Sentenza 16 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/2001, n. 2273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2273 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
022 73 /01 BBLICA ITALIANA A T S O P 2 M SUI I A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TE D . OR E 1 T N E Oggetto a S t 2 E 2 ESPROPRIAZIONE rt. SEZIONE PRIMA CIVILE a EDIFICABILITA 101 FATTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16046/99 Dott. Corrado CARNEVALE - Presidente Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Cron. 4750 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Rel. Consigliere Rep. 720 Dott. Mario ADAMO SALME' Consigliere Ud. 04/12/00 Dott. Giuseppe CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio S ENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: 300% per diritti L. domiciliati in ROMA || 19 FEB. 2001 CI UN, CI FRANCESCO, LIRE 1500 presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CANCELLE CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato LEONE SAIJA, giusta procura a margine del ricorso;
0975991
- ricorrente -
— 0975992
contro
ASSESSORATO ΑΙ BENI CULTURALI E AMBIENTALI DELLA REGIONE SICILIANA, SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURAL. ED AMBIENTALI DI MESSINA;
intimati 2000 avversO la sentenza n. 282/98 della Corte d'Appello di - 2282 MESSINA, depositata 1'11/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2000 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 3.2.1995 IO e CE AC esponevano di essere pro- prietari per intero dei terreni siti in Patti, frazione Tindari, distinti al locale catasto al F. 17, particelle 94,95 e 97 e per la metà indivisa quali eredi di An- ' gela Natoli, dei terreni di cui alle particelle 84,85,93 e 96 nonchè della villa Amato, costituita da due corpi di fabbrica e da una vasca di raccolta d'ac- qua all'aperto , distinta in catasto al F 17, particella 1 58. Precisavano gli attori che, con decreto n 6507 in data 25.10.1992, l'Assessorato ai beni culturali ed am- bientali e della Pubblica Istruzione della Regione Si- cilia e la Soprintendenza per i beni culturali ed am- VA bientali di Messina aveno dichiarato villa Amato fab-- bricato di interesse storico e architettonico di parti- colare rilevanza e che nel corso delle trattative per la vendita dell'immobile con D.A. n 5905 del 21.5.1993 2 era stata disposta l'occupazione della villa, per anni cinque. L'assessorato quindi si era immesso nell'immobile e nei terreni circostanti, estesi circa mq. 20.960, senza provvedere al pagamento dell'indenità di occupazione temporanea, limitandosi alla determinazione dell'inden-- nità provvisoria di espropriazione, con decreto n 7114 del 21.12.1993. Concludevano pertanto convenendo avanti alla Corte di appello di Messina l'indicato Assessorato e la So- printendenza di Messina per sentir determinare l'inden- nità di occupazione temporanea e di espropriazione dei beni in questione. Costituitisi in giudizio l'Assessorato e la Soprin- tendenza convenuti assumevano che avevano iniziato il procedimento espropriativo con i decreti nn, 5904 e 5905 del 21.5.1993 e che, non essendo stata accettata dagli espropriandi l'indennità provvisoria, il cui importo era stato depositato presso la Cassa depositi e presti- ti, era stata richiesta la determinazione dell'indenni- tà stessa alla Commissione provinciale espropri;
che anche i terreni erano sottoposti al vincolo archeologi- CO, per cui erano stati valutati in base all'art 16 della legge 865/71, stante la loro destinazione agrico- la, mentre per la villa era stato considerato il suo 3 più probabile valore di mercato. Con sentenza in data 11.7.1998 la Corte di appello di Messina accoglieva la domanda attrice e determinava, rispettivamente in £ 661.928.000 e in £ 199.592.440 ว l'indennità di espropriazione, dell'intero complesso, e l'indennità di occupazione legittima, oltre agli inte- ressi legali a far tempo dall'emissione del provvedi- mento ablatorio, fino all'effettivo deposito presso la Cassa DD.PP., in relazione all'indennità di espropria-- zione, e a far tempo dalla scadenza di ciascuna annua-- lità, fino al deposito, per l'indennità di occupazione legittima. а л Per la cassazione della sentenza della Corte di ap- е pello propongono ricorso fondato su tre motivi IO e ц CE AC. Non svolgono attività difensiva l'Assessorato ai beni culturali e ambientali della Regione Sicilia e la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina. Motivi della decisione Con il primo motivo i ricorrenti lamentano viola- zione e falsa applicazione dell'art. 39 della L.
8.8.1992 n 359,25.6.1865 n 2359 e dell'art. 5 bis L. in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n 223/83. 4 Rilevano che la Corte territoriale ha ritenuto la destinazione agricola dei terreni, oggetto dell'espro- priazione, in base alle caratteristiche dei terreni stessi che non consentono di attribuire agli immobili neppure l'invocata edificabilità di fatto. La Corte di merito così motivando ha frainteso le conclusioni del C.T.U. il quale aveva attribuito ai terreni natura esclusivamente agricola, senza porsi il problema della loro edificabilità di fatto, perchè .i terreni erano stati vincolati con decreto del Presiden-- te della Regione Sicilia dato il loro interesse archeo-- logico. ক La Corte territoriale, esaminat& meglio le risul- My tanze della C.T.U., avrebbe dovuto ritenere l'edificabi- , lità di fatto dei terreni, secondo i criteri previsti. dall'art. 5 bis L. 359/92. Il motivo è infondato e va pertanto respinto. Invero questa Corte Suprema ha più volte precisato che, ai fini della determinazione dell'edificabilità di un terreno, ai sensi dell'art. 5 bis L. 359/92, è ne- cessario accertare l'edificabilità legale del terreno stesso, in base agli strumenti urbanistici vigenti, al ablativo, dell'emanazione del provvedimento momento quelli preordinati all'esproprio, potendo esclusi l'edificabilità di fatto rilevare nelle sole ipotesi in 5 cui non esista un piano regolatore generale о altro strumento urbanistico. ( Cass. civ. sez. I 29.4.1999 n 4300 ), mentre, ad eccezione dell'ipotesi indicata, la c.d. edificabilità di fatto rileva al solo fine di de- terminare in concreto l'indennità di esproprio, ma non l'edificabilità dell'areay( Cass. civ. sez. I 11.6.1998 n 5821 ) 1 Nella specie i ricorrenti, al fine di dimostrare la vocazione edificatoria dei terreni espropriati, hanno fatto riferimento esclusivamente alla c.d. edificabili-- tà di fatto, rilevante, come detto, nelle sole zone ove non esista un piano regolatore, senza sostenere peral- Mylday tro che nella zona non sussistesse un piano regolatore generale al quale potere e dovere fare riferimento, censurando, sotto questo profilo, unico rilevante, la impugnata sentenza che ha ritenuto la natura agricola dei terreni, in base alla caratteristiche degli stessi. Il motivo testè esaminato va quindi respinto. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano l'im- pugnata sentenza per omessa applicazione degli artt 72 comma 4 della L. 25.6.1865 n 2359 e violazione e falsa. applicazione dell'art. 20 L. 22.10 1971 n 865, in rela- zione all'art. 360 n 3 c.p.c. Rilevano che stante l'edificabilità di fatto dei terreni espropriati, desumibile dalle infrastrutture i- 6 vi esistenti, la Corte territoriale avrebbe dovuto cal- colare l'indennità di occupazione legittima in una mi- sura percentuale dell'indennità di espropriazione, de- terminata in base all'art. 5 bis L. 359/1992. Il motivo deve ritenersi assorbito nelle argomenta- zioni svolte in occasione dell'esame del primo motivo, posto che rettamente l'indennità di espropriazione è stata calcolata in base al valore agricolo dei terreni, non risultando che i terreni stessi avessero vocazione edificatoria, in base agli strumenti urbanistici ed ai vincoli esistenti, o che non esistessero strumenti urba- nistici applicabili. e lo Con il terzo motivo lamentano omessa insufficiente B contraddittoria motivazione circa un punto decisivo e della controversia relativo alla natura edificatoria del suolo, in riferimento all'art. 360 n 5 c.p.c. Assumono che la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento in base alla documentazione foto- grafica allegata agli atti, la cui produzione viceversa non era finalizzata a fornire la prova dell'edificabi-- lità di fatto, desumibile dalla c.t.u., ma ad eviden-- ziare il valore paesistico della zona, la cui partico- larità avrebbe dovuto comportare un valore aggiunto a quello già insito nella naturale suscettibilità edifi- catoria. Anche questo motivo può ritenersi assorbito nelle argomentazioni svolte posto che i terreni de quibus non risultaufossero legalmente edificabili. Il ricorso va quindi interamente respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
respinge il ricorso e condanna i ricorrenti al pa- gamento delle spese di giudizio di cui £ 12500 per esborsi e £ 4.000.000 per onorari. Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 4.dicembre.2000 Il Consigliere estensore Il Presidente Mario Adamo Corrado Carnevale Ложать вашите Mохо, Машо аш A M O 0 0 F O 0 . L E h t . a L B T 0 2 V 7 . O - A 5 U 0 J R 1 2 4 - e N T ) E i 6 .. r 2 N D ... e 5 E S . K E 1 D A T E L 7 S L a I ) i 4 t O L r M O a a P E i ) A P i z d I M T i s D N P I i N d I n I u . v i L O i D r H I O A G C o I P C 2 t D r ll. u a C N O r E A a I t 7 i E C . T F l is i t A F C b N o g a 0 E t s E a U e n S . 2 U s R 5 o E 2 s D M . p . . . t s . r D r p e ( a l D e r R ( i a l l I ( 15 301