Sentenza 24 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2002, n. 10857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10857 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA E DE OPO NO1 0 3 5 2 LA CORTE SUPREM ICASSAZI Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 3651/00 Dott. Michele DE LUCA Rel. Consigliere Cron. 28463 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Ud. 15/05/02 ConsigliereDott. Antonio LAMORGESE ha pronunciato la seguente S EN T EN ZA sul ricorso proposto da: GI OL, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VARSO GABELLINI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
- GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA',2002 dagli avvocati 2139 giusta delega in atti;
-1- controricorrente sentenza n. 61/99 del Tribunale di avverso la GROSSETO, depositata il 15/02/99 - R.G.N. 1723/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/02 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo. Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Grosseto confermava la sentenza del Pretore della stessa sede, che - aderendo alla relazione del consulente tecnico d'ufficio rigettava la domanda proposta dall'attuale - ricorrente VA OG contro l'INAIL per ottenere pronunce consequenziali all'accertamento del nesso di causalità o concausalità fra la malattia professionale (silicosi) e la morte del proprio coniuge. Avverso la sentenza d'appello, la soccombente propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. L'INAIL resiste con controricorso. Motivi della decisione.
1.Con l'unico motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 145 TU n. 1124 del 1965), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - VA OG censura la sentenza impugnata per avere negato il nesso di causalità e concausalità fra la malattia professionale (silicosi) e la morte del proprio coniuge aderendo alla - relazione del c.t.u. - omettendo di considerare, da un lato, l'affermazione dello stesso consulente, "secondo cui non é possibile stabilire se ve ne sia stata una (delle cause naturali della morte) in rapporto di causalità o concausalità con la silicosi" e, dall'altro, la perizia di parte. Il ricorso non é fondato.
2. In tema di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, la valutazione dei requisiti sanitari - come del nesso di causalità con la morte del lavoratore infortunato o tecnopatico - per l'accesso alle prestazioni previdenziali non dà luogo ad una questione giuridica, riservata la giudice, ma ad un problema tecnico, che può essere demandato (ai sensi dell'art. 61 c.p.c.) ad un 1 consulente, con la conseguenza che il controllo del giudice del merito, sui risultati delle indagini del consulente, costituisce un tipico accertamento di fatto secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le - sentenze n. 6846/92 delle sezioni unite, n. 12910/2000, 2582/84 della sezione lavoro) e, come tale, può essere sindacato, in sede di legittimità, - soltanto per vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.). In particolare, per quel che qui interessa, il diritto alle prestazioni previdenziali, in ipotesi di inabilità permanente o di morte derivata da silicosi od asbestosi ancorché associata ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio (ai sensi dell'art. 145 del TU n. 1124 del 1965, come modificato dall'art. 4 della legge n. 780 del 1975), una volta stabilita la sussistenza della silicosi (o asbestosi), si considera sussistente il nesso di causalità rispetto all'evento (inabilità permanente, appunto, o morte), pur in presenza di altre alterazioni respiratorie e cardiocircolatorie, solo se venga accertata l'effettiva "associazione" etiopatogenetica, la quale va riconosciuta ove le risultanze processuali e le indicazioni medico-legali siano tali da far ritenere la concorrente incidenza della malattia professionale, nel senso che abbia comunque svolto un proprio concreto ruolo causale nella produzione dell'evento (vedi Cass. 2582/84). - che,Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza impugnata aderendo alla relazione de c.t.u. (nominato in prime cure), ha confermato, motivatamente, la negazione del ✗ nesso di causalità (e di concausalità) fra la malattia professionale (silicosi) e la morte del coniuge dell'attuale ricorrente - non merita le censure che le vengono mosse dalla ricorrente, neanche sotto il profilo del vizio di motivazione (art.360, n.5, c.p.c.).
3.Invero la denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi dell'art. 360, n.5, c.p.c.), non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di 2 controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, le argomentazioni – svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito della insindacabile selezione e valutazione delle fonti del proprio convincimento con la conseguenza che il - vizio di motivazione deve emergere secondo l'orientamento (ora) - consolidato della giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n.13045/97 delle sezioni unite e n. 3161/2002, 4667/2001, 14858, 9716, 4916/2000, 8383/99 delle sezioni semplici) dall'esame del - ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza 小 tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti. In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto - consentito al giudice di legittimità (dall'art. 360 n. 5 c.p.c.) - non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità. I vizi, denunciati dalla ricorrente, non sussistono, tuttavia, nella motivazione che sorregge, adeguatamente, accertamenti e decisioni -della sentenza - accertamenti e impugnata e, talora, propongono inammissibilmente- - 3 valutazioni dei fatti o "ragionamenti decisori" diversi rispetto a quelli della sentenza impugnata.
4.Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le ricorrente, tuttavia, non va condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione (art. 152 disp.att. c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Nulla per spese Così deciso in Roma, il 15 maggio 2002. Il Presidente Consigliere estensore Vincenzoincenzo Miles Sill e 4