Sentenza 20 aprile 2006
Massime • 1
La mancata sottoscrizione da parte dell'ausiliario del decreto di citazione a giudizio rientra tra le mere irregolarità improduttive di effetti invalidanti, atteso che la firma dell'ausiliario attesta solo il deposito dell'atto e non costituisce un presupposto del rapporto processuale; né si è in presenza, in tale ipotesi, di un atto giuridicamente inesistente, in quanto tra questi vanno inseriti gli atti carenti dei requisiti minimi costitutivi indispensabili per la loro rilevanza giuridica o che non consentono di individuare l'organo dal quale provengono.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/04/2006, n. 18796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18796 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 20/04/2006
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 00661
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 006299/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR IF, N. IL 25/10/1957;
avverso SENTENZA del 27/04/2005 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SQUASSONI CLAUDIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. PASSACANTANDO G., che ha concluso per rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. CENSI Paolo (Latina).
MOTIVI DELLA DECISIONE
In parziale riforma della decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Roma, con sentenza 27 aprile 2005, ha assolto RR AB dal delitto previsto dall'art. 648 c.p. con la formula "perché il fatto non sussiste" mentre ha ritenuto l'imputato responsabile del reato di cui alla L. n. 663 del 1941, art. 171 ter, lett. c, (per avere detenuto per la vendita musicassette e videocassette abusivamente riprodotte e prive del timbro Siae) e lo ha condannato alla pena di giustizia.
Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ricorre in Cassazione formulando un motivo in diritto (già sottoposto all'esame dei Giudici di merito e disatteso). Deduce la nullità del decreto di citazione in primo grado per carenza della data della emissione, di deposito e della firma dell'ausiliario per cui non è dato sapere quando il Pubblico Ministero ha iniziato l'azione penale;
osserva che la certificazione dell'ausiliario per la autenticità dell'atto è stata ritenuta necessaria dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione;
sostiene che la incompletezza del decreto di citazione ha avuto influenza sulle sue scelte difensive.
La deduzione non è meritevole di accoglimento.
Il decreto di citazione a giudizio privo della firma dello ausiliario non può annoverarsi nella categoria dell'atto giuridicamente inesistente nella quale, tenuto conto della casistica tradizionale, vanno inseriti gli atti carenti di quei minimi requisiti costitutivi che sono indispensabili per la loro rilevanza giuridica o che non consentono di individuare l'organo dal quale provengono o che sono emessi da soggetti sforniti di giurisdizione o nei confronti di persone sottratte alla stessa.
Inoltre, la sottoscrizione dello ausiliario non è inserita tra i requisiti richiesti a pena di nullità dall'art. 429 c.p.p., comma 2, art. 552 c.p.p., comma 2, che non prevedono ipotesi di nullità ne'
per la mancata firma dello ausiliario ne' per la carente siglatura del magistrato che ha emesso il provvedimento.
Il vizio in esame non può, neppure, farsi rientrare tra le previsioni generali dell'art. 178 c.p.p., e, pertanto, per il principio della tassatività delle nullità, non può avere come conseguenza una sanzione processuale.
Deriva che la mancata sottoscrizione del decreto che dispone il giudizio da parte dello ausiliario (che non ha alcun potere di verifica e la cui firma attesta solo il deposto dell'atto e non costituisce un presupposto del rapporto processuale) rientra tra le mere irregolarità che non producono effetti invalidanti. Tale conclusione non si pone in contrasto con la sentenza delle Sezioni Unite n. 13390/1998 (e con la ordinanza della Corte Costituzionale n. 155/1997) la quale ha affrontato la questione inerente al momento in cui il decreto in esame svolge il suo effetto interruttivo della prescrizione in una fattispecie in cui l'atto non era sottoscritto dallo ausiliario. In questo caso, secondo la ricordata decisione, è con la firma dello ausiliario che il decreto può ritenersi perfezionato in relazione allo effetto previsto dall'art. 160 c.p.. La ratio della sentenza delle Sezioni Unite si incentra nella considerazione che il decreto di citazione a giudizio assume data certa non nel momento della sua redazione, ma quando un atto di rilevanza esterna ne attesti l'epoca di emissione;
la sentenza non esclude che, oltre alla firma dello ausiliario, altri eventi possano garantire la certezza della data. Tra questi, deve annoverarsi la notifica dell'atto imputato la cui epoca, verificata dallo ufficiale notificatore, non lascia margine di dubbio sul punto che il decreto sia stato emesso, quanto meno, in pari data.
Pertanto, è infondata la deduzione del ricorrente circa la impossibilità di espletare una completa strategia difensiva per la incertezza sulla data di emissione dei decreto in oggetto. Tanto premesso, la Corte di ufficio ed in applicazione analogica dell'art. 129 c.p.p., osserva quanto segue. La mera detenzione, sia pure a scopo di vendita, di supporti privi del timbro Siae non rientrava nella fattispecie tipica di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. c, vigente all'epoca del commesso reato (17 marzo 1998) che sanzionava penalmente chiunque vendeva o noleggiava i ricordati oggetti;
la equiparazione alla vendita o al noleggio di condotte di semplice detenzione ai fini di commercio non era consentita per il fondamentale principio di legalità e di divieto di analogia in malam partem.
Solo con la novazione legislativa introdotta con la L. n. 248 del 2000, art. 14, è stata colmata la lacuna della primitiva formulazione della norma ed è stata inserita, tra le condotte punibili dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. c, anche la detenzione per la vendita o per la distribuzione di musicassette o altri supporti privi del timbro Siae;
in tale modo, è stato anticipato il momento consumativo dello illecito al fine di facilitarne l'accertamento e la repressione (ex plurimis Cass. Sezione 3 sentenza n. 32590/2005). All'epoca della commissione del reato, era punibile, secondo le normali regole codicistiche, a titolo di tentativo la vendita di supporti sprovvisti del marchio Siae;
la ipotesi era configurabile quando la detenzione era accompagnata da ulteriori circostanze fattuali e caratteristiche della condotta, qualificate dal duplice requisito della idoneità e della univocità, che comprovassero la effettiva destinazione del materiale alla vendita. Nel caso concreto, dalla lettura delle sentenze dei Giudici di merito, emerge che l'imputato aveva dato inizio ad una azione tipica prodromica alla vendita (con una offerta al pubblico del prodotto) e, pertanto, la condotta aveva raggiunto la soglia del tentativo punibile. Per le esposte considerazioni, la Corte - qualificato il reato a sensi dell'art. 56 c.p., e della citata L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. c - annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per la quantificazione della pena (che non può essere effettuata direttamente da questo Collegio per i suoi limiti cognitivi) dando atto che sul punto della responsabilità del ricorrente si è formato il giudicato.
P.Q.M.
La Corte, qualificato il fatto residuale come tentativo del delitto di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. c, annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della - Corte di Appello di Roma per la determinazione della pena.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2006