Sentenza 18 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/01/2001, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBL0 0 6 6 3 / 0 1 Aula 'B' 72 IN NOME DEL POL TALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente- R.G.N. 2061/98 - Consigliere - Cron.1310 Dott. Pietro CUOCO - Rel. Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO Rep. - Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS Ud.11/10/00 Consigliere Dott. Bruno BALLETTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. per diritti L. 150 sul ricorso proposto da: NCELLIERE CA IA ROSARIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CAVOUR 221, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA FABBRINI FABIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SPEDALIERE LEOPOLDO, giusta delega in atti;
ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Rilasciata copia legale al Sig SPEDAL E INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in per diritti L. persona del legale rappresentante pro tempore, 11 32.2.es IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 2000 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 4179 rappresentato e difeso dagli avvocati GIGANTE -1- 3 " CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE GIUSEPPE, CERIONI VINCENZO, giusta delega in calce UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale alla copia notificata del ricorso;
INPS al Sig. - resistente con mandato per diritti L.
1.2.3. FEB 2001. avverso la sentenza n. 334/97 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 12/03/97 R.G.N. 787/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/00 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato CERIONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso ed assorbiti gli altri. -2- Svolgimento del processo Contro la sentenza d'appello del Tribunale di Torre Annunziata resa il 4 mar- zo 1997 e meglio descritta in epigrafe, che ha ritenuto di dover dichiarare la nullità del ricorso introduttivo proposto da ON RI SA nei con- fronti dell'Inps, perché la procura ad litem risulta redatta su foglio spillato al'atto cui accede, la ON propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L'INPS si é costituito depositando la sola procura. Motivi dlla decisione Con il primo motivo RI SA ON denuncia la violazione della 1. 27 maggio 1997, n. 141, che ha modificato l'art. 83, cod. proc.civ., e, con il se- condo, reitera la censura sotto il profilo della violazione dell'art. 83, cod. proc. civ., nel testo originario, in relazione al contenuto delle formalità che devono corredare la procura speciale ad litem. Con il terzo motivo la ricorrente, infine, denuncia, sotto altro profilo, un'ulteriore violazione dell'art.83, cit., e l'omissione di decisione sulla ri- chiesta di declaratoria di nullità della memoria di costituzione dell'Inps in primo grado, con violazione e falsa applicazione dell'art. 416, cod.proc. civ., non avendo l'Inps, tra l'altro, indicato chi fosse il procuratore costituito, né le modalità di conferimento della procura. Il primo motivo deve essere accolto in conformità all'ormai consolidata giuri- sprudenza delle Sezioni unite della Cassazione, che il collegio condivide e alla quale si riporta. Il che rende superfluo non solo l'esame del secondo, ad esso intimamente connesso, ma anche della terza censura per assorbimento, dovendo il suo esame, semmai, effettuarsi nella competente sede di merito, posto che questa questione non risulta affrontata e, tantomeno, decisa in sede d'appello. " : Invero a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 maggio 1997 n. 141, che ha modificato l'art. 83 cod. proc. civ., la procura al difensore si considera ap- posta in calce al ricorso, anche se rilasciata su foglio separato, che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce. Questa ipotesi ricorre nel caso in esame formando l'insieme complessivo del- l'atto introduttivo del giudizio un corpo unico e inscindibile, posto che la pro- cura, secondo quant'espone la stessa sentenza, é "materialmente unita ad esso (ricorso) mediante spillette metalliche". ( v. Cass. 13 maggio 98, n.4810; SS. UU. 17 dicembre 1998, n. 12625; 5 gennaio 2000, n.46). La sentenza del Tribunale di Torre Annunziata deve essere, pertanto, cassata e la causa rimessa all'esame della Corte d'appello di Napoli, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata e rimette la causa avanti la Corte d'appello di Napoli an- che per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma l'11 ottobre 2000. Il Consigliere Il Presidente langlichen finall Shell IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 18 GEN. 2001 oggi, BORATORE A CASSA M ANCELLERIA E R P U E T O I N T R O C 2