Sentenza 1 luglio 1999
Massime • 2
A seguito dell'entrata in vigore dell' art. 1, commi duecentosessanta e seguenti, della legge n. 662 del 1996 per tutte le erogazioni indebite non ascrivibili a dolo del percipiente eseguite sino al 31 dicembre 1995 per pensioni, ratei di pensione, rendite o trattamenti di assegni familiari, qualunque sia il titolo dell'indebita erogazione - e, quindi anche nell'ipotesi di pro - rata esteri contemplati dall'art. 8 della legge n. 153 del 1969 - il divieto di ripetizione delle somme indebitamente percepite opera alla duplice condizione che il loro recupero non sia stato già realizzato dall'Istituto di previdenza obbligatoria al momento dell'entrata in vigore della citata legge n. 662 del 1996 e che l'assicurato abbia percepito per l'anno 1995 un reddito personale imponibile IRPEF pari o inferiore a sedici milioni di lire. Qualora tale reddito risulti essere stato superiore all'importo indicato il recupero è, invece, consentito all'Istituto previdenziale entro il limite di tre quarti dell'intera somma indebitamente erogata.
In materia di indebiti previdenziali la disciplina di cui all'art. 1, commi duecentosessanta e seguenti, della legge n. 662 del 1996 - che ha integralmente sostituito, sia pure entro il limite temporale del 31 dicembre 1995 ivi specificato, tutta la normativa preesistente - è applicabile a tutte le erogazioni di prestazioni previdenziali indebitamente eseguite a qualsiasi titolo, ma solo nell'ipotesi in cui l'Ente erogatore, nell'esercizio dei suoi poteri di autotutela, abbia già instaurato, nei confronti dell'assicurato, un procedimento amministrativo inteso ad ottenere la restituzione delle somme indebitamente percepite.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/07/1999, n. 6756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6756 |
| Data del deposito : | 1 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI Presidente
Dott. Pietro CUOCO Consigliere
Dott. Natale CAPITANIO rel. Consigliere
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE Consigliere
Dott. Guido VIDIRI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IA ES O RR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANFRANCO BARBARIA, CARLO DE ANGELIS, GABRIELLA PESCOSOLIDO con mandato in calce al ricorso notificato;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 33/96 del Tribunale di REGGIO EMILIA, depositata il 18/01/96 r.g.n.2110/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/99 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato Paolo BOER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 1^ aprile 1992 Ines GI, premesso che l'INPS aveva accertato un indebito di L. 19.301.650 sul trattamento di pensione goduto e che il recupero non era legittimo ai sensi dell'art. 52 legge n. 88 del 1989, non ricorrendo l'ipotesi della condotta dolosa, conveniva in giudizio l'Istituto davanti il pretore di Reggio Emilia perché venisse dichiarata l'insussistenza dell'obbligo alla restituzione dei ratei corrisposti in eccedenza. Si costituiva in giudizio l'INPS osservando che la assicurata aveva ottenuto la pensione di vecchiaia liquidata in convenzione internazionale italo-svizzera senza la sussistenza dell'autonomo diritto al solo trattamento assicurativo italiano. Tale pensione era stata integrata al minimo ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 8 della legge n. 153 del 1969 con l'esplicita avvertenza che la prestazione non veniva concessa a titolo definitivo in quanto poteva essere ridotta in caso di liquidazione di pensione corrisposta da ente assicuratore estero.
Poiché nell'anno 1989 era pervenuto un certificato di godimento di una rendita svizzera da parte dell'assicurata, l'Istituto prima aveva sospeso il pagamento della pensione e, successivamente, aveva revocato il trattamento minimo già riconosciuto con riserva di provvedere al recupero di quanto indebitamente erogato. Eseguito il ricalcolo della pensione, in data 13.10.1990 aveva, perciò, avanzato richiesta di restituzione di quanto indebitamente erogato a titolo di trattamento minimo, non spettante in conseguenza del trattamento di altro trattamento pensionistico. L'INPS concludeva rilevando che la fattispecie non poteva essere sussunta nell'ambito dell'art. 80 3^ comma R.D. n. 1422 del 1924, in quanto la sanatoria ivi prevista era applicabile soltanto all'ipotesi di liquidazione inficiata da errori di calcolo o di determinazione dell'ammontare della prestazione.
Nella specie l'Istituto aveva, invece, provveduto alla ripetizione della somma sulla scorta di una sopravvenuta modificazione comprovante l'automatica estinzione del diritto al trattamento pensionistico.
Per le medesime ragioni non poteva neppure operare la sanatoria di cui all'art. 52 legge n. 88 del 1989. Con sentenza in data 27.3.1995 il Pretore rigettava la domanda osservando che il provvedimento di liquidazione dell'INPS mancava del carattere della definitività, costituente presupposto necessario per l'applicabilità del previgente art. 89 R.D. n. 1422/1924. Nè poteva trovare applicazione, aggiungeva il Pretore, l'art. 52 della l. n. 88 del 1989 poiché l'INPS nell'erogare il trattamento minimo per il periodo non dovuto non era incorso in alcun errore di liquidazione ma si era limitato ad applicare l'art. 8 della l. n. 153 del 1989 nei casi di anticipazione di quote di prorata di pensione estera, salvo il diritto di recupero delle somme indebitamente erogate. Contro tale sentenza l'assicurato proponeva appello. Con sentenza in data 16/18 gennaio 1996 il Tribunale di Reggio Emilia rigettava l'appello confermando, in conseguenza, la sentenza pretorile impugnata.
Contro tale ultima sentenza l'interessato propone ricorso per cassazione con unico articolato motivo.
L'INPS ha depositato procura senza partecipare all'udienza di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo di ricorso l'assicurata denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 80 R.D. 28 agosto 1924 n.1422, dell'art. 52 l. n. 88 del 1989 e dell'art. 8 legge n. 153 del 30 aprile 1969, nonché difetto e insufficienza di motivazione ai sensi dell'art. 360 primo comma nn. 3 e 5 C.P.C.. In particolare la ricorrente rileva che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto inapplicabile alla fattispecie la tutela di cui all'art. 80 R.D. citato in conseguenza dell'applicabilità dell'art. 8 comma 4 della legge n. 153 del 1969 concernente la liquidazione della pensione maturata con il cumulo di contribuzione estera integrata al minimo e riassorbibile in relazione al prorata estero.
Il giudice di merito, però, non aveva correttamente interpretato l'art. 8 cit. che, secondo la sentenza n. 1967 del 22 febbraio 1995 di questa Suprema Corte a Sezioni Unite, consente il recupero delle somme indebitamente percepite soltanto se l'indebita erogazione sia in connessione con il meccanismo di anticipazione previsto da tale norma.
Il Tribunale, invece, avrebbe dovuto escludere, nella fattispecie, il recupero delle some indebitamente erogate perché la liquidazione della pensione in concorso con la contribuzione estera aveva assunto i caratteri non già dell'anticipazione o della liquidazione provvisoria bensì della liquidazione definitiva, non rientrante, in quanto tale, nella previsione del cit. art.
8. In sostanza l'ente aveva corrisposto le somme non dovute anche quando erano venute meno le condizioni di erogabilità che esso doveva o poteva conoscere.
Il ricorso è fondato.
La ripetizione di indebito in riferimento alle prestazioni previdenziali è stata disciplinata da norme speciali che hanno derogato ai generali principi civilistici disciplinati dall'art. 2033 c.c. e cioè in un primo tempo dall'art. 80 R.D. 28 agosto 1924 n.1422, che ha natura di regolamento di esecuzione del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3284; successivamente dall'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88; e, successivamente, dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412; nonché da altre norme speciali, tra cui l'art. 8 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (concernente i trattamenti pensionistici sorti in virtù di convenzioni internazionali per effetto di cumulo di contributi versati in Italia e all'estero con diritto del lavoratore ad un'anticipazione sulla pensione, salvo i conguagli di importi prorata corrisposti da istituti assicuratori esteri) e l'art. 6 D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983 n.638.
Sull'argomento si sono pronunciate le Sezioni Unite a più riprese, in ultimo con le sentenze n. 1315, n. 1965 e n. 1967 del 1995; e, infine, la Corte Costituzionale, quest'ultima con sentenza n. 166 del 1996, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità dell'art. 6 comma 11 quinquies del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638, e dell'art. 2033 C.C., in relazione agli artt. 3 e 38 Cost., ha offerto un'interpretazione intesa a offrire un concetto unitario di indebito previdenziale, soggetto a particolari limiti anche di natura temporale nei confronti dell'assicurato in funzione della natura essenzialmente alimentare e della sua connessione allo stato di bisogno della prestazione previdenziale.
In tale complesso quadro normativo e giurisprudenziale, nelle more del presente giudizio è sopraggiunta, entrando in vigore il 1^ gennaio 1997, la legge 23 dicembre 1996 n. 662, collegata alla legge finanziaria 1997 (legge 23 dicembre 1996 n. 663), la quale per gli indebiti sino al 31 dicembre 1995 (art. 1 comma 260) non consente all'INPS o a qualsiasi altro ente previdenziale obbligatorio -nei limiti di cui si dirà appresso -il "recupero" delle somme indebitamente percepite a titolo di prestazioni pensionistiche o di rendite o anche a titolo di assegni familiari, assimilati quest'ultimi alle prestazioni previdenziali in contrasto con un preesistente orientamento giurisprudenziale di questa Corte. Il divieto di recupero in riferimento all'oggetto, purché concerna, comunque, prestazioni previdenziali annoverabili tra quelle elencate dal citato comma 260 opera in modo generalizzato per qualsiasi ipotesi di indebita percezione da parte dell'assicurato. Esso si estende, perciò, anche alla particolare ipotesi dell'indebita percezione degli importi dei pro-rata esteri previsti dall'art. 8 della legge n. 153 del 1969. Ciò viene a desumersi in primo luogo dalle relazioni fatte in Parlamento alla citata legge n. 662 del 1996 e secondo le quali gli indebiti per i quali è vietato il recupero "per la generalità dei casi sono dovuti a mancate o errate comunicazioni dei limiti di reddito che hanno rilevanza per l'erogazione di numerosi benefici" o per altre svariate ipotesi che a titolo esemplificativo vengono individuate in quelle in cui l'indebita erogazione derivi da cumulo di redditi, da integrazioni al minimo o da riduzione del trattamento pensionistico.
In secondo luogo, il mancato riferimento nel testo della legge n. 662/96, al termine di "indebito pagamento", utilizzato dalla legge n. 88 del 1989, sostituito dall'altro di "indebita percezione" non è
senza significato.
La disciplina prevista dalla citata legge n. 662 del 1996 è stata dettata, infatti, sia pure con un preciso limite temporale di efficacia riferito alle indebite percezioni realizzatesi sino al 31 dicembre 1995, al fine di sostituire in modo integrale e, quindi, senza possibilità di integrazioni e di coesistenza con la preesistente normativa, non solo l'indebito disciplinato dai generali principi civilistici di cui all'art. 2033 C.C. ma anche quello di vario modo disciplinato e previsto da tutta la normativa previdenziale, in essa comprendendo anche l'art. 8 della legge n. 153 del 1969 sugli importi dei pro-rata esteri.
Il fatto che il legislatore parli sempre di recupero e mai di "ripetizione di indebito" sta a significare che la disciplina prevista dal citato art. 1 della legge n. 662 del 1996 è applicabile soltanto nelle ipotesi in cui l'ente previdenziale obbligatorio abbia in corso con l'assicurato un procedimento amministrativo nell'esercizio dei suoi poteri di autotutela inteso a ottenere la restituzione delle somme indebitamente erogate.
Il divieto di recupero delle somme a qualsiasi titolo indebitamente erogate per prestazioni previdenziali non è, però, operante se la indebita erogazione sia addebitabile a dolo del pensionato o assicurato (art. 1 comma 265 legge n. 662 cit.). Tuttavia anche per i pagamenti eseguiti sino al 31 dicembre 1995 in relazione ai quali non sia prospettabile l'indebita percezione addebitabile a dolo del percipiente, dolo che nella specie - non è stato oggetto di materia del contendere -, il divieto di recupero da parte dell'ente previdenziale obbligatorio non è sempre integrale. Esso, infatti, a norma dell'art. 1 comma 261 della legge n. 662 cit. è integrale nei confronti dell'assicurato che risulti percettore di un reddito personale di importo pari o inferiore a L. 16.000.000; mentre opera nei limiti di un quarto della intera somma indebitamente percepita (con conseguente recupero dei tre quarti) nei confronti dell'assicurato che risulti avere percepito un reddito imponibile IRPEF superiore all'indicata somma di L. 16.000.000. Pertanto, tenuto conto della nuova disciplina sopravvenuta nelle more del giudizio, in accoglimento per quanto di ragione del proposto ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Parma, il quale si conformerà ai seguenti principi:
"Per tutte le erogazioni indebitamente eseguite sino al 31 dicembre 1995 per pensioni, ratei di pensione, rendite o trattamenti di assegni familiari, qualunque sia il titolo della indebita erogazione e, quindi, anche nell'ipotesi di prorata esteri contemplati dall'art. 8 legge n. 153 del 30 aprile 1969, il divieto di ripetizione delle somme indebitamente percepite opera a condizione che il loro recupero non sia stato già realizzato dell'Istituto previdenziale obbligatorio al momento dell'entrata in vigore della legge n. 662 del 1996 e a condizione che l'assicurato abbia percepito per l'anno 1995 un reddito personale imponibile IRPEF pari o inferiore a L. 16.000.000.
Il recupero, invece, è consentito all'istituto previdenziale entro i tre quarti dell'intera somma indebitamente erogata nei confronti dell'assicurato che risulti avere percepito per l'anno 1995 un reddito personale imponibile IRPEF superiore alla indicata somma di L. 16.000.000 (art. 1 comma 261 legge n. 662 del 1996)".
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Parma.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 1999