Sentenza 23 giugno 2004
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose, qualora sussista il reato di omesso versamento della cauzione, ex art. 3 bis, comma primo, della legge 31 maggio 1965, n. 575, è onere dell'imputato provare la materiale impossibilità - dovuta a indisponibilità economica non preordinata ne' colposamente determinata - di provvedere a detto versamento; detto onere non può ritenersi adempiuto deducendo la mera condizione di invalidità lavorativa, la quale non esclude la possibilità di disporre di cospicui patrimoni immobiliari e, comunque, di notevoli risorse finanziarie; ne', ai fini dell'insussistenza della pericolosità, è sufficiente dedurre la sentenza assolutoria dall'addebito di associazione a delinquere di tipo mafioso, stante l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, e la necessità, ricadente sull'imputato, di rappresentare gli elementi desumibili dal procedimento penale e dalla stessa pronuncia assolutoria che dimostrino la carenza di permanenti indizi della pericolosità sociale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/06/2004, n. 31746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31746 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 23/06/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 1090
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SICA GI - Consigliere - N. 003750/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AM US N. IL 15/11/1977;
avverso SENTENZA del 26/05/2003 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARINI PIER FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Vito Monetti, che ha concluso per inammissibilità del ricorso;
La Corte:
OSSERVA
Con sentenza del 3.4.2001, il Tribunale di Bari condannava US GI alla pena di mesi 4 di arresto perché ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 3 bis comma 4^ della legge 31.5.1965 n. 575, per avere egli omesso di versare nel termine prescritto la cauzione di cinque milioni di lire impostagli con decreto 9.12.1999 dello stesso Tribunale, quale sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno quale indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa (clan Laraspata). Investita dalla impugnazione dell'US - con motivi che rappresentavano l'impossibilità di versamento della cauzione per indigenza provocata dallo stato di invalidità, nonché la sopravvenuta statuizione assolutoria dall'addebito di associazione a delinquere di tipo mafioso posta "presumibilmente" a fondamento della misura di prevenzione personale - la Corte di Appello di Bari, con sentenza 26.5.2003, confermava integralmente la pronuncia di primo grado. La Corte territoriale motivava la propria decisione escludendo, sotto il primo profilo, che la dedotta condizione di invalidità lavorativa equivalesse ad assoluta indigenza e, sotto il secondo profilo, richiamando il principio, proprio della giurisprudenza di legittimità, della piena autonomia del procedimento penale rispetto a quello di prevenzione.
Avverso detta sentenza l'US ha proposto ricorso per Cassazione a mezzo del difensore, denunciando quale mezzo di annullamento mancanza o manifesta illogicità della motivazione, sul rilievo che il giudice di appello, pur correttamente richiamato il principio di autonomia dei procedimenti, avrebbe però omesso di indicare - a fronte di sentenza assolutoria dalla imputazione del delitto associativo che aveva originato la misura di prevenzione personale - gli elementi sintomatici della pericolosità, ovvero avrebbe ignorato elementi deponenti in senso contrario, quali l'incensuratezza e la condizione di invalidità ostativa alla percezione di redditi tali da consentire l'adempimento dell'obbligo.
Il ricorso deve essere rigettato per la infondatezza dei motivi. Ed invero, quanto alla materiale impossibilità - dovuta a indisponibilità economica (che non sia stata preordinata o colposamente determinata - di provvedere al versamento della cauzione - seppure tale circostanza debba ritenersi deducibile, sulla base del più avanzato orientamento di questa Corte (ed in linea con i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza 19 giugno 1998 n. 218), non soltanto nel procedimento di prevenzione, con l'impugnazione del decreto impositivo della misura o con la richiesta di revoca, ma anche nell'ambito del procedimento penale instauratosi a carico del soggetto obbligato per il reato di mancato versamento della suddetta cauzione, previsto dal comma 4^ dell'art. bis della legge n. 575 del 1965, (Cass. Sez. 6^, 25.3.2003 n. 24183, Crapella;
Cass. Cass. Sez. 1^, 6.2.2001 n. 13575, Varriale;
Cass. Sez. 1^, 13.1.2000 n. 1803, Tecchio) - tuttavia l'impugnata sentenza ha messo in evidenza, sull'incontestato presupposto del mancato versamento della cauzione, come l'imputato abbia essenzialmente prospettato una condizione di invalidità lavorativa (mutilazione all'arto superiore) in realtà inidonea a provare l'indisponibilità dei mezzi economici che avrebbe reso impossibile provvedere all'adempimento impostogli, osservando poi, per nulla illogicamente, che l'invalidità lavorativa non esclude la possibilità di disporre anche di cospicui patrimoni immobiliari e di notevoli risorse finanziarie;
ne' il motivo di ricorso coglie alcun vizio logico della motivazione, limitandosi il ricorrente alla generica riproposizione della condizione di invalidità lavorativa ovvero a dedurre la percezione di una "modesta pensione", circostanza non risultante acquisita dai giudici del merito ed in ogni caso essa pure inidonea a fornire prova (l'onere in tal senso grava sull'imputato: vedi cit. Cass. Sez. 6^, 25.3.2003 n. 24183, Crapella) della assoluta impossibilità del versamento.
Quanto al rilievo in punto di accertata insussistenza della pericolosità c.d. qualificata in forza della sentenza assolutoria, deve rilevarsi che l'operato richiamo al principio di autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale sufficit nella specie, stante che l'imputato non si è minimamente curato di rappresentare gli elementi, desumibili dal procedimento penale ovvero addirittura attestati nella pronuncia assolutoria (neppure indicata come passata in giudicato), che dimostrerebbero la carenza di permanenti indizi della pericolosità sociale, peraltro colta, nel decreto applicativo della misura di prevenzione personale, valorizzando anche le frequentazioni assidue dell'US (ad onta della dedotta incensuratezza, in verità contraddetta dal decreto) con soggetti pregiudicati e contigui o addirittura intranei ad una associazione mafiosa.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso va rigettato ed il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 23 maggio 2004. Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2004