Sentenza 9 aprile 2001
Massime • 1
Dall'art. 10, comma primo, della legge n. 196 del 1997 si desume che la legge stessa - e, in particolare gli artt.1 - 11 di essa in materia di lavoro interinale - non hanno abolito il divieto di interposizione fittizia di manodopera previsto dalla legge n. 1369 del 1960. L'espressa previsione (contenuta nella citata disposizione) secondo cui: "continua a trovare applicazione la legge 23 ottobre 1960, n. 1369" altro non significa, infatti, se non che il suddetto divieto continua a trovare applicazione nei confronti dell'impresa utilizzatrice che ricorra alla fornitura di prestatori di lavoro dipendente da parte di soggetti diversi da quelli cui all'art. 2 della stessa legge n. 196 del 1997 ovvero che violi le disposizioni di cui al precedente art.1, commi secondo, terzo, quarto e quinto (che stabiliscono i casi in cui è consentita o vietata la fornitura di lavoro temporaneo e dettano la disciplina rispettivamente applicabile al contratto di fornitura di lavoro temporaneo - intercorrente tra impresa fornitrice e impresa utilizzatrice - e al contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, intercorrente fra l'impresa fornitrice e il lavoratore). Va, inoltre, precisato che l'espresso rinvio alla legge n. 1369 del 1960 contenuto nella disposizione in argomento vale anche come limite dell'applicabilità delle sanzioni civili e penali previste dalla legge n. 1369 del 1960: esse non si applicano in tutti i casi di violazione delle regole dettate dalla legge del 1997, ma solo nelle ipotesi previste dal medesimo art. 10 (sicché ne sono escluse, per esempio, sia le violazioni all'art. 1, comma sesto - che espressamente sanziona con la nullità le clausole limitative della possibilità per l'impresa utilizzatrice di assumere il lavoratore al termine del contratto - sia la violazione dell'obbligo di invio di copia del contratto di fornitura di lavoro temporaneo alla Direzione provinciale del lavoro, per la quale l'art. 1, comma settimo, non prevede alcuna sanzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2001, n. 5232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5232 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CTA - CENTRO TURISTICO A.C.L.I., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Arch. Arrigo Dalfovo, giusta delibera del Coordinamento Provinciale del CTA del 29 dicembre 1997, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9, presso l'avv. Prof. Mattia Persiani, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente all'avv. Paolo Rosa del Foro di Trento;
- ricorrente -
contro
INPS, Istituto Nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Prof. Ing. Giovanni Billia, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avv. Paolo Marchini e Fabio Fonzo, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale -
avverso la sentenza del Tribunale di Trento del 19/31 marzo 1998, n. 14 del 1998, RGAC 86 del 1997, cron. 67. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 febbraio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Camillo Filadoro;
Udito l'avv. Silvano Piccininno;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 19/31 marzo 1998, il Tribunale di Trento rigettava l'appello proposto dal Centro Turistico dell'ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani - avverso la decisione del locale Pretore che aveva confermato il decreto ingiuntivo reso dallo stesso Pretore e relativo al pagamento di contributi previdenziali per alcune dipendenti assunte dalla Cooperativa Mondo del lavoro, ma utilizzate direttamente dal Centro Turistico delle CL (per le quali veniva riconosciuta l'esistenza di una interposizione fittizia di manodopera, con conseguente applicazione dell'art. 1 della legge n. 1369 del 1960). Dopo aver richiamato la funzione e gli scopi di una società cooperativa, il Tribunale ricordava che una precisa clausola statutaria obbligava la cooperativa Mondo del lavoro a prestarsi per ogni attività di supporto alle CL.
I giudici di appello osservavano che, nel caso di specie, si era trattato di una prestazione di servizi nella forma di messa a disposizione gratuita di manodopera, che era stata assunta con contratto di formazione proprio per le necessità permanenti del Centro Turistico delle CL.
Il ruolo della Cooperativa, in questa vicenda, era stato puramente formale, ed era servito solo per consentire una assunzione con contratto di formazione e lavoro (con conseguenti agevolazioni contributive) all'epoca vietata agli enti di patronato ed ai sindacati.
Il Tribunale escludeva che nel caso di specie potesse parlarsi di un semplice distacco di queste lavoratrici. L'interesse del distaccante non era stato, infatti, di natura temporanea (neppure nel senso più lato comunemente accettato dalla giurisprudenza di questa Corte), ne' occasionato da ragioni di strategia transitorie.
Avverso tale decisione, il Centro Turistico delle CL propone ricorso per cassazione sorretto da tre distinti motivi. Resiste l'INPS con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale autonomo e condizionato, cui resiste il CTA con controricorso, illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve innanzitutto disporsi la riunione dei due ricorsi, proposti entrambi contro la medesima decisione (art. 335 codice di procedura civile). Con il primo motivo del ricorso principale, il Centro Turistico delle CL denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile). Una volta accertato l'interesse della Cooperativa al distacco (in quanto perfettamente corrispondente agli scopi sociali: art. 2 Statuto), il Tribunale avrebbe dovuto concludere per la piena legittimità dello stesso.
I giudici di appello non avevano neppure tenuto conto della circostanza gli accordi per le assunzioni delle lavoratrici in questione erano stati presi da una persona, il EP, che era membro della presidenza provinciale dell'associazione CL, e contemporaneamente membro del consiglio di amministrazione della cooperativa Mondo del lavoro. Doveva pertanto presumersi che egli avesse agito anche in nome e per conto della cooperativa. Secondo il ricorrente, i giudici di appello non avevano tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte in materia di distacco di personale.
La circostanza, infine, che le CL di Trento in generale ed, in particolare, il Centro Turistico CL non potessero procedere, in quel momento, ad assunzioni di personale non poteva avere alcun rilievo. Infatti, la Cooperativa Mondo del lavoro era stata costituita ben prima che si ravvisasse la necessità di potenziare i servizi offerti dal movimento CL e non vi era alcun intento di risparmiare sui contributi previdenziali, approfittando delle agevolazioni concesse per i contratti di formazione e lavoro. Ben prima che fosse notificato il verbale ispettivo del 30 maggio 1995, comunque, la Cooperativa aveva provveduto, sia pure a scopo cautelativo, ad effettuare la procedura di condono. Con il secondo motivo, il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, primo e terzo comma, della legge n. 1369 del 1960, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 codice civile, in relazione all'art. 1, primo e terzo comma, della legge n. 1369 del 1960, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile). Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe del tutto carente di motivazione nella parte in cui ha ritenuto di poter ravvisare nel caso di specie una fattispecie di interposizione vietata di manodopera, anziché un semplice distacco. Il Tribunale di Trento non avrebbe tenuto in alcun conto la giurisprudenza di questa Corte in tema di distacco e soprattutto non avrebbe considerato la circostanza che tutti gli oneri relativi al personale in distacco (retribuzioni, contribuzioni ecc.) erano stati sempre assunti e sostenuti esclusivamente dalla Cooperativa, senza che il Centro Turistico CL avesse mai provveduto al rimborso o alla corresponsione di un qualsiasi corrispettivo. Tra l'altro l'immobile ove sono ubicati gli uffici era - secondo quanto dichiarato dal teste EP - di proprietà della cooperativa. Donde l'inoperatività dei criteri di presunzione indicati dal comma terzo dell'art. 1 della legge n. 1369 del 1960. Con il terzo ed ultimo motivo, il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, ultimo comma, della legge n. 1369 del 1960, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile). La sentenza impugnata, secondo il ricorrente, doveva essere riformata perché aveva, del tutto immotivatamente, negato ogni rilievo alla circostanza che la cooperativa avesse sempre assicurato ai propri dipendenti lo stesso trattamento applicato ai dipendenti del centro turistico CL.
Nessun danno (così sembra doversi interpretare il punto 2 del terzo motivo di ricorso) avevano, di fatto, subito le lavoratrici della Cooperativa Mondo del lavoro.
Tale circostanza, unitamente all'assenza di qualsiasi corrispettivo da parte del Centro Turistico CL, confermava che il distacco di personale non era stato mosso da alcun intento fraudolento. La ratio della legge del 1960, invece, è stata individuata dalla giurisprudenza di questa Corte nella opportunità di evitare che, attraverso l'interposizione fittizia di imprese e la costituzione di appalti di mere prestazioni di manodopera, l'imprenditore appaltante sfugga agli obblighi economici, assicurativi e previdenziali posti dal legislatore a tutela del lavoratore.
Secondo il ricorrente, inoltre, la recente introduzione del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo (art. 1 della legge 24 giugno 1997 n. 196) consentirebbe di ritenere superato il divieto di utilizzazione di manodopera fornita da terzi, almeno dei limiti indicati dalla stessa norma.
I tre motivi, da esaminare congiuntamente, perché connessi tra di loro, non sono fondati.
Con una operazione del tutto legittima, i giudici di appello hanno rinviato all'ampia motivazione contenuta nella decisione di primo grado, dando tuttavia conto e confutando, una per una, tutte le censure formulate dalla difesa del Centro Turistico CL. Il primo giudice aveva esaminato la fattispecie di cui è causa in relazione alle ipotesi di interposizione vietate dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960.
All'art. 1, primo comma, della legge n. 1369 del 1960 si prevede il divieto di affidare "in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono". Questa Corte, con orientamento da ritenere consolidato, ha affermato che il legislatore non ha adottato una precisa formulazione giuridica, ricorrendo invece alla terminologia dei contratti tipici più frequentemente utilizzati per mascherare l'interposizione. In questo senso, può dirsi che il richiamo contenuto nel primo comma dell'art. 1 alle figure dell'appalto o subappalto è meramente descrittivo ed esemplificativo, poiché subito dopo lo stesso articolo, nello stesso comma, considera illecita qualsiasi altra forma attraverso la quale è possibile realizzare una situazione interpositoria, aggiungendo poi che è del tutto irrilevante la natura dell'opera o del servizio gestito dall'imprenditore appaltante, in relazione alla quale le prestazioni di lavoro sono richieste ed utilizzate.
In pratica, secondo i principi generali propri del diritto del lavoro, è del tutto inutile ricorrere ad artifici o a contratti tipici diversi da quelli indicati specificamente dal primo comma dell'art. 1 per eludere il divieto legale.
Infatti, sia l'appalto di servizi - che sottolinea l'importanza del risultato finale - che il contratto di somministrazione, il quale comporta per somministrante l'obbligo di eseguire determinate prestazioni periodiche e continuative, che qualsiasi altra figura contrattuale (come appunto quella dedotta dal Centro Turistico CL ricorrente), possono ricadere tutte nel più generale divieto della legge 1369 del 1960, quando manchi una vera e propria organizzazione aziendale dell'appaltatore e cioè quando quest'ultimo, in pratica, si limiti a porre a disposizione dell'appaltante energie lavorative, senza adeguata struttura organizzativa e senza alcun rischio. Ciò non equivale a dire che l'appaltatore non è - più in generale - un imprenditore, ma solo che questi non lo è con riferimento a quello specifico contratto, perché non sopporta alcun rischio di impresa (e quindi il contratto è fittizio).
Del tutto irrilevante, in questa prospettiva, appare la circostanza che l'appaltante - in ipotesi - non versi alcun compenso all'appaltatore per le prestazioni lavorative effettuate dal personale formalmente dipendente da quest'ultimo. Ovviamente, non si può desumere alcuna indicazione circa la fittizietà dell'appalto sulla base solo della circostanza che i lavori appaltati non siano specialistici e rientrino invece nella normale attività dell'impresa appaltante.
La legge, infatti, all'art. 1 non pone alcun divieto, ne' implicito nè esplicito, di appaltare o subappaltare singole fasi del ciclo produttivo aziendale normale, ne' ha istituito in proposito alcuna presunzione di interposizione fittizia, come invece prevede espressamente il terzo comma, per il caso di fornitura all'appaltatore da parte del committente di capitali, macchine ed attrezzature.
Occorrerà, in pratica, procedere di volta in volta ad una dettagliata analisi di tutti gli elementi che caratterizzano il rapporto instaurato tra le parti, allo scopo di accertare in concreto se l'impresa appaltatrice operi concretamente in condizioni di reale autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'altra impresa committente o meglio, in altre parole, se essa abbia una gestione a proprio rischio in relazione alla specifica opera o servizio affidatole.
Il problema si riduce quindi nell'individuare i criteri da seguire per l'accertamento del requisito della gestione a proprio rischio da parte dell'appaltatore.
Nel primo comma dell'art. 1, il legislatore ha previsto il caso dell'imprenditore che trasferisce su di un interpositore il rischio dell'impresa, trattenendo per sè i vantaggi;
con la disposizione di cui al terzo comma dello stesso articolo, invece, ha inteso impedire che un committente - imprenditore o meno - "costruisca" fittiziamente un imprenditore apparente, cui appaltare dei lavori, onde non assumere direttamente i rischi di impresa.
Non ricorrendo alcuna delle presunzioni di cui all'art. 1 commi 2 e 3 - occorre sostituire ad una valutazione legale tipicamente predeterminata (come, ad esempio, quella di cui al terzo comma dell'art. 1) un'altra valutazione, diretta a verificare, in relazione a tutta una serie di elementi che caratterizzano il vero contratto di appalto, se quello posto in essere dalle parti sia veramente tale, con la precisazione - necessaria - che il divieto di interposizione opera anche in mancanza di un intento fraudolento o simulatorio tra le parti (Cass. 4 luglio 1996 n. 6092). Il criterio interpretativo fondamentale è costituito, in ogni caso, dall'accertamento dell'esistenza in capo all'appaltatore del rischio economico di impresa.
Si tratterà di valutare, di volta in volta, se costui sia provvisto di una propria organizzazione di impresa (con riferimento a quello specifico lavoro o contratto) se si sia impegnato a fornire all'appaltante una opera o servizio determinato, affrontando l'alea economica insita in ogni attività produttiva veramente autonoma, se infine i lavoratori impiegati per il raggiungimento di tali risultati siano effettivamente da lui diretti ed agiscano realmente alle sue dipendenze e nel di lui interesse.
Orbene, con riferimento al caso di specie, è stato accertato che sia la Guerra che la Galbero, assunte dalla Cooperativa, furono subito avviate a prestare la loro attività per il Centro Turistico CL, occupandosi dell'organizzazione, promozione e vendita di viaggi turistici e che, nel loro caso, "la prestazione di energia lavorativa.. rivestiva un ruolo assorbente rispetto alla predisposizione dei mezzi di lavoro più propriamente tecnici e meccanici" (e quindi rispetto all'appartenenza delle macchine e delle attrezzature di cui all'art. 1 comma 3 della legge del 1960). Con accertamento insindacabile in questa sede, in quanto esente da vizi logici ed errori giuridici, il Pretore ha concluso che la Cooperativa Mondo del lavoro ha agito come una sorta di "velo fittizio", sotto il quale mascherare l'elusione della disciplina in tema di assunzione con contratto di formazione e lavoro (vietata agli enti di patronato ed ai sindacati, prima che con l'art. 16, primo comma, della legge n. 451 del 1994, fosse consentita l'assunzione con tale tipo di contratto anche da parte delle associazioni "non profit").
La decisione del Pretore è stata integralmente richiamata e fatta propria dal Tribunale, anche nella parte in cui il primo giudice aveva osservato che se realmente l'assunzione delle due lavoratrici era stata finalizzata a sopperire alle esigenze delle ACLI, con totale onere a carico della Cooperativa, degli oneri contributivi e retributivi, non si comprende come mai tale finalità non sia più stata perseguita una volta terminato, nei confronti di entrambe le lavoratrici, il periodo di formazione contrattualmente previsto. Sulla base di tali premesse, il primo giudice aveva concluso che vi era stato evidentemente un accordo in frode alla legge, posto in essere per aggirare il divieto, allora esistente, di avvalersi dei benefici connessi alla stipulazione dei contratti di formazione e lavoro per gli enti di patronato.
Appare pertanto circostanza del tutto irrilevante che, nel caso di specie, i costi di questo personale fossero sostenuti direttamente dalla Cooperativa. La illiceità del meccanismo interpositorio posto in essere dalle parti - secondo i giudici di merito - emerge anche a voler tenere conto dei vincoli assai stretti esistenti tra la Cooperativa ed il Centro Turistico, risultante sia dallo Statuto della Cooperativa che dalla commistione di cariche in capo agli stessi soggetti. Il primo giudice ha richiamato sul punto la giurisprudenza di questa Corte, la quale in caso di collegamento economico-funzionale tra imprese non esclude che possa esservi interposizione fittizia nel rapporto e nelle prestazioni di lavoro, allorché, al fine di eludere i precetti della normativa in materia di lavoro, una società madre o principale utilizzi le prestazioni di lavoro di personale solo formalmente dipendente da società da essa controllate (Cass. 9 novembre 1992 n. 12053). Per quanto riguarda l'ipotesi di una eventuale abrogazione dell'intera normativa dettata dalla legge n. 1369 del 1960 per incompatibilità con le nuove disposizioni dettate dalla legge n. 196 del 1997 (ed in particolare dagli articoli dall'1 all'11 in materia di lavoro interinale), è appena il caso di richiamare il contenuto dell'art. 10 della legge n. 196 del 1997, il quale stabilisce - tra l'altro - al comma 1 che continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 1369 del 1960, ed in particolare quelle di cui all'art. 1, le quali vietano di dare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. La fornitura di manodopera temporanea (prevista ed autorizzata alle condizioni di cui alla legge del 1997), in altre parole, costituisce per definizione la fattispecie vietata dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, le cui disposizioni ritornano in vigore nei casi indicati nell'art. 10 della legge in commento.
Il Collegio non ignora che da parte di alcuni Autori è stata affermata l'abrogazione del divieto di interposizione di manodopera, previsto dalla legge del 1960, a seguito dell'introduzione del nuovo istituto del lavoro temporaneo.
Tale tesi non è, tuttavia, condivisibile, in ragione della esplicita previsione dell'art. 10 comma 1 della legge del 1997, secondo il quale "continua a trovare applicazione la legge 23 ottobre 1960 n. 1369" nei confronti dell'impresa utilizzatrice che ricorra alla fornitura di prestatori di lavoro dipendente da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2, ovvero che violi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4 della legge (che stabiliscono i casi in cui è consentita o vietata la fornitura di lavoro temporaneo) e comma 5 (che pone l'obbligo della forma scritta per il contratto di fornitura di lavoro temporaneo - che è quello che lega l'impresa fornitrice e quella utilizzatrice - stabilendone anche gli elementi necessari: numero dei lavoratori richiesti;
loro mansioni e inquadramento;
luogo, orario e trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
assunzione da parte dell'impresa fornitrice dell'obbligazione di pagare le retribuzioni e versare i contributi previdenziali;
assunzione dell'obbligo della impresa fornitrice di comunicare i trattamenti retributivi e previdenziali sostenuti;
assunzione dell'obbligo della impresa utilizzatrice di rimborsare gli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti, e di loro versamento diretto, in caso di inadempimento da parte della fornitrice;
data di inizio e termine del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo - che è quello che lega l'impresa fornitrice al lavoratore temporaneo -; estremi della autorizzazione rilasciata alla impresa fornitrice).
È da precisare, piuttosto, che le sanzioni di ordine civile e penale (artt. 2, in relazione all'art. 1, della legge n. 1369 del 1960) non si applicano in tutti i casi di violazione delle regole dettate dalla legge del 1997, ma solo nelle ipotesi previste dall'art. 10. Per quanto riguarda, ad esempio, le clausole limitative della possibilità per l'impresa utilizzatrice di assumere il lavoratore al termine del contratto, l'art. 1 comma 6 della legge del 1997 ne prevede espressamente la nullità, escludendo così qualsiasi conseguenza ulteriore di carattere civile o penale. Parimenti, l'obbligo di invio di copia del contratto di fornitura alla Direzione provinciale del lavoro (art. 1, comma 7) è privo di qualsiasi sanzione a carico dell'impresa fornitrice. Anche sotto tale profilo, pertanto, il ricorso principale non è fondato e deve essere rigettato.
Deve dichiararsi assorbito il ricorso incidentale espressamente qualificato come condizionato (con il quale si deduce l'inammissibilità del ricorso a seguito di presentazione di domanda di condono previdenziale da parte del CTA).
Quanto al ricorso incidentale autonomo, proposto dall'INPS, relativo al regolamento delle spese disposto dal giudice di appello, lo stesso deve essere rigettato.
Costituisce, infatti, giurisprudenza consolidata di questa Corte che "in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della Corte di Cassazione è limitato alla violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, pertanto esula da tale sindacato e rientra, invece, nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione dell'opportunità della compensazione, totale o parziale, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella di concorso di altri giusti motivi" (Cass. 20 maggio 1983 n. 3507). Nel caso di specie, i giudici di appello avevano invocato l'esistenza di giusti motivi ai fini della compensazione delle spese di causa, richiamando anche la decisione dello stesso Tribunale del 9 ottobre 1997, nota alle parti e dalle stesse ampiamente citata. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese anche di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e quello incidentale autonomo, assorbito il ricorso incidentale condizionato. Compensa le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2001