Sentenza 2 aprile 2003
Massime • 1
In tema di aiuti comunitari alla produzione di olio di oliva, in base alla normativa comunitaria che regola la formazione dello schedario oleicolo italiano tenuto dall'A.I.M.A. (Regolamenti CEE nn. 154 del 1975, 2276 del 1979 e 586 del 1988) ed a quella che detta le norme generali relative all'aiuto anzidetto (Regolamento CEE n. 2261 del 1984, art. 3), deve escludersi che, nel contesto della complessiva e sostanziale corrispondenza dei dati di base dello schedario oleicolo con quelli dichiarati dal produttore, il solo, incolpevole errore, da parte di quest'ultimo, nell'indicazione del numero identificativo della particella catastale del fondo interessato all'aiuto determini la decadenza del produttore stesso dal diritto ad ottenerlo, ovvero il legittimo rifiuto a corrisponderlo da parte dell'A.I.M.A. (nella fattispecie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza del giudice di pace, il quale - pronunciando secondo equità - aveva affermato il diritto del produttore all'aiuto comunitario, in quanto la differenza del numero identificativo della particella catastale del fondo era stata determinata dalla sua ridenominazione d'ufficio, all'insaputa del proprietario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/04/2003, n. 5065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5065 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe V. A. - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.I.M.A. AZIENDA INTERVENTI MERCATO AGRICOLO IN LIQUIDAZIONE in persona del Commissario liquidatore pro tempore, A.G.E.A. AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
AP UC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LIBERIANA 17, presso l'avvocato PASQUALE PAPA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANFRANCO TARANTINO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 38/00 del Giudice di pace di BARI, depositata il 17/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/2002 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con citazione del 18 maggio 1999, LU PU convenne dinanzi al Giudice di Pace di Bari l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), chiedendo che quest'ultima venisse condannata a pagarle la somma di L. 897.590, a titolo di aiuto comunitario per la produzione di olio di oliva relativo alla campagna agricola 1997/1998.
L'attrice deduceva che era proprietaria di un fondo agricolo, sito in Andria ed identificato nel catasto al Foglio 131, particella 648 di Ha. 0.22.28, su cui insistevano 53 piante di ulivo, e particella 652 di Ha. 0.33.90, su cui c'erano 62 piante, per un totale di 115 piante di ulivo;
che aveva presentato, relativamente alla produzione di ql.
5.85 di olio nell'annata 1997/1998, regolare domanda di aiuto alla produzione;
che l'Aima, pur avendo riconosciuto il suo diritto, aveva trattenuto l'importo di L. 897.590 a titolo di recupero di somme corrisposte per la campagna 1994/1995, in ragione del fatto che era stata riscontrata una discordanza nei dati identificativi del fondo rispetto a quelli risultanti dallo Schedario oleicolo italiano;
e che tale recupero doveva considerarsi illegittimamente effettuato, in quanto la predetta discordanza era stata determinata dalla ridenominazione catastale delle originarie particene "124 sub" e "125 sub" quali "648" e "652", era stata chiarita in seguito all'incontro con i rappresentanti dell'Alma in data 9 giugno 1998 ed era stata eliminata mediante rettifica dei dati esistenti presso lo Schedario.
L'Azienda convenuta, costituitasi con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, nel chiedere la reiezione della domanda e nel produrre documentazione, precisò che, sulla base del regolamento CEE n. 586/88 e della circolare A.I.M.A. n. 442/96, la non esatta corrispondenza dei dati denunciati con quelli risultanti dallo schedario oleicolo determinava l'esclusione dall'aiuto e che la normativa richiamata prevedeva la facoltà del produttore di richiedere la verifica della propria consistenza aziendale in ipotesi di accertata discordanza: facoltà, questa, di cui l'attrice non si era avvalsa;
con la conseguente, piena legittimità del disposto recupero.
1.2 Il Giudice adito, con sentenza n. 38/2000 del 17 gennaio 2000, accolse la domanda, condannando l'Azienda al pagamento della somma di L. 897.590 oltre gli interessi fino al soddisfo.
In particolare, il Giudice ha così, tra l'altro, testualmente motivato: "....Dalla documentazione esibita in atti è emersa la ridenominazione delle particelle relative sempre allo stesso fondo e con lo stesso numero di piante, ridenominazione cui, ovviamente la PU rimase estranea, trattandosi di attività posta in essere dal NCEU successivamente alla denuncia di coltivazione, che, stando alla scheda delle prestazioni erogate, esibita in atti, risale al 1990. Sulla base di essa venne regolarmente corrisposto alla PU l'aiuto alla produzione per gli anni successivi, finché nella campagna 1994/95, essendo emersa la discordanza sulle particene, si determinò la necessità di una correzione attuata attraverso la procedura prevista dalla normativa CEE e dalla circolare emanata dall'A.I.M.A. per la sistemazione dei dati in possesso dello schedario oleicolo da essa gestito. D'altronde che i dati forniti dal produttore attraverso l'Associazione di categoria fossero corretti è dimostrato dal fatto che la localizzazione dei fondi, il numero di foglio e quello delle piante, accertati a seguito dell'incontro in contraddittorio del 9.6.1998, risultarono perfettamente coincidenti. Il problema che ha dato origine alla odierna controversia è sorto dalla interpretazione della circolare N. 442/96 che disciplina la procedura di verifica dei dati contenuti nello schedario oleicolo, laddove stabilisce che "le variazioni apportate dietro presentazione di documenti giustificativi idonei, catastali ecc., non avranno valore dichiarativo, ma solo di acquisizione tecnica da parte dello schedario e del produttore e non avranno valore per la concessione dell'aiuto per la campagna 1994/95". A prescindere dalla legittimità di tale disposizione, si osserva che la circolare in oggetto si riferisce indubbiamente ad una errata o falsa indicazione di dati da parte del produttore, cui si offre la possibilità di rettificarli attraverso la verifica: nel caso de quo, viceversa, si è trattato di una discordanza originata da un soggetto estraneo - il NCEU - al rapporto tra attrice e convenuta e di cui la PU venne a conoscenza solo a seguito della verifica disposta dall'A.I.M.A., non essendo previsto che il cambio di denominazione di particene catastali venga effettuato in contraddittorio con il proprietario interessato. Stando così le cose, questi conserva il suo diritto alla prestazione comunitaria, non essendo a lui addebitabile la discordanza riscontrata, che, comunque, non incide sull'esistenza del diritto all'aiuto e, quindi, sul corretto funzionamento del regime comunitario....".
1.3 Avverso tale sentenza l'A.I.M.A. in liquidazione e, quindi, l'A.G.E.A. (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo un unico, articolato motivo di censura.
Resiste, con controricorso, LU PU.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 Con l'unico motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 n. 2 del regolamento CEE 22.09.1966 n. 136/1966; degli artt. 2 e 3 del regolamento CEE 17.07.1984 n. 2261;
dell'art. 14 del regolamento CEE 27.11.1990 n. 3500, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. ed al regolamento CEE n. 586/88"), la ricorrente critica la sentenza impugnata e - dopo aver illustrato la disciplina comunitaria e di attuazione nazionale che regola l'aiuto alla produzione dell'olio di oliva - sostiene che l'intimata, non avendo pacificamente provveduto, con riferimento alla campagna 1994/1995, alla previa denuncia di variazione dei dati catastali del proprio fondo, sarebbe decaduta, in base alla disciplina stessa, dal diritto all'aiuto.
2.2 Il difensore dell'intimata eccepisce, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso sotto diversi profili: a)- in quanto il motivo di censura non indicherebbe in modo specifico quale sia la norma che sarebbe stata violata dal Giudice a quo e quale quella, in ipotesi, violata dalla controricorrente;
b)- in quanto il motivo stesso prospetterebbe nuove questioni di diritto, mai prima affrontate ed involgenti necessariamente accertamenti o apprezzamenti di fatti preclusi in sede di giudizio di legittimità. Ambedue le eccezioni sono infondate.
La prima, perché - alla luce dell'orientamento di questa Corte (cfr., da ultima, sent. n. 9652 del 2001, pronunciata a s.u.), integralmente condiviso dal Collegio, secondo cui il ricorso per Cassazione è ammissibile anche se non indica gli articoli di legge che si assumono violati, purché, nel chiedere la cassazione per il motivo di violazione di norme di diritto, il ricorrente indichi per quale aspetto la decisione è in contrasto con una norma di legge e avrebbe perciò potuto essere diversa, spettando poi alla Corte di verificare la conformità della decisione della questione alla norma che avrebbe dovuto esservi applicata - dall'esame complessivo del ricorso, nonostante l'indicazione, nella rubrica, di numerosi regolamenti comunitari, emerge con chiarezza la norma che si assume prevalentemente e specificamente violata dal comportamento della controricorrente (per omessa, tempestiva denuncia all'A.I.M.A. della variazione di denominazione delle particene catastali) e mal applicata dal Giudice a quo, vale a dire il Regolamento CEE 586/88,. La seconda, perché - pacifica la predetta, concreta fattispecie e, quindi, esclusa la necessità di ulteriori accertamenti di fatto - la questione posta all'esame di questa Corte è di puro diritto: e cioè, se la stessa, implichi, o non, sulla base delle norme comunitarie ritenute violate e/o falsamente applicate, la legittimità della decadenza dal diritto all'aiuto, ovvero il legittimo rifiuto di esso da parte dell'A.I.M.A.
2.3 Sempre in via preliminare, deve affermarsi che il ricorso è ammissibile anche sotto un ulteriore profilo esaminabile d'ufficio. Infatti - tenuto conto che la sentenza impugnata è stata pronunciata dal Giudice di pace "secondo equità" ai sensi dell'art. 113 comma 2^ cod.proc.civ., in ragione del valore della relativa causa (cfr., supra, n. 1.1) - è noto che, sul tema del giudizio di equità del giudice di pace e dei limiti del ricorso per Cassazione avverso la relativa sentenza, esiste un "diritto vivente" (cfr. Cass., a s.u., nn. 716 del 1999 e 8223 del 2002), integralmente condiviso dal Collegio, secondo cui, tra l'altro, a seguito della nuova formulazione dell'art. 313 comma 2^ cod.proc.civ., il giudice di pace, quando pronuncia in controversie di valore non superiore ai due milioni di lire (quale quella di specie), non deve procedere alla individuazione della norma di diritto sostanziale astrattamente applicabile alla fattispecie, ne' è tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, essendo tenuto soltanto all'osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie), nonché, a norma dell'art. 311 cod.proc.civ., di quelle processuali e di quelle sostanziali, cui le norme processuali facciano rinvio. Orbene, nella specie, l'Azienda ricorrente lamenta proprio la violazione diretta, da parte del Giudice a quo, dei regolamenti comunitari che disciplinano gli aiuti della Comunità alla produzione dell'olio di oliva;
sicché, trattandosi di norme comunitarie immediatamente applicabili in ciascuno degli Stati membri - in materia, peraltro, esclusivamente disciplinata dal diritto comunitario - non può esservi dubbio sulla ammissibilità del ricorso sotto il profilo ora esaminato.
2.4 Come emerge chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata, dianzi integralmente riprodotta (cfr., supra, n. 1.2), nonché dal ricorso, l'aiuto comunitario corrisposto alla PU per la campagna 1994/1995 è stato revocato (mediante compensazione con l'aiuto corrisposto per la campagna 1997/ 1998), in quanto la numerazione catastale delle particene, identificante i terreni di proprietà dell'odierna intimata (nn. 648 e 652), non corrispondeva, con riferimento alla campagna 1994/1995, alla numerazione catastale risultante dallo Schedario oleicolo italiano tenuto dall'A.I.M.A.
(rispettivamente, nn. 124 sub e 125 sub), ed in quanto la stessa PU non si era tempestivamente attivata, in conformità alla disciplina comunitaria, nel chiedere la verifica e l'eventuale correzione della discordanza.
A fronte di tale contestazione, il Giudice a quo: a)- ha affermato che "....dalla documentazione esibita in atti è emersa la ridenominazione delle particelle relative sempre allo stesso fondo e con lo stesso numero di piante, ridenominazione cui, ovviamente la PU rimase estranea, trattandosi di attività posta in essere dal NCEU successivamente alla denuncia di coltivazione, che, stando alla scheda delle prestazioni erogate, esibita in atti, risale al 1990"; b) - ha rilevato, altresì, che "d'altronde, che i dati forniti dal produttore attraverso l'Associazione di categoria fossero corretti è dimostrato dal fatto che la localizzazione dei fondi, il numero di foglio e quello delle piante, accertati a seguito dell'incontro in contraddittorio del 9.6.1998, risultarono perfettamente coincidenti"; c)- nell'interpretare la circolare dell'A.I.M.A. n. 442/96, ha osservato che "a prescindere dalla legittimità di tale disposizione, si osserva che la circolare in oggetto si riferisce indubbiamente ad una errata o falsa indicazione di dati da parte del produttore, cui si offre la possibilità di rettificarli attraverso la verifica: nel caso de quo, viceversa, si è trattato di una discordanza originata da un soggetto estraneo - il NCEU - al rapporto tra attrice e convenuta e di cui la PU venne a conoscenza solo a seguito della verifica disposta dall'A.I.M.A., non essendo previsto che il cambio di denominazione di particelle catastali venga effettuato in contraddittorio con il proprietario interessato"; d) - ed ha concluso che "stando così le cose, questi conserva il suo diritto alla prestazione comunitaria, non essendo a lui addebitatile la discordanza riscontrata, che, comunque, non incide sull'esistenza del diritto all'aiuto e, quindi, sul corretto funzionamento del regime comunitario".
In definitiva, il Giudice di pace di Bari ha accertato che il cambio di denominazione numerica delle particelle catastali, identificanti i terreni di proprietà della PU, è stato meramente formale, in quanto identici a quelli denunciati nello Schedario oleicolo italiano - per localizzazione, coltura e consistenza (numero di piante d'ulivo) - sono rimasti i fondi ridenominati;
che la ridenominazione è stata effettuata "d'ufficio" dal N.C.E.U., all'insaputa della PU, sicché a quest'ultima non può essere addebitata, non che la discordanza, nemmeno il mancato assolvimento dell'obbligo di chiederne tempestivamente la verifica e/o l'eventuale correzione;
e che, in ogni caso, la discordanza "non incide sull'esistenza del diritto all'aiuto e, quindi, sul corretto funzionamento del regime comunitario".
Siffatti accertamenti - segnatamente quelli dianzi evidenziati sub a), b) e c) - quali accertamenti di fatto, comunque incensurati in questa sede, sono ovviamente incensurabili nel giudizio di legittimità.
2.5 Ciò premesso, il ricorso deve essere respinto, previa parziale integrazione della motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 384 comma 2^ cod.proc.civ. La questione - che, per la prima volta, viene sottoposta all'esame di questa Corte - consiste nello stabilire se la discordanza, tra i dati identificativi del fondo dell'azienda oleicola - contenuti, sulla base di dichiarazione del produttore di olio d'oliva o della sua associazione di appartenenza, nello schedario oleicolo italiano, tenuto dall'A.I.M.A. (ora, AG.E.A., disciplinata dal d.lgs. 27 maggio 1999 n. 165) - e quelli verificati dall'A.I.M.A. come esatti, determini,
ai sensi della normativa comunitaria, che disciplina il regime comunitario di aiuti alla produzione di olio d'oliva, la legittima decadenza dal diritto ad ottenerli o il legittimo rifiuto a corrisponderli, nel caso in cui, quale quello di specie, la discordanza stessa consista unicamente nella differenza del numero identificativo della particella catastale olivetata, cagionata dalla sua ridenominazione d'ufficio, ferma restando la corrispondenza degli altri dati, ed in particolare di quelli relativi alla superficie olivicola ed al numero delle piante d'olivo coltivate. Deve premettersi che tale indagine deve essere condotta esclusivamente alla luce delle rilevanti disposizioni dei regolamenti comunitari, che disciplinano la materia, in quanto i regolamenti stessi, quali fonti di diritto comunitario derivato direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (cfr. art. 249 comma 2^ del Trattato CE, ex art. 189 comma 2^) - mentre non tollerano di essere attuati nell'ordinamento nazionale con provvedimenti che, comunque, implichino una inammissibile novazione della fonte - ammettono soltanto l'adozione, da parte dei singoli Stati membri, delle misure strettamente necessarie alla loro mera applicazione.
Esclusivamente in tale prospettiva debbono essere, quindi, considerate e valutate le disposizioni contenute nella deliberazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1995 (Accertamento e determinazione dei dati dello schedario oleicolo, pubblicata nella G.U., serie generale, n. 7 del 10 gennaio 1996) e nella circolare dell'A.I.M.A. n. 442 s.d. (Aiuto alla produzione di olio d'oliva. Accertamento definitivo dei dati dello schedario oleicolo - Campagna 1994-95, pubblicata nella G.U., serie generale, n. 163 del 13 luglio 1996), correttamente richiamate e valutate nella motivazione della sentenza impugnata (cfr., supra, n. 1.2).
Ciò premesso, il Regolamento CEE n. 154/75 del Consiglio del 21 gennaio 1975 (che istituisce uno schedario oleicolo negli Stati membri produttori di olio d'oliva) - al fine di "ottenere i dati necessari alla conoscenza del potenziale produttivo di olio e di olio d'oliva nella Comunità e per garantire un miglior funzionamento del regime comunitario degli aiuti per quest'ultimo prodotto" (primo "considerando" del Regolamento) - prevede, nell'art. 1, che "gli Stati membri produttori di olio d'oliva istituiscono, conformemente al presente regolamento, uno schedario oleicolo che verte su tutte le aziende oleicole situate sul loro territorio" (prf. 1); che "lo schedario deve consentire per ciascuna azienda: a) entro due anni, di determinare almeno: - la superficie oleicola totale, con gli estremi catastali delle particene che la compongono, - il numero totale degli olivi;
b)- entro sei anni.... di determinare in particolare: - i nomi dei proprietari di ogni particella, - la ripartizione tra superfici oleicole specializzate e miste, - la ripartizione degli olivi secondo la varietà, - il sistema di coltura praticato, - l'età degli olivi, lo stato di coltivazione e di produzione, - il numero degli olivi in coltura irrigua" (prf. 2); ed infine, che "lo schedario oleicolo viene aggiornato regolarmente" (prf. 3).
Il Regolamento CEE n. 2276/79 della Commissione del 16 ottobre 1979 (che stabilisce le modalità di applicazione relative all'istituzione dello schedario) prevede, poi, che lo schedario deve essere compilato sotto la responsabilità degli organismi incaricati di gestire il regime comunitario di aiuti alla produzione di olio d'oliva (art. 1:
per l'Italia, dell'A.I.M.A.); e stabilisce i metodi per la raccolta dei dati di cui al surrichiamato art. 1 prf. 2 lett. a) del Regolamento del 1975 (per l'Italia, in particolare, metodo aerofotografico delle zone olivicole, ovvero computo al suolo degli olivi esistenti in ogni particella, a seconda della densità oleicola della zona).
L'art. 6 di tale regolamento (nel testo sostituito dall'art. 1 del Regolamento CEE n.586/88 della Commissione del 2 marzo 1988)
disciplina "il raffronto dei dati indicati in una dichiarazione che deve essere presentata dagli oleicoltori con i dati in possesso dell'organo incaricato della creazione dello schedario", "i dati che devono essere considerati come dati di base dello schedario oleicolo a seconda della presenza o dell'assenza di discordanze significative emerse dal suddetto raffronto" (primo "considerando" del Regolamento del 1988), e prevede l'aggiornamento annuo dello schedario. In particolare, viene stabilito che "i dati relativi alla superficie olivicola e al numero degli olivi di ciascuna particella, risultanti dai metodi previsti dagli artt. 2 e 4 (del Regolamento del 1979) sono confrontati con i dati figuranti in una dichiarazione che deve essere presentata dagli olivicoltori allo scopo di stabilire il loro potenziale di produzione...." (art. 6 prf. 1 comma 1); che "in caso di discordanza significativa, ad ogni singolo olivicoltore sono comunicati i dati ottenuti dall'applicazione dei metodi previsti dagli artt. 2 e 4", "che gli olivicoltori dispongono in tal caso di tre mesi, a decorrere dalla data di comunicazione, per chiedere una verifica dei dati trasmessi", che, "in questo caso l'A.I.M.A. procede alla verifica, se necessario in loco, della superficie e del numero di olivi da prendere in considerazione per ciascun olivicoltore" e che "ove dalla verifica non emergano differenze rispetto ai dati attribuiti all'olivicoltore in questione, questi è tenuto a rimborsare le spese occasionate da tale verifica" (prf. 1 comma 2 e prf. 2); inoltre, che "sono dati di base dello schedario:
a) i dati dichiarati dagli olivicoltori, in caso di corrispondenza o di discordanza non significativa tra la dichiarazione degli olivicoltori e i dati risultanti dai metodi previsti dagli artt.2 e 4; b) in caso di discordanza significativa: - i dati comunicati all'olivicoltore qualora questi non abbia chiesto la verifica prevista al prf. 1 secondo comma, - i dati risultanti dalla verifica negli altri casi" (prf. 3).
Deve aggiungersi che il precedente Regolamento CEE n. 2261/84 del Consiglio del 17 luglio 1984 (che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio di oliva, modificato dal successivo Regolamento CEE n. 3500/90 del Consiglio del 27 novembre 1990 in punti che non rilevano in questa sede) - dopo aver premesso, tra l'altro, che l'aiuto, "di cui possono beneficiare le superfici esistenti a una data determinata, è concesso in funzione del quantitativo di olio effettivamente prodotto, agli olivicoltori.... la cui produzione media è pari ad almeno 100 Kg. d'olio per campagna, mentre agli altri olivicoltori l'aiuto è concesso in funzione del numero e del potenziale produttivo degli olivi e delle loro rese, fissate forfetariamente e a condizione che le olive prodotte siano state effettivamente raccolte" (primo "considerando"); che, "in attesa della costituzione dello schedario oleicolo, occorre calcolare l'aiuto per gli olivicoltori interessati in funzione delle rese medie degli olivi" (secondo "considerando"); e che "è opportuno basarsi innanzitutto su un sistema di dichiarazioni di coltura presentate dagli olivicoltori" (quinto "considerando") - nel disciplinare gli "obblighi degli olivicoltori" (Capitolo 2), stabilisce, tra l'altro, nell'art. 3, che "ogni olivicoltore presenta alle autorità competenti dello Stato membro interessato, all'inizio della campagna e entro una data determinata, una dichiarazione di coltura contenente, alla sua prima presentazione: - le informazioni relative agli olivi coltivati e alla loro localizzazione, - copia della dichiarazione presentata ai fini dell'elaborazione dello schedario oleicolo" (prf. 1); che "per le campagne successive.... una dichiarazione supplementare indicante le modifiche eventualmente intervenute o attestante che non vi sono state modifiche rispetto alla precedente dichiarazione di coltura" (prf. 2); ed infine, che "l'inosservanza da parte degli oleicoltori degli obblighi contemplati dal presente articolo comportano il rifiuto dell'aiuto" (prf. 7).
A fronte di tale normativa, la ricorrente sostiene, in particolare, che "l'aiuto alla produzione di olio d'oliva.... non viene concesso esclusivamente in funzione della quantità di olio effettivamente prodotta, come riduttivamente affermato...., ma presuppone precisi adempimenti formali da parte del produttore.... in assenza dei quali l'aiuto viene legittimamente negato (secondo quanto previsto dall'art. 3, paragrafo 7, e dall'art. 6 recte: Capitolo 6 del regolamento CEE n. 2261/84....) ovvero, se corrisposto, viene legittimamente richiesto a rimborso"; sottolinea che "a fronte delle ripetute inadempienze degli olivicoltori (i quali, spesso, non denunciavano le variazioni anche dei soli dati catastali riferiti a particene già denunciate intervenute alla loro consistenza aziendale) ed al fine, per un verso, di aggiornare i dati dello schedario oleicolo.... e, per altro verso, di non pregiudicare gli interessi degli agricoltori che, non avendo presentato denuncia di variazione, perdevano il diritto all'aiuto...., la Commissione ha adottato il.... regolamento n. 586/88....", con il quale, "(nonché con le successive deliberazione ministeriale 21.12.1995 e circolare A.I.M.A. n. 442)...., sono state previste le procedure finalizzate alla determinazione dell'esatta consistenza aziendale dei produttori nei confronti dei quali erano state accertate discordanze significative ed al conseguente aggiornamento dei dati"; aggiunge che "tale aggiornamento...., in assenza di specifiche disposizioni comunitarie o nazionali, non poteva avere valore sanante con riferimento alle campagne per le quali non erano stati rispettati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria...., sicché legittimamente la citata circolare ha previsto all'art. 4 che le variazioni accertate in contraddittorio, anche se riferite ai soli estremi catastali dei fondi, 'potranno essere apportate dietro presentazione di documenti giustificativi (catastali ecc.) e non avranno valore per la concessione dell'aiuto per la campagna 1994/95'"; e conclude, affermando che l'odierna intimata, "con riferimento alla campagna 1994/95, non avendo previamente proceduto alla denuncia di variazione dei dati catastali,.... non aveva diritto all'aiuto effettivamente percepito".
In definitiva, l'Azienda ricorrente ha negato, ai sensi dell'art. 3 prf. 7 del Reg. n. 2261 del 1984, il diritto all'aiuto per la campagna 1994/1995 alla PU, in quanto quest'ultima non aveva tempestivamente presentato, ai sensi dell'art. 3 prf. 2 del regolamento stesso, "dichiarazione supplementare" indicante la variazione del numero identificativo delle particelle catastali di sua proprietà ed interessate all'aiuto.
Orbene, contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, l'analisi della normativa rilevante, finora richiamata, unitamente alle peculiari circostanze della fattispecie, conducono ad escludere che - in forza della disciplina comunitaria, che regola la formazione dello schedario oleicolo italiano tenuto dall'A.I.M.A. (Regolamenti nn. 154 del 1975, 2276 del 1979 e 586 del 1988), e di quella che detta le norme generali sull'aiuto alla produzione di olio di oliva (Regolamento n. 2 ai sensi dell'art. 3 prf. 7 del Reg. n. 2261 del 1984261 del 1984) - nel contesto della complessiva e sostanziale corrispondenza dei dati di base dello schedario oleicolo con quelli dichiarati dal produttore, il solo, incolpevole errore, da parte di quest'ultimo, nell'indicazione del numero identificativo della particella catastale del fondo interessato all'aiuto determini la decadenza del produttore stesso dal diritto ad ottenerlo ovvero il legittimo rifiuto a corrisponderlo da parte dell'A.I.M.A. Nel senso di siffatta conclusione militano convergenti ragioni. In primo luogo, la disciplina, che regola la formazione "definitiva" dello schedario oleicolo, prefigura, come già visto (cfr. art. 6 del Reg. n. 2276 del 1979, come sostituito dal Reg. n. 586 del 1988), un procedimento in contraddittorio (tra A.I.M.A. e produttore), volto alla correzione di eventuali discordanze fra i dati di base dello schedario - quali risultano dai rilevamenti e dalle elaborazioni dell'A.I.M.A. - e quelli dichiarati dal produttore, senza prevedere, peraltro, in siffatta sede di verifica, alcuna sanzione relativa al diritto alla corresponsione dell'aiuto, conseguente all'accertamento definitivo della discordanza. L'unica "sanzione", se così può qualificarsi, è quella consistente nel pagamento, da parte del produttore - il quale abbia chiesto, con esito per sè negativo, la verifica dei dati comunicatigli dall'A.I.M.A., di cui al prf.
2 - delle "spese occasionate da tale verifica" (prf. 3; cfr. anche artt. 5 e 6 della succitata deliberazione 27 dicembre 1995 del Ministero delle risorse agricole).
In tale prospettiva, il n. 4 della circolare dell'A.I.M.A. n. 442 cit. ("Attività di incontro con il produttore") - nella parte in cui prevede: "Le variazioni che sarà possibile apportare in sede di incontro (al fine di definire la reale consistenza aziendale) relativamente a correzioni di riferimenti catastali errati, inserimenti di nuove particene ecc., non avranno valore dichiarativo, ma solo di acquisizione tecnica da parte dello schedario e del produttore;
pertanto andranno considerate dal produttore per la compilazione della prossima denuncia di coltivazione. Tali variazioni potranno essere apportate dietro presentazione di documenti giustificativi idonei (catastale ecc.) e non avranno valore per la concessione dell'aiuto per la campagna 1994-95" - deve essere interpretato, in quanto disposizione "di dettaglio" della disciplina contenuta nel regolamento n. 586 del 1988, unicamente in conformità a quanto stabilito dalla fonte comunitaria;
sicché, a parte l'ambiguità delle espressioni utilizzate (che paiono fare riferimento alla "reale consistenza aziendale", piuttosto che alla sola, erronea indicazione del numero di particella catastale), nessuna conseguenza sanzionatoria, anche per la concessione dell'aiuto relativo alla campagna 1994/1995, può farsi derivare dalle discordanze rilevate in occasione del procedimento di verifica in contraddittorio ivi disciplinato. In secondo luogo, anche l'art. 3 prf. 7 del Regolamento n. 2261 del 1984 e successive modificazioni - che, nel disciplinare gli "obblighi degli olivicoltori" dianzi richiamati, sanziona con il rifiuto dell'aiuto la loro "inosservanza", anche con riferimento alle omissioni o alle inesattezze contenute nella dichiarazione iniziale o "supplementare" di coltura - presupponendo, ovviamente, coscienza e volontà del produttore di violare i predetti obblighi, non può essere interpretato nel senso di considerare suscettibili di sanzione quelle fattispecie in cui omissioni, errori od inesattezze nella dichiarazione non siano, comunque, imputabili al produttore medesimo.
E, come già sottolineato, nel caso di specie, il Giudice a quo - con accertamento di fatto incensurabile in questa sede e, comunque, incensurato - ha affermato che la ridenominazione delle particene è stata effettuata "d'ufficio" dal N.C.E.U., all'insaputa della PU;
sicché, a quest'ultima, rimasta "estranea" a tale variazione, non può essere addebitata, non che la discordanza, nemmeno il mancato assolvimento dell'obbligo di presentare tempestivamente, ai fini dell'ottenimento dell'aiuto per la campagna 1994/1995, la dichiarazione "supplementare" di cui al prf. 2 dello stesso articolo.
2.6 La novità delle questioni trattate integra giusto motivo, per dichiarare compensate per intero, tra le parti, le spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 18 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2003