Sentenza 7 gennaio 1999
Massime • 1
Non può essere qualificato come abnorme il decreto che dispone il giudizio emesso senza rispettare la regola della immediata deliberazione, lettura e deposito del provvedimento di cui all'art. 424, commi 1,2,3 cod. proc. pen., nonché la cui motivazione sia ampliata in modo da valutare gli elementi di accusa, in violazione dell'art. 429, comma 1, lett. d. Si tratta di un atto che rientra comunque nello schema tipico dei provvedimenti che il giudice emette all'esito dell'udienza preliminare, e idoneo a determinare la progressione del processo alla fase del giudizio nonostante la presenza delle predette irregolarità. (Fattispecie di rigetto del ricorso per Cassazione stante la inoppugnabilità del decreto in questione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/1999, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 7.1.1999
Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
Dott. Oreste Ciampa Consigliere N.2
Dott. Tito Garribba Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giuseppe La Greca Consigliere N.27267/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: TI GO
AVVERSO
il decreto 9 giugno 1998 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi, che disponeva il rinvio a giudizio di GA GO;
Udita la relazione svolta dal cons. Tito Garribba;
Letta la requisitoria del P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Vincenzo Verderosa, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Letta la memoria del difensore avv. Giuseppe Alaimo;
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1. GA GO ricorre per cassazione avverso il decreto del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi che ne disponeva il rinvio a giudizio per rispondere del reato di concussione. Sostiene che il decreto, essendo stato emesso in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 424, commi 1, 2 e 3, (cioè senza rispettare la regola della immediata deliberazione, lettura e deposito del provvedimento) e 429, comma 1 lett. d), cod.proc.pen. (cioè ampliando la motivazione fino a valutare gli elementi di accusa), configurerebbe un atto abnorme, come tale impugnabile col ricorso per cassazione.
p.2. È noto che la categoria dell'abnormità è stata creata dalla giurisprudenza per introdurre un correttivo al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, nel senso che, per mezzo di tale figura, si è inteso apprestare il rimedio del ricorso per cassazione contro i provvedimenti che, pur essendo inoppugnabili, risultino tuttavia affetti da anomalie genetiche o funzionali così radicali da non potere essere inquadrati in alcuno schema legale. In mancanza di una definizione legislativa, la giurisprudenza di legittimità ha individuato l'abnormità in un difetto attinente al contenuto dell'atto, che si sostanzia in una pronuncia che per la sua singolarità o stranezza si pone al di fuori non solo delle norme legislative, ma dell'intero ordinamento processuale. Accanto a tale elaborazione si pone altra, che, più
genericamente, considera abnorme quel provvedimento che presenta vizi in procedendo o in iudicando di tale entità da renderlo incompatibile con i principi generali del sistema.
È pacifico, però, che l'abnormità, distinguendosi dalla nullità, e ancor più dalla semplice irregolarità. riguarda i provvedimenti che si presentano come avulsi dagli schemi normativi, e non anche quelli che, pur emessi in violazione di specifiche norme processuali, rientrano tra gli atti tipici dell'ufficio che li adotta (Sez. II, 10.4.1995, Saraceno). Da queste premesse discende evidente che il decreto impugnato non può essere qualificato come abnorme, rientrando esso nello schema legale di uno dei due atti tipizzati, previsti dal primo comma dell'art. 424 cod. proc.pen., che il giudice emette all'esito dell'udienza preliminare. La circostanza che esso sia stato deliberato senza rispettare le disposizioni che si assumono violate, non incide sull'idoneità funzionale dell'atto a determinare la progressione del processo dalla fase delle indagini preliminari a quella del giudizio.
Il ricorso, dunque, essendo stato proposto avverso atto inoppugnabile, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art.591, comma 1 lett.b), cod.proc.pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di lire unmilione alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire unmilione alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 1999