Sentenza 3 ottobre 2014
Massime • 1
Ai fini della concessione dei benefici penitenziari, l'accertamento della utile collaborazione previsto dall'art. 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, non può essere limitato ai delitti ostativi a tale concessione, ma deve venire esteso a tutti i delitti che siano con questi finalisticamente collegati, in quanto l'unicità del reato continuato postula un giudizio globale sulla personalità del condannato e del suo concreto ravvedimento, con riferimento a tutti i fatti e le responsabilità oggetto del processo sfociato nella sentenza definitiva. (Fattispecie in cui la Corte ha giudicato corretta la decisione impugnata laddove aveva ritenuto la necessità della collaborazione anche con riferimento a reati non ostativi oggetto di condono o coperti da prescrizione).
Commentari • 2
- 1. Art. 58-terhttps://www.filodiritto.com/
- 2. Liberazione condizionale agli ergastolani ostativi. L’art. 4 bis torna alla ConsultaFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 20 giugno 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/10/2014, n. 43391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43391 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 03/10/2014
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 2718
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 5849/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR RE N. IL 21/02/1958;
avverso l'ordinanza n. 5474/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, del 17/12/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. Canevelli Paolo, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice di merito per nuovo esame.
RILEVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con ordinanza deliberata il 17 dicembre 2013 e depositata il 20 dicembre 2013, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato le richieste, avanzate ai fini dall'affidamento in prova ai servizi sociali, dal condannato FF VA, detenuto in espiazione della pena irrogatagli con condanna della Corte di appello di Palermo 23 gennaio 2010, irrevocabile dal 22 gennaio 2011, a) per l'esclusione del divieto di cui all'art. 4 bis dell'Ordinamento penitenziario in relazione ai delitti aggravati ai sensi del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 57 del
2013, dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 275 c.p.p., comma 3, nella parte concernente i reati in questione;
b) per l'accertamento della impossibilità o inesigibilità della collaborazione prescritta dal ridetto art. 4 bis dell'Ordinamento penitenziario.
Il FF ha riportato condanna alla complessiva pena di sette anni di reclusione per i seguenti delitti, uniti in continuazione:
N) rivelazione di segreti di ufficio continuata, in concorso con AC AN, e con altri compartecipi ignoti, reato commesso in Palermo e in Bagheria il 20 e il 31 ottobre 2003;
O) favoreggiamento personale continuato, in concorso col AC, con RO BE e con altri compartecipi ignoti, nei confronti di LL IC, IU GI e RI GI, indagati per il delitto di associazione di tipo mafioso (LL) e per il concorso esterno nel succitato reato (gli altri due), in Palermo e altrove fino all'ottobre 2003;
P) rivelazione di segreti di ufficio, aggravata ai sensi del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, e continuata, in concorso con AC AN, e con altri compartecipi ignoti, reato commesso in Palermo e altrove nella primavera - estate del 2001;
Q) favoreggiamento personale aggravato ai sensi del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, e continuato, in concorso con AC
AN, e con altri compartecipi ignoti, nei confronti di GU GI, di ON VA e di CE IC, indagati per il delitto di associazione di tipo mafioso (i primi due) e per il concorso esterno nel succitato reato (il terzo), reato commesso in Palermo e altrove nella primavera - estate del 2001.
Incoata l'esecuzione della condanna, la Corte di appello di Palermo, giusta ordinanza del 24 giugno 2011, ha dichiarato condonato un anno di reclusione, pari alla pena inflitta, a titolo di aumenti per la continuazione, per i reati di rivelazione di segreti di ufficio e di favoreggiamento personale, commessi nel 2003.
1.1 - Circa la esclusione del divieto dell'art. 4 bis dell'Ordinamento penitenziario, in relazione al delitti per i quali è stata ritenuta la succitata aggravante a effetto speciale, il Collegio ha motivato: la sentenza della Corte costituzionale n. 57 del 2013 non incide sulla ridetta disposizione, che concerne l'ambito affatto diverso della esecuzione della pena;
ed è errato l'assunto difensivo secondo il quale il condannato per delitto commesso al fine di agevolare una associazione mafiosa non potrebbe offrire, a differenza dell'associato, alcun contributo collaborativo;
il contesto criminale della condotta delittuosa "giustifica appieno il divieto di accesso ai benefici penitenziari", in carenza di collaborazione ovvero in difetto della impossibilità di prestarla. 1.2 - In ordine alla prospettata impossibilità o inesigibilità della collaborazione, dopo aver dato atto della positiva condotta intramuraria e dei segnalati, favorevoli "elementi personologici", il Tribunale di sorveglianza ha osservato: i pareri della Direzione nazionale antimafia e del Prefetto della provincia di Palermo sono negativi;
il favoreggiamento personale aggravato, di cui al capo Q), è stato prestato a profitto - tra gli altri - del GU, capo del mandamento di Brancaccio;
il giudizio di condanna ha accertato che FF ha costituito col AC "uno stabile sistema di contro informazione (...) allo scopo di carpire illecitamente notizie riservate riguardanti indagini antimafia e rivelare le stesse" ai suoi sodali "per favorire la organizzazione (criminale) nel suo complesso"; in esecuzione del patto delittuoso AC, maresciallo dei Carabinieri in aspettativa, carpiva e rivelava a FF notizie segrete concernenti le indagini in corso, conseguendo, in cambio, il vantaggio della candidatura alle elezioni del parlamento siciliano, il sostegno politico di FF e la elezione a parlamentare della regione;
l'accordo politico- mafioso e il sistema di controinformazione si inquadrano nella "pluralità di azioni esecutive del medesimo disegno criminoso", ritenuta dai giudici della condanna;
orbene, non sono stati completamente esplorati tutti gli elementi di siffatto sistema, i relativi dettagli, tutti i soggetti coinvolti, "quali e quante informazioni segrete veicolate", le pertinenti circostanze temporali;
sicché residuano "ampi spazi per una proficua attività di collaborazione dell'instante"; in particolare non è stata accertata la identità dei compartecipi ignoti;
costoro potrebbero tuttora operare "all'interno degli uffici di procura ovvero all'interno delle forze dell'ordine"; e, con specifico riferimento, al delitto di rivelazione di segreti di ufficio di cui al capo N), è rimasto tuttora sconosciuto, addirittura, il pubblico ufficiale, compartecipe intraneo, fonte primaria delle illecite rivelazioni;
al riguardo, nulla rileva che il ridetto reato (pel quale non è stata contestata l'aggravante del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7) non sia ostativo ai sensi dell'art. 4 bis dell'Ordinamento penitenziario;
la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, stabilito che la collaborazione deve essere valutata in relazione a tutti indistintamente i reati oggetto della condanna intervenuta per alcuno dei delitti previsti dal citato art. 4 bis;
di contro il condannato ha costantemente serbato un atteggiamento di assoluta negativa, anche a dispetto della evidenza delle prove a suo carico;
il giudice della condanna ha espressamente stigmatizzato il comportamento processuale "pessimo e reiterato" dell'instante; costui, sollecitò, tra l'altro, nel corso delle indagini il compiacente silenzio dell'ON;
sicché sono state motivatamente negate le circostanze attenuanti generiche.
2. - Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero del difensore di fiducia, avvocata Maria Brucale, mediante atto recante la data del 27 gennaio 2014, col quale ha sviluppato due motivi, denunziando ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), violazione degli artt. 4 bis, 58 ter e 47 dell'Ordinamento penitenziario (primo motivo) e, ancora, dell'art. 4 bis dell'Ordinamento penitenziario in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 57 del 2013, nonché vizio di motivazione (secondo motivo).
2.1 - Col primo motivo, dopo aver ricapitolato le deduzioni e le considerazioni esposte nel libello introduttivo (assenza di condanna per delitti associativi;
necessità della valutazione della impossibilità della collaborazione con esclusivo riferimento ai reati oggetto di condanna;
accertamento dei fatti attraverso le dichiarazioni dei collaboranti ON e CA, beneficiari entrambi della speciale attenuante;
condanna di tutti i compartecipi imputati;
episodicità della condotta;
carenza di collegamenti successivi colla criminalità; comportamento post delictum;
in particolare, positività della azione politica a favore della legalità; assenza del pericolo di recidiva;
condotta intramuraria encomiabile;
esclusione di esigenze cautelari nella fase del giudizio;
fruizione di un permesso straordinario, senza scorta, in occasione di un lutto familiare), il difensore ha dedotto: l'assunto del Tribunale di sorveglianza, circa possibilità ulteriori accertamenti e di collaborazione in proposito, è frutto di mera congettura;
illegittimamente il Collegio ha attribuito negativa valenza all'esercizio del diritto del giudicabile di protestare la propria innocenza;
la valutazione della possibilità della prestazione della collaborazione investigativa deve essere operata, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (sentenze n.ri 40130/2011, 36999/2012 e 36621/2013), con esclusivo riguardo ai reati "per cui si è avuta condanna e posti in esecuzione" (sic); in relazione al delitto ostativo, aggravato ai sensi del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, del capo P), è intervenuto - come riconosciuto dallo stesso Tribunale di sorveglianza - il compiuto accertamento della "catena di trasmissione" dei segreti, con esclusione di compartecipi ignoti, genericamente indicati nel capo di imputazione;
illegittima è la postulazione della collaborazione con riferimento all'ulteriore delitto di rivelazione di segreti di ufficio del capo N); non v'è alcuna certezza che al FF fosse nota la identità del pubblico ufficiale infedele;
ma, in proposito, è assorbente il rilievo che si tratta di reato "indultato, escluso dal cumulo e mai posto in esecuzione"; la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la valutazione circa la impossibilità della collaborazione deve essere operata con riferimento esclusivo ai reati "per i quali è intervenuta condanna ed è stata posta in esecuzione la pena" (sentenze n.ri 36999/2012 e 35621/2013); il reato del capo N) è, peraltro, ormai prescritto;
non potrebbe essere esercitata l'azione penale nei confronti del compartecipe rimasto ignoto;
sicché la collaborazione del ricorrente sarebbe inutile e inesigibile;
inoltre sul rilievo alla unicità della pena inflitta per il reato continuato prevale il criterio della scissione del cumulo giuridico. Prosegue il difensore: il Tribunale di sorveglianza ha omesso di considerare la condotta post delictum del ricorrente, assertivamente "di presa di distanza e di contrasto alle mafie"; le produzioni difensive circa la esclusione della attualità di collegamenti colla criminalità organizzata;
la esibizione delle sentenza di condanna irrevocabili a carico di tutti i compartecipi;
l'ottima condotta intramuraria;
le risultanze della osservazione personologica;
e il grado di rieducazione conseguito, elementi questi rispetto ai quali il rilievo della supposta mancanza di collaborazione deve considerarsi recessivo alla luce della giurisprudenza costituzionale. 2.2 - Col secondo motivo il difensore argomenta che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 57 del 2013, il divieto dell'art. 4 bis dell'Ordinamento penitenziario non deve considerarsi assoluto e, in proposito, reitera le deduzioni in precedenza esposte in ordine al comportamento susseguente al reato e alla condotta intramuraria.
3. - Il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte suprema di cassazione, mediante atto recante la data del 14 maggio 2014, in relazione al secondo motivo di ricorso, ha obiettato: la sentenza del Giudice delle leggi, invocata dal ricorrente, non costituisce "punto di riferimento per lo scrutinio di legittimità delle disposizioni relative alla esecuzione della pena"; la valutazione delle esigenze cautelari interviene in fase nella quale deve essere ancora accertata la colpevolezza;
opera, pertanto, il criterio del contenimento della coercizione secondo il principio del minino sacrificio della libertà personale;
nella fase della esecuzione, invece, la condanna per delitti di particolare allarme, colla correlata presunzione di pericolosità, rende ragionevole la prevalenza della regola della esecuzione della condanna rispetto alla eccezione.
In ordine al primo motivo il Requirente ha osservato ad adiuvandum:
non è fondato il rilievo del giudice a quo circa la continuazione, che concerne piuttosto "la pluralità dei soggetto verso i quali si diressero le condotte delittuose di FF"; ne' merita di essere considerata la supposta creazione di uno stabile legame con GU e gli altri compartecipi, laddove difetta la condanna per alcun reato associativo, anche in forma di concorso esterno;
per il delitto di rivelazione di segreti di ufficio del capo P) è stata compiutamente accertata "la catena di trasmissione delle notizie segrete" (il maresciallo dei Carabinieri RI ha confessato la violazione del dovere di segretezza); non rileva la mancata individuazione del compartecipe intraneo dell'ulteriore analogo delitto del capo N); in quanto il reato non è ostativo;
la relativa pena inflitta è stata condonata "e non è quindi, mai stata messa in esecuzione", conclusivamente la impossibilità della collaborazione deve essere apprezzata con esclusivo riferimento a reati "espunti dal titolo in esecuzione".
4. - Con memoria, recante la data del 22 settembre 2014, il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso, richiamando le osservazioni del Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, prospettando e documentando che il condannato CE IC, compartecipe del capo P), ha ottenuto il riconoscimento della collaborazione impossibile.
5. - Il ricorso non merita accoglimento.
5.1 - La declaratoria della (parziale) illegittimità costituzionale dell'art. 275 c.p.p., comma 3, secondo periodo, come modificato dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, art. 2, comma 1, convertito, con modificazioni, nella l. 23 aprile 2009, n. 38 (nella parte in cui nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure) non dispiega alcun riflesso sul divieto recato dall'art. 4 bis dell'Ordinamento penitenziario in relazione ai delitti pei quale è stata formalmente ritenuta - ovvero, comunque, accertata in fatto - la aggravante a effetto speciale prevista dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203. Innanzi tutto il Giudice delle leggi non ha ritenuto di dover pronunziare, ai sensi dell'ultimo inciso, della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 27, comma 1, veruna consequenziale declaratoria di parziale illegittimità dell'art. 4 bis dell'Ordinamento penitenziario. Nè per l'interprete si dischiude varco di sorta per interpretazioni costituzionalmente orientate della disposizione (siccome nebulosamente postulato dal ricorrente) nel senso della esclusione o della attenuazione del divieto in parola.
Gli è che palesemente diversi sono, per vero, gli assetti disciplinati, rispettivamente, dalla norma del codice di rito e da quella dell'Ordinamento penitenziario, gli ambiti relativi, i criteri e i principi che li informano, i punti di equilibrio dei valori in bilanciamento.
5.2 - In ordine al residuo motivo di ricorso è affatto assorbente il rilievo che il compartecipe intraneo del delitto di rivelazione di segreti di ufficio del capo N) è rimasto tuttora ignoto;
sicché, in proposito, a fronte della postulazione difensiva della impossibilità o della inesigibilità della collaborazione, non è ragionevolmente confutabile la prospettiva, ritenuta dal giudice a quo, della possibilità della collaborazione investigativa da parte del ricorrente anche in considerazione del ruolo, affatto centrale e preminente, rivestito da costui nella compartecipazione delittuosa. 5.3 - Privi di giuridico pregio sono i rilievi del ricorrente sul punto che il delitto in questione non è compreso nel novero di quelli indicati dall'art. 4 bis dell'Ordinamento penitenziario e che la pena inflitta è stata condonata.
La tesi, sostenuta dal difensore, ai fini della determinazione dell'ambito e dell'oggetto collaborazione - del necessario concorso, della duplice condizione (a) che il tema pertinente inerisca a reato per il quale l'instante ha riportato condanna;
e (b) che la relativa sanzione inflitta sia compresa nel provvedimento di esecuzione della pena espianda o in corso di espiazione è destituita di fondamento alcuno.
La giurisprudenza di questa Corte suprema di cassazione è affatto consolidata nella affermazione del principio di diritto secondo il quale "avuto riguardo alla ratio del combinato disposto dagli artt. 4 bis e 58 ter dell'ordinamento penitenziario, quale ricostruibile anche a seguito degli interventi effettuati dalla Corte costituzionale, in particolare con le sentenze nn. 357 del 1994 e 68 del 1995 (con le quali è stata sostanzialmente esclusa l'operatività del divieto di concessione dei benefici penitenziari nel caso di incolpevole impossibilità di efficace collaborazione da parte di soggetti condannati per taluno dei reati previsti dal citato art.
4-bis), (...) deve riguardarsi come legittimo il diniego dei suddetti benefici nel caso di soggetto il quale, essendo stato condannato per più reati, in parte compresi fra quelli ostativi, e trovandosi nell'impossibilità di prestare, con riguardo a questi ultimi, la collaborazione richiesta dalla legge, neghi detta collaborazione anche con riguardo agli altri, per i quali, invece, la stessa sarebbe possibile" (v. ex multis Sez. 1, n. 5606 del 28/10/1996 - dep. 12/11/1996, Liberti, Rv. 205998 e Sez. 1, n. 3176 del 06/05/1997 - dep. 26/06/1997, Battisti, Rv. 207969). Gli arresti di legittimità invocati dal ricorrente (Sez. 1, n. 36999 del 28/06/2012 - dep. 26/09/2012, Rannesi, e Sez. 1, n. 35621 del 20/06/2013 - dep. 27/08/2013, Spada, entrambe non massimate) sono tutt'altro che decisivi nel senso preteso dalla parte. Ai fini della valutazione della collaborazione, al di là degli obiter dieta (non condivisibili), contenuti nelle due pronunce e riportati nel ricorso, la sentenza Rannesi ha statuito soltanto che non devono essere presi in considerazione "i delitti non compresi nelle condanne riportate dall'interessato, sia che si tratti di delitti per i quali il soggetto non è stato nemmeno indagato, sia (...) per quelli per cui è stato assolto o prosciolto", prescrivendo, infine, al giudice del rinvio di attenersi (unicamente) "al principio di diritto per cui l'accertamento dell'impossibilità della collaborazione con la giustizia di cui all'art. 4 bis, comma 1 bis, Ordinamento penitenziario riguarda esclusivamente i delitti per i quali è intervenuta condanna definitiva"; e del pari la sentenza Spada ha annullato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di diniego del riconoscimento della collaborazione impossibile, che era stato operato dal giudice a quo sulla base della considerazione di reati i quali "non furono oggetto delle contestazioni nell'ambito dei procedimenti conclusi dalle sentenze di condanna per le quali il ricorrente sta(va) espiando la pena".
Soccorre, invece, decisivamente - a confutazione della tesi difensiva - la sentenza recentemente depositata (infra indicata), la quale, ribadendo il consolidato principio, ha precisato, esattamente in termini, proprio nel caso del diniego del riconoscimento della collaborazione impossibile, in considerazione dell'omesso contributo investigativo dell'instante in ordine a reato satellite, non ostativo, la cui pena era stata condonata: "ai fini della concessione dei benefici penitenziari, l'accertamento della utile collaborazione, previsto dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 58 ter, non può essere limitato ai delitti ostativi a tale concessione, ma deve venire esteso a tutti i delitti che siano con questi finalisticamente collegati, in quanto l'unicità del reato continuato postula un giudizio globale sulla personalità del condannato e del suo concreto ravvedimento, con riferimento a tutti i fatti e le responsabilità oggetto del processo sfociato nella sentenza definitiva" (Sez. 1, n. 12949 del 03/12/2013 - dep. 19/03/2014, Gallo, Rv. 259544). La sentenza ha convincentemente spiegato che è mal posta la questione della "scindibilità del cumulo giuridico", laddove (come nel caso di specie) la pena in atto espiata è imputabile a delitto ostativo;
e che la collaborazione, in quanto espressione di "ravvedimento ovvero della volontà (...) di emenda", che si estrinseca con le specifiche condotte contemplate dall'art. 58 ter dell'Ordinamento penitenziario, non è - alla evidenza - "frazionabile" se l'instante ha riportato condanna per più reati, alcuni dei quali compresi del "catalogo" previsto dall'art. 4 bis dell'Ordinamento penitenziario e altri no, e tutti esecutivi del medesimo disegno criminoso. La prognosi correlata per l'accesso ai benefici penitenziari "altrimenti preclusi" deve essere, infatti, "necessariamente unitaria". Sicché "l'eventuale impossibilità della collaborazione con riguardo ai (soli) reati ostativi" non esclude la negativa rilevanza della omessa collaborazione per i concorrenti delitti non ostativi e comporta il diniego del riconoscimento della collaborazione impossibile.
5.4 - Nella specie, peraltro, con riferimento al succitato delitto del capo N) che ha pacificamente formato oggetto del giudicato di condanna, il Pubblico Ministero - è appena il caso di precisare ad abundantiam - ha incluso pena relativa nell'originario ordine di esecuzione, incoata il 22 gennaio 2011 (secondo quanto si evince dalla ordinanza impugnata in carenza di specifica confutazione difensiva), mentre il condono è stato applicato, successivamente, il 24 giugno 2011.
5.5 - Il decorso del termine di prescrizione del delitto in parola è irrilevante.
Al di là della considerazione della possibilità della rinunzia alla prescrizione, ai sensi dell'art. 157 c.p., comma 7, da parte del compartecipe o dei compartecipi, allo stato ignoti, una volta che la loro identità sia stata rivelata dal ricorrente, la legge non richiede, ai fini della collaborazione il concorso della condizione negativa che non sia scaduto il termine della prescrizione. E sufficiente che l'interessato aiuti concretamente la polizia giudiziaria o l'autorità giudiziaria "nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per la individuazione (...) degli autori dei reati" a prescindere dagli sviluppi e dagli esiti processuali delle rivelazioni.
5.6 - Del pari irrilevanti - una volta esclusi la impossibilità della collaborazione e la conseguente rimozione del divieto dell'art. 4 bis dell'Ordinamento penitenziario - sono gli ulteriori rilievi, deduzioni e censure del ricorrente.
5.7 - Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2014