartendo direttive circa l'approvvigionamento del narcotico ed il successivo trasporto in territorio estero, risolvendo le controversie insorte tra gli associati ed avendo il compito di avallare le movimentazioni finanziarie legate all'attività di narcotraffico . Fatti accertati in Mesoraca e territorio elvetico a partire dall'anno 2016 con condotte protrattesi sino all'attualità (capo 20 dell'imputazione provvisoria) 1.1. Il Tribunale ha ritenuto che il complesso dei dati investigativi acquisti consentisse la integrale conferma della ordinanza genetica, sussistendo gravi indizi di colpevolezza a carico di MA ON RR per i reati sopra indicati, desunti dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali (ampiamente riportate nel provvedimento genetico del Giudice per le indagini preliminari), da quelle di osservazione, dai sequestri, dalle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia e dalle ulteriori attività di indagine;
in forza di tali elementi, quindi, il Giudice del riesame ha evidenziato che le indagini espletate avevano accertato l'esistenza di un'organizzazione criminale di stampo 'ndranghetistico operante nel territorio di Mesoraca e nei comuni limitrofi e dei reati fine di cui alla imputazione provvisoria. 1.2. Con riferimento al reato sub 1) il Tribunale del riesame ha osservato che l'esistenza e l'operatività della c.d. 'Locale di Mesoraca', con al vertice proprio l'indagato , è stata confermata da numerosi provvedimenti giurisdizionali nonché dalle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia (tra cui LI RR, NC MA, CO BU, EL RE TE, ON IC, VI SC, TR IZ, AR RP ed altri ancora) ) i quali hanno descritto la rete di rapporti e le alleanze sul territorio della cosca di Mesoraca con le altre consorterie mafiose ed il suo inserimento all'interno della comunità 'ndranghetistica. Il principale ramo nel quale si sono incentrate le indagini ha riguardato le infiltrazioni della 'ndrangheta nel redditizio settore delle energie rinnovabili e, in particolare, nel conferimento di legno c.d. 'cippato' alle varie centrali a biomassa esistenti nel territorio calabrese come riferito, anzitutto, dai 4 collaboratori SC Oliverio, AD GG, IU Liperoti, CO PA e AR EN, i quali hanno confermato il ruolo di rilievo svolto in tale attività da MA ON RR. Tali dichiarazioni, convergenti tra loro, sono state ritenute credibili, precise e puntuali circa le attività illecite svolte dalla 'Locale di Mesoraca' nel legno 'cippato' ed il ruolo di preminenza ricoperto, in tale ambito, da MA ON RR. 1.3. Quanto al reato sub 7) il Tribunale ha confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sulla base, in particolare, di alcune intercettazioni dal cui contenuto si ricavava la diretta partecipazione dell'indagato nella gestione dei traffici con le direttive da lui impartite - a mezzo del figlio SC - per amalgamare il 'cippato' conforme a quello non conforme per poi conferire tutto alle centrali di biomassa. 1.4. Con riferimento al reato sub 17), sempre sulla base delle intercettazioni, sono stati desunti i gravi indizi di colpevolezza rispetto alla fittizia intestazione del locale ‘Kiosk Angels' ad altro soggetto, considerato che l'indagato ed il figlio continuavano ad essere direttamente coinvolti nella gestione del locale medesimo anche successivamente alla sua cessione. 1.5. In ordine al reato sub 18) il Tribunale di Catanzaro ha confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dando rilievo al contenuto di due intercettazioni intercorse tra l'indagato, il figlio SC ed il cuoco AF RP nel corso delle quali i primi due avevano minacciato il terzo, il quale intendeva ottenere il pagamento del corrispettivo per la sua attività lavorativa svolta in favore dei predetti presso il ristorante sopra indicato. In particolare, dopo l'intervento del RR padre il lavoratore aveva mutato il proprio atteggiamento e sostanzialmente non aveva più insistito nelle proprie pretese relative alle differenze retributive. 1.6. Con riferimento ai reati sub 15) e 16) i gravi indizi di colpevolezza sono stati desunti dall'intercettazione di un colloquio intercorso tra TR TA e VA NG (titolare di un locale ristorante considerato in concorrenza con quello del RR) nel corso del quale era stata prospettata al NG l'impossibilità di continuare ad offrire pietanze di carne nel proprio locale, proprio in quanto ciò era sgradito all'indagato che offriva analoghi prodotti nel suo locale (il ‘Kiosk Angels'). 1.7. Rispetto alla sussistenza dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed aggravata dal metodo mafioso, il Tribunale ha fatto proprie le relative considerazioni contenute nella ordinanza genetica. In particolare, ha ritenuto che i gravi indizi di colpevolezza rispetto ai fatti in contestazione si ricavavano dall'insieme delle intercettazioni ambientali e telefoniche, dalle attività di osservazione e pedinamento unitamente alle convergenti dichiarazioni di vari 5 collaboratori circa la posizione di capo e promotore del RR anche dell'associazione ex art.74 d.P.R. 309/90 1.8. Con riferimento, poi, alle esigenze cautelari il Tribunale ha osservato che, nella fattispecie, sussisteva la presunzione relativa di cui all'art.275, comma 3, cod. proc. pen. e che, comunque, le modalità e le circostanze delle azioni criminose sono indice di un elevato grado di serialità e di professionalità criminale dell'indagato. Il pericolo concreto di reiterazione del reato, legato al ruolo di capo indiscusso del sodalizio, agli stretti legami con gli altri associati ed al numero elevato dei reati per i quali si procede, ha fatto ritenere al Tribunale adeguata unicamente la misura cautelare della custodia in carcere. 2. Avverso la predetta ordinanza MA ON RR, per mezzo dell'avv. TR TA, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui alla imputazione provvisoria poiché il Tribunale avrebbe omesso di accertarne la sussistenza a suo carico fornendo, sul punto, una motivazione soltanto apparente. In sostanza, egli lamenta che l'ordinanza genetica prima e quella del Tribunale poi avrebbero fondato il giudizio di gravità degli elementi indiziari essenzialmente sulla sola circostanza che MA ON RR è ritenuto capo della c.d. 'Locale di Mesoraca', senza fornire elementi individualizzanti al riguardo, considerato che egli unici episodi concreti richiamati sono quello dell'intestazione fittizia del locale 'Kiosk Angels', mentre per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti gli elementi indiziari sono stati ricavati da intercettazioni di colloqui tra terzi nei quali si fa riferimento al nome 'MA'. Inoltre, il ricorrente osserva che egli è stato assolto da analoga imputazione nel 2010 e che gli unici reati fine sarebbero stati commessi nel 2014 e nel 2017 Il ricorrente osserva che l' attività commerciale nel settore del legno del figlio SC è legittima, come anche che la titolarità della ditta F.K.E. è genuina e non fittizia;
inoltre, lamenta il fatto che il Tribunale del riesame non abbia esaminato la documentazione da lui prodotta a conferma della legittimità del materiale conferito nelle centrali a biomassa (ricerca della Università Federico II di Napoli). Egli, quindi, osserva che la valutazione della gravità indiziaria nei suoi confronti è stata effettuata per presunzioni, poiché sarebbe stato ritenuto - in modo apodittico - che l' attività economica sarebbe riconducibile alla 'ndrangheta senza 6 tenere conto, ad esempio, che il materiale da conferire come biomassa veniva acquistato dai RR. 2.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. ed il relativo vizio di motivazione rispetto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla scelta della misura applicata nei confronti del RR, tenuto conto che le condotte ascrittegli risalgono al 2017 e che non sussiste pericolo di reiterazione anche in considerazione del suo stato di salute. Quindi, rispetto alla esigenze di natura cautelare, le stesse sarebbero state desunte esclusivamente dalla presunta posizione di capo della cosca rimasta, però,priva di riscontri indiziari. 3. Infine, nel corso della discussione in camera di consiglio, le parti hanno concluso nei termini sopra riportati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve, anzitutto, evidenziarsi che il ricorrente non ha sollevato specifiche censure rispetto ai capi della ordinanza impugnata che avevano confermato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, a suo carico, per i reati di cui ai capi 15), 16) 17) e 18) - intestazione fittizia, illecita concorrenza ed estorsioni, con le aggravanti del metodo mafioso- che pertanto restano estranei al presente giudizio, che deve quindi intendersi limitato ai reati sub 1), 6), 7) e 20). Ciò posto, si osserva che '{ricorso è solo parzialmente fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Con riferimento ai limiti del controllo di legittimità sulle ordinanze cautelari questa Corte afferma principi consolidati e qui ribaditi. La verifica che viene compiuta in questa sede non riguarda la ricostruzione dei fatti, né può comportare la sostituzione dell'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, dovendosi dirigere verso il controllo che il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000), nel provvedimento genetico, purché le deduzioni difensive 7 non siano potenzialmente tali da disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, non potendo in tal caso la motivazione per relationem fornire una risposta implicita alle censure formulate. All'esito del riesame dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare, è legittima la motivazione che richiami (o riproduca) le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato in assenza di specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria o con successiva memoria, ovvero articolate oralmente in udienza, tali da rendere funzionalmente inadeguata la relatio su cui il richiamo si è basato (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765). In questa prospettiva si può ritenere senz'altro legittima la riproposizione anche di parti del provvedimento applicativo nell'ordinanza resa all'esito del riesame, sempre che, tuttavia, tale tecnica espositiva sia affiancata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127). 3. Fatta questa premessa, si rileva che - quanto ai reati sub 1) e 20) - le censure mosse dal ricorrente sono infondate con il conseguente rigetto del ricorso sul punto. L'ordinanza impugnata muove da alcune sentenze, dalle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia, dalle intercettazioni telefoniche, ambientali, telematiche e dalle attività di osservazione e controllo;
in particolare, il Tribunale di Catanzaro ha dato rilievo a quanto riferito da numerosi collaboratori rispetto alla composizione ed alla struttura gerarchica del sodalizio mafioso di Mesoraca al cui vertice siede proprio l'odierno ricorrente e del ruolo di capo indiscusso dal medesimo rivestito. Di tali dichiarazioni il collegio del riesame (condividendo le valutazioni dell'ordinanza genetica) ha vagliato attentamente, a tal fine anche incrociandole con le intercettazioni dei sodali, le caratteristiche e l'obiettiva consistenza, in tal modo sostanzialmente adempiendo all'obbligo di verifica della credibilità del loro autore, e di intrinseca attendibilità del narrato, le quali - così come possono essere oggetto di apprezzamento unitario, non richiedendo il relativo percorso valutativo passaggi rigidamente separati (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145) - neppure necessitano di proclamazione ufficiale, purché emerga che il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, abbia scrupolosamente saggiato l'affidabilità della fonte. 8 3.1.Quanto ai riscontri suddetti, di natura individualizzante, circa l'appartenenza di MA ON RR all'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo 1 dell'imputazione provvisoria) con il ruolo di capo indiscusso della 'Locale di Mesoraca' e dei legami della stessa con gli altri sodalizi mafiosi delle zone limitrofe, l'ordinanza impugnata ne identifica plurimi. Anzitutto, le concordanti dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia dettagliatamente elencati (pagg. 14 e ss. dell'ordinanza impugnata), la disponibilità di armi, le vari attività di intercettazioni dalle quali si è avuta la conferma del clima di assoggettamento e di omertà sul quale poteva contare il sodalizio capeggiato da MA ON RR. Al riguardo è stato dato rilievo alle intercettazioni riguardanti i reati sub 15), 16), 17) e 18) - che come visto non sono stati oggetto di specifiche censure - dalle quali emerge il sicuro coinvolgimento del ricorrente nella vicenda della intestazione fittizia del locale 'Kiosk Angels' e della estorsione in danno del cuoco, il quale intendeva ottenere dai RR il pagamento di differenze retributive e che - una volta appresso dell'interessamente dell'odierno ricorrente - aveva deciso di non insistere nelle proprie rivendicazioni per l'evidente timore di possibili ritorsioni. Di analogo rilievo sono state considerate le intercettazioni riguardanti i reati sub 15) e 16), dalle quali era emerso che al titolare di un ristorante (tale VA NG) era stato richiesto da TR TA di non offrire sul menù pietanze di carne per non porsi in concorrenza con il locale di fatto gestito da MA ON RR;
una volta appreso il coinvolgimento diretto dell'odierno indagato nella vicenda il NG aveva subito rinunciato a proporre la vendita di piatti di carne, consapevole delle eventuali ritorsioni e conseguenze da parte del sodalizio criminale qualora non avesse assecondato il volere del capo della cosca. Tali reati-fine risultano già in sé indizianti, per il ruolo preminente svolto dall'indagato e per le modalità dell'azione, della sua appartenenza al clan 'ndranghetistico con il ruolo di capo;
inoltre, non appaiono isolati, né la gravità indiziaria di appartenenza mafiosa si fonda solo sulle singole manifestazioni delittuose, ma sono piuttosto queste che si pongono come fondamentale riscontro di una diretta chiamata di reità a tale titolo, già in sé circostanziata. 3.2. Con riferimento alla associazione di cui capo 20) della imputazione provvisoria l'ordinanza impugnata ha osservato che i gravi indizi di colpevolezza si desumono dalle convergenti dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia (elencati nelle pagg.42 e ss. del provvedimento del Tribunale), concordi nell'indicare proprio MA ON RR come colui che fornisce le indicazioni e le direttivi. agli associati rispetto all'acquisto ed alla cessione di sostanze stupefacenti di vaia natura. In particolare, il Tribunale di Catanzaro ha ritenuto particolarmente significative le dichiarazioni rese da PA GN, considerato 9 che esse avevano trovato riscontro nelle indagini svolte, autonomamente dai Carabinieri del Nucleo investigativo di Crotone. Inoltre, lo stesso Tribunale ha fatto proprie le argomentazioni contenute nell'ordinanza genetica rispetto alla sussistenza dell'associazione elencando tutti gli elementi dai quali ha desunto, in modo non manifestamente illogico, la sussistenza della associazione ex art.74 d.P.R. 309/90 e precisamente: 1) le dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia, tutte convergenti rispetto alla operatività della 'locale' di Mesoraca in attività di traffico di sostanze stupefacenti;
2) l' esistenza di un gruppo organizzato comprovato dai continui e stabili contatti tra i medesimi soggetti e dallo scambio di direttive finalizzato proprio alla gestione della principale piazza di spaccio di Mesoraca;
3) l'esistenza di una gerarchia con al vertice proprio MA ON RR al quale i vari sodali rendevano conto di tutte le problematiche legate all'attività di narcotraffico;
4) la suddivisione dei ruoli tra i vari associati;
5) l'elevato numero dei reati-fine accertati indicativo delle numerose e seriali condotte di cessioni di stupefacente nell'ambito del territorio anzidetto;
6) la disponibilità dei luoghi per lo stoccaggio e l'occultamento delle sostanze stupefacenti, come ad esempio il terreno di ON ED dove sono stati rinvenuti vari grammi di cocaina;
7) la capacità del gruppo di sopperire ai momenti di difficoltà e fibrillazione causati, ad esempio, dalla detenzione di uno degli associati;
8) la capacità del sodalizio di alimentare costantemente il flusso di droga sul mercato;
9) l' esistenza di rotte commerciali estere per l'esportazione dello stupefacente;
10) il collegamento con la cosca mafiosa di Mesoraca come riferito dai collaboratori di giustizia e confermato dalla partecipazione alla associazione ex art.74 d.P.R. 309/90 di esponenti della suddetta cosca, tra cui in particolare l'odierno ricorrente con ruolo di assoluto vertice. Il relativo compendio indiziario appare dunque ineccepibilmente valutato, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, nell'ordinanza impugnata, rispetto alla quale il ricorrente solleva censure generiche limitandosi a sostenere che gli indizi a suo carico non sarebbero individualizzanti ed a chiedere, quindi, una diversa (ed inammissibile in questa sede) valutazione degli elementi di natura indiziaria già coerentemente esaminati dal Tribunale di Catanzaro. Deve poi ribadirsi che è insegnamento costante della Corte di legittimità (ex pluribus, Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730) come sia a tal fine necessario che il giudice del riesame indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell' iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata;
mentre non abbia rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita 10 confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale motivo. 3.3. Con riferimento alle censure riguardanti le esigenze cautelari e la adeguatezza della misura disposta nei confronti del ricorrente, si osserva che esse sono infondate. Come è noto, infatti, in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato del reato di associazione mafiosa e di associazione ex art.74 d.P. R. 309/90, la presunzione relativa di pericolosità sociale, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015, può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice (presenti agli atti o addotti dalla parte interessata) emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, sicchè, in assenza di elementi a favore, sul giudice della cautela non grava un onere di argomentare in positivo circa la sussistenza o la permanenza delle esigenze cautelari (Sez. 5 - , Sentenza n.45840 del 14/06/2018, Rv. 274180 - 02). Orbene, il ricorrente si limita a sostenere la insussistenza delle esigenze cautelari unicamente sulla base del decorso del tempo che però - in assenza di elementi circa la definitiva cesura dei legami con il gruppo mafioso - non appaiono sufficienti a tal fine, tenuto anche conto che egli è a capo di entrambi i sodalizi criminali e che l'imputazione sub 20) è fino all'attualità. Deve poi aggiungersi che il ricorrente non deduce in modo specifico la incompatibilità con il regime carcerario delle sue condizioni di salute non avendo articolato alcuna censura al riguardo. 4. Al contrario, risultano fondate le censure riguardanti i reati sub 6) e 7), vale a dire i delitti di cui agli artt. 416-bis, 81, cpv. 110,112, commi primo e secondo, 452-quaterdecies, 416-bis.
1. cod. pen. Invero, deve osservarsi che, in punto di gravità indiziaria per i reati sopra indicati, assume assorbente rilievo la mancata considerazione della memoria difensiva con allegata una ricerca effettuata dall'Università Federico II di Napoli (relativa proprio alla biomassa), prodotta alla udienza del 18 ottobre 2022 tenutasi davanti al Tribunale del riesame di Catanzaro, della quale però manca qualsiasi riferimento nel provvedimento impugnato nonostante riguardasse proprio la materia oggetto di imputazione provvisoria di cui ai capi 6) e 7). 11 Sulla questione del mancato esame delle memorie difensive depositate davanti al Tribunale del riesame e dei limiti della deducibilità del vizio in sede di legittimità va richiamato e ribadito il principio già espresso da questa Corte, secondo cui «l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del Tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali può essere dedotto in sede di ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. soltanto quando con la memoria sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo ed il provvedimento impugnato sia rimasto sul punto del tutto silente» (Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220). Si tratta di principio senz'altro suscettibile di estensione alla materia delle misure cautelari personali. Infatti, questa Corte ha, ulteriormente, precisato che «in tema di impugnazione di misure cautelari personali, l'omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina la nullità del provvedimento nel solo caso in cui siano in essa articolate specifiche deduzioni che non si limitino ad approfondire argomenti a fondamento di quelle già prospettate ex art. 309, comma 6, cod. proc. pen., ma contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato, che rivestano carattere di decisività» (Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Adiletta, Rv. 282972). 4.1. Altro arresto ha operato la precisazione secondo cui,«in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del Tribunale del riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata» (Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Bagalà, Rv. 280670). In particolare, la seconda delle sentenze citate, alle quali si presta adesione, ha ricordato come l'omessa considerazione dei temi illustrati nella memoria difensiva, lungi da determinare una omessa pronuncia (nel quale caso il vizio sarebbe quello della nullità del provvedimento impugnato), può determinare, invece, un vizio della motivazione laddove implichi l'esame di un argomento potenzialmente decisivo che, tuttavia, sia stato pretermesso. Dalla struttura disegnata dal codice di procedura penale relativamente al procedimento di riesame è stato segnalato come la richiesta sia ammissibile anche 12 Il onsiglie estensore quando venga omessa l'indicazione di alcun motivo e come sia consentita la presentazione di motivi inediti fino all'inizio della discussione. L'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. impone, inoltre, al Tribunale di decidere anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Da ciò è stato desunto che «nell'economia del giudizio di riesame le memorie tempestivamente presentate possono legittimamente assumere una funzione che trascende quella del mero sviluppo argomentativo delle deduzioni contenute nell'atto di impugnazione, traducendosi nell'effettivo strumento per veicolare queste ultime» (Sez. 5, n. 11579 del 2022). Occorre, dunque, avere riguardo al contenuto delle memorie per verificare se le stesse contengano deduzioni difensive potenzialmente destrutturanti rispetto all'impostazione del provvedimento impugnato o ulteriori rispetto a quanto illustrato con l'atto introduttivo del procedimento di riesame. 4.2. Nel caso di specie la ricerca depositata all'udienza di discussione riguardava proprio il concetto e la definizione d biomassa. Sono rimaste prive di risposta le sopra indicate deduzioni difensive;
la preternnissione totale del dato informativo ritualmente introdotto dalla difesa determina il vizio di omessa motivazione eccepito con il relativo motivo di ricorso. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'ordinanza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame, in piena autonomia decisionale, limitatamente ai reati di cui ai capi 6) e 7); il ricorso, invece deve essere respinto nel resto. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all' art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P. Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi 6) e 7) e rinvia per nuovo giudizio al riguardo al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art.309, co.7, cod. proc. pen. Rigetta il ricorso nel resto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att.cod. proc. pen. Così deciso il 21 aprile 2023 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Il Presidente