Cass. pen., sez. V, sentenza 23/06/2004, n. 31746
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Sentenza 23 giugno 2004

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In tema di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose, qualora sussista il reato di omesso versamento della cauzione, ex art. 3 bis, comma primo, della legge 31 maggio 1965, n. 575, è onere dell'imputato provare la materiale impossibilità - dovuta a indisponibilità economica non preordinata ne' colposamente determinata - di provvedere a detto versamento; detto onere non può ritenersi adempiuto deducendo la mera condizione di invalidità lavorativa, la quale non esclude la possibilità di disporre di cospicui patrimoni immobiliari e, comunque, di notevoli risorse finanziarie; ne', ai fini dell'insussistenza della pericolosità, è sufficiente dedurre la sentenza assolutoria dall'addebito di associazione a delinquere di tipo mafioso, stante l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, e la necessità, ricadente sull'imputato, di rappresentare gli elementi desumibili dal procedimento penale e dalla stessa pronuncia assolutoria che dimostrino la carenza di permanenti indizi della pericolosità sociale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 23/06/2004, n. 31746
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31746
    Data del deposito : 23 giugno 2004

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