Sentenza 13 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/2003, n. 3738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3738 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' R0 37 38/ 0 3 I PODLO ITALIANO. ! LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro ! Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 20947/0 Consigliere i Dott. Fernando LUPI Cron.8528 i Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Doct. Guido VIDIRI Consigliere od.04/12/02 i Rel. Consigliere Dott. Paolo STILE ha pronunciato la seguente : SEN TENZA i sul ricorso proposto da: I MINISTERO DELL'INTERNO. in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, ! presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 1 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente B
contro
I I AR AN;
intimata I avverso la sentenza n. 4480/99 del Tribunale di ! CATANIA, depositata il 02/12/99 - R.G.N. 4671/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica ! 2002 udienza del 04/12/02 dal Consigliere Dott. Paolo 5108 I -1- : STILE: udito il P.M Generale Dott. il rigetto del I I ! I . in persona del Sostituto Procuratore Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per ricorso. ! I SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Siracusa depositato il 6 marzo 1996, AN RA chiedeva il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità, denegato in sede amministrativa., con conseguente condanna del Ministero dell'Interno alla relativa corresposione, oltre accessori. Costituitosi, il Ministeru convenuto contestava il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto. In esito all'istruttoria, nel corso della quale veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare la fondatezza della pretesa della ricorrente, il Pretore, con sentenza del 16 luglio 1998, dichiarava il diritto della ricorrente all'assegno di invalidità a decorrere dall'1 novembre 1996, condannando il Ministero dell'Intero alla erogazione delle conseguenti prestazioni economiche, con gli accessori di legge. Avverso tale sentenza, il Ministero proponeva appello, contestando le conclusioni del consulente tecnico, recepite dal Pretore. Ricostituitosi il contraddittorio, l'adito Tribunale di Catania, disposta la rinnovazione della consulenza tecnica, con sentenza del 26 novembre-> dicembre 1999, in parziale riforma della decisione del Pretore, dichiarava il diritto di AN RA all'assegno di invalidità con decorrenza dal 1° luglio 1999 e condannava conseguentemente Ministero dell'Interno alla relativa از corresponsione, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sui ratei maturati a decorrere dal 121° giorno successivo, disponendo che l'importo dovuto a títolo di interessi fosse portato in detrazione da quello eventualmente spettante a titolo di rivalutazione, compensando tra le parti le spese del grado si appello. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Ministero dell'Interno con otto motivi. 구 La RA non si è costituita MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primi due motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, il Ministero ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., nonché motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia (art.360 n.5 c.p.c.), lamentando che il Tribunale, riconoscendo la sussistenza del requisito sanitario dall' luglio 1999, abbia dato rilievo ad un aggravamento della infermità dell'assistita, verificatosi nel corso del giudizio di appello, nonostante la censura, formulata nell'atto di gravame, fosse limitata ad una erronea valutazione del requisito sanitario da parte del primo Giudice. In tal modo ad avviso del ricorrente il Tribunale di Catania si sarebbe pronunciato per la prima volta, quale giudice di primo grado (e/o di grado unico) circa la sopravvenienza del requisito sanitario, in aperta violazione del principio del doppio grado di giurisdizione ed in violazione del principio dell'effetto devolutivo dell'appello. L'assunto non può essere condiviso. Va preliminarmente osservato che come ripetutamente affermato da questa Corte- la disposizione dell'art.140 disp. att. c.p.c., che impone di valutare anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, trova applicazione- quale espressione di un principio generale di economia processuale nonché in base al canone interpretativo desunto dal precetto costituzionale di razionalità e di uguaglianza - oltre che per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali dovuto ai mutilati invalidi civili ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione del d.l. 30 gennaio 1971, n.5 anche per la particolare prestazione assistenziale dovuta agli invalidi non autosufficienti, vale a dire per l'indennità di accompagnamento di cui alla legge n.18 del 1980 (Cass.24 ottobre 1998 n.10588; Cass. 21 maggio 1998, n.5093; Cass.9 giugno 1995, n.6522). Talc orientamento trova il proprio fondamento sia nel principio costituzionale di ragionevolezza sia in quello di uguaglianza, tenuto conto che sia le norme in materia previdenziale, sia (e a maggior ragione) quelle in materia assistenziale sono volte a socconiere ad un bisogno il cui soddisfacimento è indilazionabile per il soggetto, onde appare pienamente giustificabile la comune applicabilità della regola di cui all'art. 149 disc. att. c.p.c. Né vi è ragione per ritenere che in relazione alla materia assistenziale la suddetta disciplina debba ritenersi limitata allo svolgimento del giudizio di primo grado;
e neppure sotto un profilo più generale, cui sembra riferirsi il ricorrente- che la sua estensione al giudizio di appello non sarebbe consentita perché in contrasto con il principio del doppio grado di giurisdizione. Sotto quest'ultimo aspetto, infatti, va subito precisato che tale principio ha, nel nostro ordinamento, solo una portata tendenziale, non trovando inderogabile garanzia né a livello costituzionale né, più specificamento, nel sistema processuale. In relazione al primo rilievo, giova invece osservare che secondo il pensiero di questa Corte (Cass.5 gennaio 2001 n.94; Cass. 29 ottobre 1994 n. 8.956) il giudizio concernente la pensione di inabilità o l'assegno di invalidità -ma le considerazioni si estendono, per le ragioni anzidette, alle prestazioni assistenziali in genere- non ha per oggetto l'atto amministrativo di rciezione della domanda bensì l'esistenza del diritto dell'assicurato alla pensione, e quindi dei relativi presupposti, che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., devono essere accertati non solo con riferimento alla data dell'atto amministrativo di reiezione bensì con riferimento al periodo successivo e fino alla pronuncia giudiziaria. Per la stessa letterale espressione della citata nonma, questo obbligo (che rac la sua logica ragione dalla naturale evolutività di molteplici infermità е dal 2 tendenziale declino della capacità lavorativa, e la sua ragione giuridica dall'esigenza di economizzare l'attività amministrativa e la conseguente attività giudiziaria necessarie per il relativo accertamento) non è subordinato ad una richiesta di parte, bensi è immanente alla stessa fimzione giudicante (cfr. Cass.3 dicembre 1997 n.12265). Dovendo il giudice accertare, anche d'ufficio, la situazione patologica sopravvenuta alla domanda amministrativa, l'obbligo in esame ha concreta origine da ogni elemento processuale che delinei la nocessità dell'accertamento: elemento che può emergere non solo da allegazioni di parte (certificati 0 relazioni mediche o deduzioni) bensi, oggettivamente, dagli stessi atti. E pertanto l'art. 149 disp. att. c.p.c. deve essere interpretato nel senso che l'obbligo ivi previsto, essendo immanente alla funzione giudicante e potendo trarre origine da ogni elemento, proveniente dalla parte interessata o rilevabile di ufficio, non solo non è subordinato alla formulazione di richiesta bensì neanche alla produzione di documenti effettuata dalla parte. Nell'adempimento di questo obbligo il giudice di merito conserva l'insindacabile potere di apprezzare (come nella concreta valutazione di ogni altro fatto: Cass. 24 febbraio 1995 n. 2.114) l'idoneità (e simmetricamente l'inidoneità) degli elementi (prospettati dalla parte o rilevati d'ufficio) ad csprimere un sopravvenuto rilevante deterioramento della situazione patologica ed a delineare l'esigenza di conseguenti accertamenti. Ed ove ritenga l'irrilevanza degli indicati elementi (che, essendo astrattamente idonei a determinare una diversa decisione, investono חנו punto decisivo della controversia), egli ha l'onere di motivare adeguatamente l'esercizio del potere stesso. Le esaminate censure mosse alla impugnata sentenza sono, dunque, infondate. 1 Con due ulteriori motivi, anch'essi strettamente connessi, il Ministero ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge n.118/71 e motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), si dolgono che il Tribunale di Catania, abbia recepito acriticamente le conclusioni della consulenza medico-legale disposta in secondo grado, senza motivare in ordine al sopravvenire di esiti aggravanti costituiti dalla comparsa di "ulcera duodenale" per la prima volta documentata nella cartella clinica relativa al ricovero della RA occorso nel dicembre 1998 e che avrebbero determinato una elevazione della percentuale invalidante globale dal 65% al 75%, elevazione del tutto ingiustificata alla stregua dalla tabella di cui al D.M. 5 febbraio 1992. Il ricorso, nella sua duplice articolazione, è infondato. Va in proposito preliminarmente osservato che, come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare- in tema di trattamento di invalidità costituisce tipico accertamento di fatto la valutazione espressa dal giudice del merito in ordine alla obiettiva esistenza delle infermità, alla loro natura ed entità, nonché alla incidenza delle stesse sulla capacità di utilizzazione delle energie lavorative. Tale accertamento è incensurabile in questa sede quando è sorretto da modvazione immune da vizi logici e giuridici che consenta di identificare l'iter argomentativo posto a fondamento della decisione. Cio in quanto il controllo di legittimita non consente di riesaminare o di valutare autonomamente il merito della causa, ma si ostrinseca nella verifica, sono il profilo logico formale e della correttezza giuridica, dell'esame e della valutazione compiuti dal giudice di appello, cui c'appunto riservato l'apprezzamento dei fatti e degli elementi di prova acquisiti al processo (ex plurimis, Cass. 11 gennaio 2000 n.225). In tale corretta prospettiva, la censura non può essere condivisa, giacché il Tribunale, con motivazione congrua e priva di contraddizioni, ha evidenziato come il nominato consulente, nel rispondere ai quesiti postigli, aveva affermate che la RA presentava infermità tali da comportare il riconoscimento di una invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 76%, a decorrere dalla data delle osservazioni mcdico-legali e cioè dall'11 giugno 1999, alla stregua delle tabelle di cui ai decreti ministeriali, indicanti il valore percentuale di invalidità delle singole infermità, ultimo dei quali quello del S febbraio 1992. Le conclusioni del CTU sono state condivise dal Tribunale perché immuni da errori tecnici e diagnostici, confortate da probanti accertamenti strumentali ed altresi sorrette da adeguata motivazione specie con riferimento al quadro clinico e sintomatologico dell'appellante ed alla conseguente dimostrazione del carattere invalidante delle infermità riscontrate nella misura sopra precisata. La censura di violazione di legge, pertanto, è priva di ogni consistenza, non ravvisandosi alcun contrasto tra quanto accertato ed argomentato dal Tribunale ed il dettato legislativo. Analogamente privo di fondamento è il pretoso vizio di motivazione da cui sarebbe affetta l'impugnata sentenza, non essendo ravvisabile, per quanto esposto, nell'iter argomentativo del Giudice a quo alcuna deficienza o incongruenza ed esprimendo le critiche delle parti alla consulenza medico-legale una diversa valutazione della incidenza delle riscontrate malattic, non suscettibile di sindacato in sede di legittimità. Inammissibili sono invece il quinto ed il sesto motivo di ricorso, con cui il Ministero dell'Intemo si duole che i Giudici di merito, in violazione dell'art. 13 legge n.118/1971, non abbiano accertato se accanto al requisito sanitario sussistessero anche gli ulteriori requisiti, quale quello socio-economico e quello della incollocazione. Il motivo, nella sua duplice articolazione, è infondato. 6 Questa Corte ha in più occasioni affermato il principio (ex plurimis, Cass. 7 giugno 1996 n. 5317; Cass 13 aprile 1995 n.4217) secondo cui, in materia di pensione di inabilità di assegno di invalidità previsti a favore degli invalidi civili (totali o parziali) dagli artt. 12 e 13 della 1. 30 marzo 1971 n.118, il c.d. requisito economico integra (diversamente dal requisito reddituale in relazione alle prestazioni pensionistiche dell'INPS) non già una mera condizione di erogabilità della prestazione, ma un elemento costitutivo del diritto fatto valere dall'interessato, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Tali deducibilità e rilevabilità d'ufficio, peraltro, debbono essere rapportate alle preclusioni che possono determinarsi ne] processo e, in particolare, a quella derivante dal giudicato interno, formatosi - ove il giudice di primo grado abbia accolto la domanda all'esito della verifica del solo requisito sanitario per effetto della mancata impugnazione della decisione implicita (in quanto relativa ad una indispensabile premessa o ad un presupposto logico-giuridico della promuncia) in ordine all'esistenza del requisito economico;
mentre, ove il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda (senza alcuna pronuncia sul requisito economico) e l'interessato abbia appellato in ordine all'esclusione della sussistenza del requisito sanitario, la carenza del requisito economico è deducibile (anche) per la prima volta in appello o è rilevabile d'ufficio dal giudice di secondo grado, del quale il Ministero dell'Interno può censurare, con ricorso per cassazione, la decisione - espressa o implicita relativa alla sussistenza dello stesso requisito economico, deducendo, in caso di decisione implicita, il vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia. Tenuto conto di questo principio, con riferimento al caso in esame Vå . osservato che, avendo il Pretore accolto la domanda della RA, ד riconoscendole il diritto all'assegno, ha evidentemente ritenuti sussistenti i vari requisiti, tra cui quello reddituale, costitutivi del diritto medesimo. Senonché, la decisione di primo grado è stata impugnata in grado di appello dal Ministern sotto profili diversi da quello concernente sia il requisito socio- economico che quello della incollocazione, la cui esistenza deve ormai ritenersi coperta dal giudicato e perciò non più suscettibile di contestazione. Con gli ultimi duc motivi si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 429 ult, comma c.p.c. e dell'art. 1282 c.c. nonché vizio di motivazione (art.360 nn. 3e 5 c.p.c.), avendo il Tribunale, in violazione di detta normativa, riconosciuto gli interessi legali, nonostante la inconfigurabilità a carico dell'Amministrazione dell'Interno della mora. La censura è palesemente infondata, prescindendo il decorso degli interessi, ai sensi dell'art.429 ult. comma c.p.c.. dalla mora ex art. 1282 c.c. (ex plurimis Cass.23 aprile 1991 n.4386). }Il ricorso va, quindi, rigettato. Nulla per le spese non essendosi la RA costituita SANTE DA SPOSTA DI BOLLO, DI CONI SPESA, TASSA 7 DETI A SANA DELL'ART. 10
P.Q.M.
11-2-73 M: 833 #114 LOGGE La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Roma, 4 dicembre 2002. II Presidente! Il Consigliero est. rultul CANCELLIERE Deposi t in Cancelleria 2003gi.3 MAR 2003 CANCELLIERE :