Cass. civ., sez. I, sentenza 02/04/2003, n. 5065
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Sentenza 2 aprile 2003

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In tema di aiuti comunitari alla produzione di olio di oliva, in base alla normativa comunitaria che regola la formazione dello schedario oleicolo italiano tenuto dall'A.I.M.A. (Regolamenti CEE nn. 154 del 1975, 2276 del 1979 e 586 del 1988) ed a quella che detta le norme generali relative all'aiuto anzidetto (Regolamento CEE n. 2261 del 1984, art. 3), deve escludersi che, nel contesto della complessiva e sostanziale corrispondenza dei dati di base dello schedario oleicolo con quelli dichiarati dal produttore, il solo, incolpevole errore, da parte di quest'ultimo, nell'indicazione del numero identificativo della particella catastale del fondo interessato all'aiuto determini la decadenza del produttore stesso dal diritto ad ottenerlo, ovvero il legittimo rifiuto a corrisponderlo da parte dell'A.I.M.A. (nella fattispecie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza del giudice di pace, il quale - pronunciando secondo equità - aveva affermato il diritto del produttore all'aiuto comunitario, in quanto la differenza del numero identificativo della particella catastale del fondo era stata determinata dalla sua ridenominazione d'ufficio, all'insaputa del proprietario).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 02/04/2003, n. 5065
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5065
    Data del deposito : 2 aprile 2003

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