Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/07/1999, n. 6756
CASS
Sentenza 1 luglio 1999

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A seguito dell'entrata in vigore dell' art. 1, commi duecentosessanta e seguenti, della legge n. 662 del 1996 per tutte le erogazioni indebite non ascrivibili a dolo del percipiente eseguite sino al 31 dicembre 1995 per pensioni, ratei di pensione, rendite o trattamenti di assegni familiari, qualunque sia il titolo dell'indebita erogazione - e, quindi anche nell'ipotesi di pro - rata esteri contemplati dall'art. 8 della legge n. 153 del 1969 - il divieto di ripetizione delle somme indebitamente percepite opera alla duplice condizione che il loro recupero non sia stato già realizzato dall'Istituto di previdenza obbligatoria al momento dell'entrata in vigore della citata legge n. 662 del 1996 e che l'assicurato abbia percepito per l'anno 1995 un reddito personale imponibile IRPEF pari o inferiore a sedici milioni di lire. Qualora tale reddito risulti essere stato superiore all'importo indicato il recupero è, invece, consentito all'Istituto previdenziale entro il limite di tre quarti dell'intera somma indebitamente erogata.

In materia di indebiti previdenziali la disciplina di cui all'art. 1, commi duecentosessanta e seguenti, della legge n. 662 del 1996 - che ha integralmente sostituito, sia pure entro il limite temporale del 31 dicembre 1995 ivi specificato, tutta la normativa preesistente - è applicabile a tutte le erogazioni di prestazioni previdenziali indebitamente eseguite a qualsiasi titolo, ma solo nell'ipotesi in cui l'Ente erogatore, nell'esercizio dei suoi poteri di autotutela, abbia già instaurato, nei confronti dell'assicurato, un procedimento amministrativo inteso ad ottenere la restituzione delle somme indebitamente percepite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/07/1999, n. 6756
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6756
    Data del deposito : 1 luglio 1999

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