Sentenza 13 maggio 2002
Massime • 1
L'occasione di lavoro che, a norma dell'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965, condiziona l'indennizzabilità dell'infortunio sul lavoro, è ravvisabile, non solo nelle ipotesi di rischio specifico proprio della prestazione di lavoro, ma anche quando si concretizza un rischio cosiddetto improprio, che cioè, seppur non intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico del lavoro svolto dal dipendente, sia comunque insito in un'attività prodromica o strumentale allo svolgimento delle mansioni, come avviene nel caso dell'<
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- 1. Depressione causa lavoroAngelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 13 ottobre 2022
- 2. Cassazione, lavoro: confermato indenizzo per danni da fumo passivoAvv. Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 1 marzo 2011
Con questa sentenza la Cassazione ha approvato l'indennizzo per i danni da fumo passivo di un lavoratore che ha respirato per diversi anni il fumo delle sigarette di un collega. La Suprema Corte ha stabilito che il risarcimento deve essere previsto anche per il rischio non specifico legato al lavoro e per di più anche nei casi in cui la malattia non è tra quelle tumorali previste dalla legge. Svolgimento del processo Con sentenza del 1 agosto 2006, la Corte d'appello di Catania, riformando la statuizione di primo grado, ha dichiarato il diritto di N.S. alla costituzione della rendita per inabilità permanente del 47%. La Corte territoriale ha ritenuto provato che N., geometra dipendente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/05/2002, n. 6894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6894 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NE RA rapp.ta e difesa dall'avv. Paolo Boer, presso il quale elett.te domicilia in Roma, P.zza Cola di Rienzo 69, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L.
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t. prof. ing. Giovanni Billia, rapp.to e difeso dagli avv.ti Antonino Catania e Giuseppe De Ferrà, presso i quali elett.te domicilia in Roma, via IV Novembre, n. 144, giusta procura speciale in calce al controricorso,
- controricorrente -
e da
EL CO LE
rapp.ta e difesa dall'avv. Paolo Boer, presso il quale elett.te domicilia in Roma, P.zza Cola di Rienzo 69, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L.
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t. prof. ing. Giovanni Billia, rapp.to e difeso dagli avv.ti Antonino Catania e Giuseppe De Ferrà, presso i quali elett.te domicilia in Roma, via IV Novembre, n. 144, giusta procura speciale in calce al controricorso,
- controricorrente -
per l'annullamento delle sentenze del Tribunale di Livorno n. 00298/99 e 00297/99 del 04/06.05.1999, R.G. nn. 01671/98 e l694/97, notificate: rispettivamente il 14 e il 20 maggio 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Giuseppe Li Marzi, in virtù di delega dell'avv. Paolo Boer, per SI LA e EL IA AL, e Giuseppe De Ferrà per l'Inail;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. Svolgimento del processo
Con sentenze n. 00647 del 22 dicembre 1997/11 maggio 1998 e n. 869/96 del 23 ottobre 1996/14 luglio 1997 il Pretore di Livorno rigettava le domande proposte con separati ricorsi da LA SI e EL IA AL contro l'Inail - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (in appresso, Inail) diretta al riconoscimento delle prestazioni e indennità conseguenti per effetto dell'infortunio sul lavoro loro occorso rispettivamente il 23 gennaio 1995 e il 17 gennaio 1995, allorché, in qualità rispettivamente di infermiera, professionale e di operatrice tecnica, nel discendere le scale per recarsi, dopo aver timbrato il cartellino marcatempo, negli spogliatoi al piano seminterrato dei locali della USL 6 per indossare la divisa di lavoro, erano scivolate riportando rispettivamente "frattura tibiotarsica trimidollare" e "netto peggioramento della spondiloartrosi già esistente". Il Tribunale di Livorno confermava le sentenze appellate;
spese del grado interamente compensate tra le parti.
Osservava il Tribunale che l'infortunio, verificatosi per effetto di scivolata per le scale, di rischio generico, come tale incombente sulla generalità dei cittadini, non era ricollegabile alla esposizione della ricorrente al rischio indotto dagli elementi inerenti all'ambiente, alle macchine o alle persone costituenti le condizioni oggettive dell'attività protetta.
Ricorrono per cassazione SI LA e EL IA AL con separati atti articolando ciascuna un unico motivo di censura, illustrato da memoria quello della SI.
L'Inail si è costituito con controricorso.
MOTIVI ELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi essendo essi del tutto analoghi per ogni vicenda con esclusione delle parti ricorrenti.
Con l'unico motivo del ricorso SI LA e EL IA AL denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2 del T.U. 30 giugno 1965, n. 1124, e 12 delle disposizioni sulla legge in generale, nonché contraddittorietà e difetto di motivazione per carenza istruttoria, il tutto in riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: gli infortuni in occasione delle operazioni prodromiche alla prestazione lavorativa, ove indispensabili all'espletamento di essa, e non costituenti iniziativa personale ma adempimento di un dovere imposto dal datore di lavoro, dovevano intendersi caratterizzati dal nesso eziologico tra condotta ed evento perché non estranei e indipendenti all'attività esercitata dal lavoratore;
nel caso di specie, pertanto, si era in presenza di tutte le condizioni che configuravano l'esistenza del cd. rischio improprio relativo all'ambiente di lavoro.
I ricorsi riuniti sono fondati.
Entrambe le parti hanno dedotto con l'atto introduttivo del giudizio di aver subito l'infortunio per effetto di caduta per le scale (irrilevante la circostanza che dette scale per quanto riguarda la SI erano anche unte), nell'ambito del luogo di lavoro, mentre si recavano, dopo aver firmato il cartellino della presenza giornaliera, al piano sottostante per indossare la divisa di lavoro prima di iniziare la prestazione quotidiana.
In realtà, l'attività prodromica e strumentale alla prestazione lavorativa, in assenza di elementi eccezionali da valutarsi caso per caso, è stata già sempre ritenuta da questa Corte costituire l'occasione di lavoro, richiesta e prevista dall'art. 2 del T.U. 30 giugno 1965, n. 1124, ai fini della indennizzabilità dell'infortunio sul lavoro (fra le tante e da ultimo, Cass. 09 ottobre 2000, n. 13447, Cass. 08 marzo 2001, n. 0 3363, e, nello specifico di caduta per le scale, Cass. 04 agosto 2000, n. 10298, Cass. 01 febbraio 2000, n. 0 1109, Cass. 22 novembre 1999, n. 12930). Tale orientamento era fondato dal giudice di legittimità sull'assunto - da questo Collegio ancora una volta seguite e condivise - che "l'occasione di lavoro, ..., non comporta necessariamente che l'infortunio si sia verificato nel tempo e nel luogo della prestazione lavorativa, ma occorre la sussistenza di un nesso di derivazione eziologica, quanto meno mediato ed indiretto, non essendo, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, finalizzata a coprire il rischio generico, considerando che il rischio assicurato è non solo quello specifico, tipicamente insito nelle mansioni svolte dall'assicurato, ma anche quello non totalmente estraneo all'attività lavorativa." (Cass. n. 12930/99 citata). Tale orientamento trova puntuale riscontro nello ius superveniens di cui all'art. 12 della legge 23 febbraio 2000, n. 38, in base al quale questa Corte si è orientata nel senso che "In particolare quindi l'occasione di lavoro è configurabile in caso di incidente occorso durante la deambulazione all'interno del luogo di lavoro, compreso il percorso compiuto per raggiungere il proprio posto di lavoro all'inizio della giornata lavorativa, come confermato dalla ormai espressamente prevista indennizzabilità degli infortuni occorsi durante i normali percorsi abitazione - posto di lavoro e, a certe condizioni, posto di lavoro - luogo di consumazione dei pasti (modifica degli artt. 2 e 210 del d.P.R. n. 1124 del 1965, introdotta dall'art. 12 del D.Lgs. n. 38 del 2000). (Nella specie un dipendente di un ospedale era inciampato su una catenella posta all'interno dell'area ospedaliera mentre, dopo avere parcheggiato l'autovettura, si accingeva a raggiungere il suo reparto)" (Cass. 10 gennaio 2001, n. 00 253). Le sentenze del Tribunale di Livorno, che hanno escluso nei due casi di specie l'occasione di lavoro, sul presupposto che i detti infortuni, verificatisi per effetto di scivolate per le scale, erano di rischio generico, come tali incombenti sulla generalità dei cittadini e quindi non ricollegabili alla esposizione delle assicurate al rischio indotto dagli elementi inerenti all'ambiente, alle macchine o alle persone costituenti le condizioni oggettive dell'attività protetta, non si sono allineate, ferme restando gli elementi di fatto dedotti, al principio sopra indicato, così meritando le censure loro opposte in questa sede.
Entrambi i ricorsi, pertanto, vanno accolti, e, sul punto, le sentenze vanno cassate, con rinvio ad altro giudice di merito, che si designa nella Corte di Appello di Firenze, il quale provvederà al riesame delle controversie nel rispetto del principio di diritto sopra enunciato, estendendo in via preliminare la propria indagine alle modalità di fatto con cui si sono verificati gli infortuni alla luce del predetto ius superveniens (art. 12 della legge n. 38 del 2000) per verificarne l'applicabilità, e, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c. al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi, e li accoglie;
cassa le sentenze impugnate, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2002