Cass. pen., sez. V, sentenza 13/07/2007, n. 32615
CASS
Sentenza 13 luglio 2007

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Massime1

In tema di misure di prevenzione, la prova dell'impossibilità di provvedere al pagamento della cauzione imposta a norma dell'art. 3-bis della legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia), per indisponibilità di mezzi economici non preordinata né colposamente determinata, grava sull'imputato, il quale ha un onere di allegazione che non può dirsi soddisfatto dall'apodittica affermazione di versare in uno stato di indigenza. (V. Corte cost., 19 giugno 1998 n. 218).

Commentario1

  • 1Impossidenza e omesso versamento della cauzione: basta allegarla per attivare il dovere di verifica del giudice (Cass. Pen. n. 11242/26)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 marzo 2026

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 13/07/2007, n. 32615
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32615
Data del deposito : 13 luglio 2007

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