Sentenza 13 luglio 2007
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, la prova dell'impossibilità di provvedere al pagamento della cauzione imposta a norma dell'art. 3-bis della legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia), per indisponibilità di mezzi economici non preordinata né colposamente determinata, grava sull'imputato, il quale ha un onere di allegazione che non può dirsi soddisfatto dall'apodittica affermazione di versare in uno stato di indigenza. (V. Corte cost., 19 giugno 1998 n. 218).
Commentario • 1
- 1. Impossidenza e omesso versamento della cauzione: basta allegarla per attivare il dovere di verifica del giudice (Cass. Pen. n. 11242/26)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 marzo 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/07/2007, n. 32615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32615 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 13/07/2007
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1707
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 019679/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DE AR EN, N. IL 22/09/1959;
avverso SENTENZA del 16/01/2007 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA Gennaro;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. MELONI Vittorio, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
DE AR EN è stato condannato alla pena di giustizia nei due gradi di merito - sentenze del Tribunale e della Corte di Appello di Bari, rispettivamente del 18 maggio 2005 e del 16 gennaio 2007 - per la violazione della L. n. 575 del 1965, art. 3 bis comma 4, per non avere versato la cauzione impostagli con un provvedimento del Tribunale di Bari che gli aveva applicato una misura di prevenzione. Con il ricorso (ovvero con due ricorsi assolutamente identici) per cassazione il DI AR ha dedotto la violazione degli artt. 546, 125 e 192 c.p.p., sostenendo di avere provato l'impossibilità di pagare la cauzione impostagli con la misura di prevenzione per indigenza. Il motivo di impugnazione è manifestamente infondato. In effetti i giudici di merito hanno rilevato che l'imputato, che è stato giudicato con il rito abbreviato, non aveva prodotto alcuna documentazione a sostegno della sua puramente affermata indigenza non preordinata ne' colposamente determinata.
Si tratta di una motivazione ineccepibile e non censurabile in sede di legittimità.
Infatti, pur a volere ammettere che la materiale impossibilità di adempimento causata da mancanza di disponibilità economica possa essere fatta valere anche in sede di accertamento del reato di cui si discute (così Cass. Pen., Sez. 1, 16 febbraio 2000, n. 1803) e non soltanto con l'impugnazione del decreto impositivo della misura o con la richiesta di revoca della stessa, va detto che una volta accertato, come nel caso di specie, il mancato pagamento della somma imposta a titolo di cauzione a norma della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 bis, spetta all'imputato della relativa contravvenzione provare, quanto meno mediante richiesta di opportune indagini, la esistenza della impossibilità di provvedere al versamento dovuta ad indisponibilità dei mezzi economici non preordinata, ne' colposamente determinata (Cass. Pen., Sez. 4, 4 giugno 2003, n. 24183, rv 225567). Insomma, pur non volendo ritenere che sull'imputato gravi in siffatta materia un vero e proprio onere probatorio, quanto meno all'imputato è richiesto un c.d. onere di allegazione, in analogia a quanto previsto per le cause di giustificazione, che non può ritenersi soddisfatto con la semplice affermazione di versare in uno stato di indigenza.
I giudici dei primi due gradi hanno fatto corretta applicazione di tali indirizzi e, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento ed a versare alla Cassa delle ammende la somma, liquidata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, di Euro 500,00.
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma di Euro 500,00, alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2007