Sentenza 27 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/03/2003, n. 4560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4560 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
I L L O B 9 8 & 6 E e . l N a N O I n , e Z 1 p A 8 R a 9 T 1 S CORTE SU $4 5 6 0 /03 m I - e G 1 t s E 1 i - R EPUBBLICA ITALIANA s 4 l A 2 a D . e E L h T IN NOME DEL POPOLO c 3 i N f E 2 i S d E o ZIONE Oggetto m OPPOSIZIONETA SANZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE AMMINISTRATIVA Composta dagli Jll.ni Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 7730/01 Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Cron. 10376 Dott. Walter CELINTANO - Consigliere L Rel. Consigliere Rep. Dott. Francesco FELICETTI Ud. 07/11/2002 Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA ha pronunciato la seguente SEN T ENZA sul ricorso proposto da: ल RD AN, elelivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 30, 'avvocato PAOLO PETRAROJA, presso rappresentato e difesc dall'avvocato ERMES CREMONESI, giusta mandato a margine del ricoISO;
- ricorrente -
contro
PREFETTO DI TREVISO;
intimato - avverso la sentenza II 58/00 dei Tribunale di TREVISO, depositata il 29/09/00; 2002 udi za la relazione della causa svolta nella pubblica 2017 udi erza del 07/11/2002 dal Consigliere Dott. Francesco + TEL CETTI;
udito i P.M. in persona de Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo AN TO, con ricorso depositato il 5 no- vembre 1999, propose opposizione avverso un provvedi- mento del Prefetto di Treviso notificatogli il 6 otto bre 1999 di sospensione della patente di guida per sei mesi. Instaurato il contraddittorio, il Tribunale di Treviso, con sentenza depositata il 29 settembre 2000, rigetto l'opposizione e condanno l'opponente al paga- mento delle spese di causa, che liquidò nella misura di li e 400.000. Avverso tale sentenza нa proposto ricorso a questa Corte AN TO, con atto notificato al Prefcl.Lo di Treviso il 12 marzo 2001 deducendo di avere rice- vuto dalla Prefettura di Treviso di fida a pagare dette spese e non avendo detta Profettura aderito all'invito - formulando un unico motivo ci ricorso. a rinunciarvi La parte intimata non ha contrudedot to. Motivi della decisione 1 Con i l ricorso Bi denuncia la violazione dell'art. 31 c-p.c. nonché degli artt. 2041 € 2042 cod. civ. per essere stato condannato, in forza della soccombenza, alla refusione delle spese del giudizio di opposizione, in favore del Prefetto, benchè il Prefetto non si fosse costituito in giudizio, ma al fosse limi- Zato а far pervenire in cancelleria la documentazione relativa all'accertamento dell'infrazione ed alla irro- gazione della sanzione. Jl ricorso é fondazo. In conformità del principio più volte enunciato al riguardo (da ultimo Cass. 25 settembre 1997, n. 9419 , VA riaffermato che la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91, Tc.p.c. ha il SUD fondamento nell'esigenza di evilare una diminuzione patrimoniale alla parte vittoriosa che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere la Lutela giudi ziaria di un proprio diritto, ovvero per contrastare in giudizio un'altrui pretesa. Tale condanna, pertanto, non può essere pronunciata in favore del contumace vit- torioso, non avendo ogli espletato alcuna attività pro- cessuale in relazione alia quale possa avere sostenuto spese processuali al cui rimborso abbia diritto. Tale principio vale anche in relazione ai giudizi di opposizione a sanzione amministrativa, ai quali si applica la normativa generale in tema di spese proces- suali (da ultimo Cass. febbraio 1998, I.. 1037; 13 marzo 1993, n. 3027)), con la particolarità che, preve- dendo l'art. 23 deila legge TI 689 aei 1981 cho ]'Autorità che ha emesso l'ordinanza può stare in giu- dizio di persona, ovvero avvalendosi di funzionari ap- positamente delegati, in cal caso, ove risulti vitto- riosa. ha diritto unicamente al rimborso delle speze vive, diverse da quelle generali, da documentarsi con apposita nota (da ultimo Cass. 5 giugno 2001, ki. 7597; 4 giugno 2001, n. 7540). Nel caso di specie risulta dalla stessa şenlenza e dagli atti di cause che la Prefettura di Treviso con si costitui nel giudizio di opposizione, ma si. limitò a [are pervenire al Tribunale la documentazione relativa alia infrazione contestata. Ne deriva che, in base ai principi sopra affermati, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata جوره cassata limitatamente alla condanna dell'opponente alle spese di causa er pronun- ciandosi sul punto nel merito, va dichiarato che esse ΠΟΠ sono dovute in relazione al giudizio di opposizion ne. Il Prefetto di Treviso va condannato alle spese del giudizio di cassazione in favore del ricorrente Za- nardo TO, nella misura di euro duecento per onera- ci ed euro settanta per spese vive, oltre al dieci per mento sull'importo dagli onorari liquidati per sDese 4 generali. F. Q- M. di Cassazione accoglie il ricorso. Cas- La Corte impugnata limitatamente alla condanna sa la sentenza dell'oppponerte alle spese dei giudizio di opposizione e decidendo sul purto nel merito dichiara che esse под sono dovute in relazione a tale giudizio. Condanna il Prefetto di Treviso al pagamento delle spese dal giudi- zio di cassazione, che liquida il favore di AN An- tonio nella misura di euro duecento per onorari ed euro sottanta per spese vive, oltre aldieci per cenzo sull'importo degli onorari liquidati per spese genera- 11. Cosi deciso in Roma, 7 novembre 2002, nelia camera di consiglio della prima sezione civile. Il Presidente Il Consigliere escensore (Francesco Felicetti) (Giovanni Losavic) Lasero 9 Varum 8 I e L l 6 L a . n O e B N p E , a 1 E 8 m N e 9 t O 1 I s - i Z 1 s CORTE SUPREMA DIC AZIONE A 1 l R - a T 4 S I 2 e Prima Sezione Civile G h . E c i L R f i 3 d Depositato in Cancelleria A 2 o D . m E T T 27 MAR. 2000 R N E A S LIEBE it E IS PA IL CANCELLIERE The