Sentenza 2 aprile 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2003, n. 5084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5084 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME I05 0 84 / 0 LA CORTE SUPRIMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente R.G.N. 8299/01 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Cron. 11301 Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Rel. Consigliere Ud.28/10/02 Dott. Grazia CATALDI Consigliere ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: LI LI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO PUGLIESE, PAOLO PUGLIESE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
SAN PAOLO RISCOSSIONI GENOVA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. L. DA PALESTRINA 19, presso y W 2002 lo studio dell'avvocato PROSPERETTI, che lo MARCO unitamente agli avvocati 4218 rappresenta e difende -1- ALESSANDRO LL, SANDRO VALBUSA, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 3570/00 del Tribunale di GENOVA, depositata il 13/10/00 R.G.N. 12388/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso, infondato il terzo. -2- R.G. 8299/01 Svolgimento del processo Il sig. LI RI, impiegato di I ctg. secondo il ccnl per i dipendenti da azien- de riscossione tributi con compiti soprattutto esterni ("in modo itinerante") di ufficiale di riscossione della San Paolo Riscossioni Genova spa ed orario giornaliero di 7 ore e mezza, ricorre per la cassazione della sentenza, meglio descritta in epigrafe, del Tribunale di Ge- nova che, in parziale riforma di quella di primo grado, rigettata la domanda volta a far di- chiarare l'illegittimità/inefficacia/invalidità del licenziamento per giusta causa intimatogli dalla Società, con le conseguenti pronunce volte alla reintegrazione e al risarcimento del danno, ha ritenuto giustificato il recesso per giustificato motivo soggettivo, condannando la società a pagargli l'indennità di preavviso. La sentenza impugnata, richiamata la contestazione che aveva dato luogo al licenziamento disciplinare del RI (assenza dal servizio, nell'arco di trenta giorni, per circa 12 ore e mezza, pari a un terzo dell'orario di servizio, durante le quali era stato notato giocare a car- te o chiacchierare presso uno stabilimento balneare) ha, anzitutto, ritenuto ammissibili gli accertamenti svolti su incarico della Società da parte di un'agenzia investigativa, reputan- doli compatibili, e non in contrasto, con gli artt. 2 e 3 della 1. n. 300/70, perché svolti all'esterno dei luoghi di lavoro, in ciò conformandosi ad una sentenza di questa Corte, resa su identico argomento (n. 5629/00) ed ad altre, in tema d'indagini per l'accertamento di comportamenti illeciti (nn. 2813/89 e 9836/95). D'altra parte, ha escluso che l'Azienda avesse violato i doveri di correttezza e di buona fe- de per non aver immediatamente contestato al dipendente la prima infrazione commessa, tenuto conto del periodo feriale in cui esse si verificarono (18, 19, 20, 27 agosto e 15 set- tembre '98) e della struttura complessa della Società e del suo vertice, titolare del potere di licenziamento, secondo le indicazioni emerse dall'interrogatorio del legale rappresentante dell'Azienda, e valutata, per contro, la tempestività dell'incolpazione, avvenuta “32 giorni dopo la prima infrazione e solo dopo 11 giorni dalla ultima", oltretutto non essendovi la prova che la Società avesse avuto notizia immediata delle singole infrazioni da parte dell'a- genzia investigativa incaricata di controllare il RI. In questo quadro la sentenza ha reputato che in base all'orario di servizio aziendale, rifer- bile anche al personale addetto ad attività esterna, il RI fosse tenuto ad osservarne scrupolosamente i tempi, per cui le "attività ludiche” del RI, pacificamente accertate in tale fascia oraria, avevano gravemente leso il rapporto fiduciario, non trattandosi di as- senze ingiustificate, ma di una violazione dell'obbligo di orario di servizio che dava luogo a gravissimo inadempimento, non essendo, per contro, emersa la prova “rigorosa" della tolle- ranza di orario da parte aziendale per gli addetti esterni alla riscossione ed essendo, invece, espressamente previsto l'istituto del lavoro straordinario, previa specifica autorizzazione. In particolare il giudizio negativo sulla condotta del dipendente da parte del Tribunale, fondato sulla previsione sub d] del codice disciplinare, é stato ancorato all'intensità delle infrazioni verificatesi, "fortemente lesive dell'immagine del datore di lavoro", che hanno inciso per un terzo sull'orario di servizio;
alla loro reiterazione e immediata percezione da parte della cittadinanza di Chiavari, dove il RI era noto, esercitando la funzione di esattore e al conseguente discredito derivato all'Azienda da quel comportamento. Contro questa sentenza il RI espone tre motivi d'impugnazione, integrati da memo- ria. La Società resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso per cassazione si denuncia la violazione e falsa applicazio- ne degli artt. 2 e 3 della 1. 20 maggio 1970, n. 300 e degli artt. 2103, 2104, 2107 e 2697, cod.civ., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod.proc.civ., e agli artt. 3 e 4 della costituzio- ne. Premesso che non ha formato oggetto di contestazione al RI alcuna omissione ine- rente la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa assegnatagli, si sostiene che, in considerazione del servizio “esterno", che rappresentava l'oggetto fondamentale del suo lavoro, l'attività investigativa, da parte di apposita Agenzia esterna all'a san Paolo, cui fu occultamente sottoposto, poteva svolgersi solo se finalizzata ad accertare “comporta- menti illeciti esulanti dalla normale attività lavorativa", dovendo altrimenti essa ritenersi ingiustificata ed in contrasto con gli artt. 3 e 4 della Costituzione per disparità di trattamen- to in relazione ai controlli effettuabili all'interno o all'esterno dell'azienda, pur a fronte delle diverse modalità delle prestazioni lavorative. Con il secondo mezzo si protestano la "violazione e falsa applicazione degli artt. 640, cod.pen.; 2107, cod.civ., in relazione all'art. 7 della 1. 300/70 al codice disciplinare in atti quale adempimento ex art. 7, all'art. 29 del ccnl e agli artt. 2119,cod.civ., e 3 della 1. 604/66”, e vizi di motivazione, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.. "Ли Viene negata, in particolare, dal Balestreri l'esistenza del reato di truffa, di cui v'é cenno nella motivazione del Tribunale, mancandone i requisiti, non essendogli mai stata addebi- tata alcuna omissione lavorativa, né essendo emerso alcun artifizio o raggiro da parte sua, sicché la sua retribuzione costituiva "ESATTAMENTE" il corrispettivo della quantità e qua- lità del lavoro assegnatogli, non avendo egli, pacificamente, essendo la circostanza incon- testata, preteso, sebbene ignorasse d'essere spiato, alcuna retribuzione a titolo di prestazio- ne straordinaria. In questa situazione, lamenta che, avendo chiesto di provare d'aver recuperato tra le h. 16,30 e le h. 18,30 i tempi non lavorati (pari “in termini di pura astrazione numerica a 1/15° [non a 1/3°] dell'orario lavorativo sui 5 giorni”) per la contestuale irreperibilità dei contribuenti da visitare, la contestazione per l'assenza lavorativa, nient'affatto “proterva” o lesiva dell'immagine della San Paolo, poteva dar luogo, ex ccnl, alla sola sospensione, trat- tandosi di “un allontanamento dal posto di lavoro" che, se disapprovato sin dal primo epi- sodio dal superiore che ne era venuto a conoscenza, sarebbe certamente cessato, tanto più che, conformemente ad alcune decisioni di questa Corte (14555/00; 5299/00), di fronte al- l'esplicita previsione contrattuale di un provvedimento conservativo (sospensione) per “i- nosservanza -ripetuta o di una certa gravità dei doveri stabiliti dal contratto o delle istru- zioni impartite dai superiori;
negligenza di una certa gravità nell'espletamento del lavoro”, il Tribunale avrebbe dovuto rispettarne, nel bilanciamento degli opposti interessi, le valu- tazioni. Con il terzo mezzo la difesa del RI, sotto il profilo della violazione degli artt. 1375 e 2119, cod.civ., e dell'art. 3 della 1. 604/66, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod.proc.civ., lamenta che il Tribunale non abbia considerato che, in sede d'interrogatoric, il legale rappresentante della San Paolo, “non ha negato... di essere stato giornalmente re- lazionato dei fatti, ma ha solo detto di non avere poteri per erogare" la sanzione del licen- ziamento, con ciò riconoscendo che "aveva, quindi, il potere per le sanzioni conservative e... di intervenire subito a tutela della disciplina aziendale", condividendo, invece, la cor- rettezza del comportamento datoriale senza riflettere che l'aver consentito, senza alcuna reazione, la prosecuzione del rapporto per oltre un mese, evidenziava un esercizio distorto e contrario a buone fede del potere disciplinare. Quest'ultimo profilo di censura che, unitamente a parte del secondo, lamenta, sostanzial- mente, un uso distorto da parte della Società, condiviso dalla sentenza, dell'esercizio del potere disciplinare regolato dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori nelle fasi procedimentali dell'incolpazione e della sanzione, deve essere esaminato, ad avviso del Collegio, in via preliminare. Infatti esso, pur riguardando un momento successivo, dal punto di vista temporale, alla ri- levazione dell'infrazione, di cui è denunciato l'abuso con il primo motivo, tuttavia presup- pone il controllo della tempestività della formulazione dell'addebito rispetto alla conoscen- za da parte del datore di lavoro dell'illecito, perché l'eventuale accertamento dello scosta- mento, rispetto al dato normativo, del corretto svolgimento di questa fase pregiudiziale im- pedirebbe, dal punto di vista logico, di affrontare le censure relative alle modalità di con- statazione della trasgressione e alla ragionevolezza della sanzione. L'art. 7, cit. ha, infatti, precisato una serie di limiti sostanziali e procedimentali all'esercizio -attribuito originariamente senza limiti dal codice- del potere disciplinare del datore di la- voro e, rispetto ad essi, la giurisprudenza, non essendo previsto un termine entro il quale il datore di lavoro deve esercitarlo, ha aggiunto, mutuandone l'esperienza da alcuni contratti collettivi, il principio di tempestività o immediatezza del suo esercizio e, in particolare, del potere di licenziamento, soprattutto nei casi in cui "si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto" (art 2119, cod. civ.), essendo, invece, ri- masta più in ombra, perché inserita nel più ampio termine che va dalla violazione all'appli- cazione della sanzione, la scansione dei momenti della percezione della trasgressione, ri- spetto alla contestazione dell'addebito. (v., per quest'ultimo aspetto, Cass. 9 marzo 1995, n. 2762 e 10 novembre 1997, n. 11095). Ciò premesso, l'analisi della norma consente di evidenziare almeno tre fasi endoprocedimentali tese alla regolamentazione del potere disciplinare: anzitutto il tempo che va dalla rilevazione del fatto alla comunicazione dell'addebito. È del tutto appropriato, infatti, ritenere, nel rispetto del concreto dispiegarsi dei fatti, ap- prezzabili dal giudice di merito, che il trascorrere di un tempo ragionevole, rispetto alla conoscenza dell'infrazione e al suo disvalore obiettivo, affievolisce ed esaurisce l'interesse del datore di lavoro ad esercitare il potere disciplinare. Emerge, secondariamente, un intervallo di tempo, variamente disciplinato dalla contratta- zione, in cui s'innesta tra le parti un sommario contraddittorio che trova origine nel mo- mento in cui l'incolpazione è portata a conoscenza del suo autore e termina con la manife- stazione delle difese del lavoratore o con l'inutile trascorrere del tempo. Infine c'è il tempo destinato all'applicazione della sanzione (c.d. spatium deliberandi). Ognuno di questi momenti trova, come accennato, ulteriori specificazioni nella contratta- zione collettiva, ma ciò che qui rileva è la loro essenzialità formale, prevista dallo Statuto nel comune e convergente interesse reciproco delle parti del rapporto di lavoro. Costituisce principio giurisprudenziale ormai pacificamente accolto quello secondo cui il requisito dell'immediatezza della contestazione rispetto a quello della percezione della tra- sgressione e dell'applicazione della punizione va inteso in senso ragionevole, dovendo rap- portarsi al tempo necessario per accertare compiutamente i fatti e per provvedere al loro puntuale apprezzamento, spettando, in ogni caso, la concreta valutazione del corretto eser- ん findizio cizio del potere disciplinare, anche sotto il profilo della tempestività, all'esclusivo del Giudice del fatto (il cui esame da non può essere sindacato in sede di legittimità se non sotto il profilo del difetto di motivazione), posto che non sempre é possibile gestire un'immediata contestazione dell'addebito, essendo spesso necessarie specifiche indagini per dare corpo a sospetti, o per comporre in una valutazione complessiva più inosservanze, specie se commesse in tempi diversi e/o ravvicinati. D'altra parte, nel caso in esame, quest'esigenza temporale è stata addotta dalla società in considerazione della complessità dell'organizzazione aziendale solo per giustificare la ne- cessità d'una attenta valutazione, da parte degli organi competenti, della sanzione da appli- care all'intera serie delle trasgressioni che si erano concentrate immediatamente a ridosso del ferragosto e poi a metà settembre, non potendo essere gestita dal solo superiore la san- zione del licenziamento, come emerge da un surriferito passo della sentenza impugnata. L'accertamento della tempestività dell'esercizio del potere disciplinare che ha portato al re- cesso in tronco, peraltro derubricato dalla sentenza, del RI, contestato con i due mo- tivi in discorso, è stato svolto dal giudice del merito sulla base di una valutazione comples- siva delle varie circostanze acquisite attraverso l'istruttoria, ma senza alcun approfondi- mento dell'esigenza di una bilanciata tempestività della contestazione, rispetto al momento della conoscenza della trasgressione. Orbene, l'analisi che il Giudice deve compiere per valutare la (criticata) regolarità del com- portamento datoriale non può limitarsi ad apprezzare astrattamente l'esistenza della comu- nicazione dell'addebito, ma deve conformarsi ai principi e alla funzione sottesa dalla nor- ma, che non tanto ha introdotto un preciso obbligo del datore di lavoro nei confronti del lu lavoratore incolpato, quanto vuole imporgli la regola del corretto esercizio di buona fede (art. 1375, cod.civ.) del suo potere disciplinare nel momento in cui ritiene di dover respon- sabilmente sanzionare un comportamento del dipendente, che ritenga in contrasto con i suoi doveri di diligenza. In questo contesto, il decorso ingiustificato e irragionevole del tempo tra la conoscenza dell'illecito e la sua contestazione o tra la contestazione e l'applicazione della sanzione co- stituisce non soltanto, quindi, la violazione di un obbligo procedimentale, ma esprime uno sfruttamento, se non strumentale, certamente indebito del potere disciplinare, con la conse- guenza che un'eventuale disapplicazione della regola formale può ritorcersi sull'imprendi- tore non avvertito o mal consigliato, posto che l'illegittimità che ne deriva trova la sanzione prevista dall'articolo in esame. che In sostanza, ciò occorre prendere in considerazione nell'analisi dell'esercizio del potere di- sciplinare sono la buona fede e la correttezza del datore di lavoro, prima ancora delle con- seguenze pregiudizievoli del decorso del tempo sulle possibilità difensive del lavoratore. Nel caso in esame il Tribunale ha del tutto trascurato di prendere in esame la scansione di queste evenienze procedimentali, essendosi limitato a ritenere tempestivo, rispetto alla serie complessiva delle assenze rilevate, il licenziamento, perché intervenuto a distanza di circa un mese dalla prima infrazione (il Tribunale parla per la verità di "oltre" un mese per giu- stificare la trasformazione della sanzione in licenziamento con preavviso). D'altra parte, non ha considerato che, dopo una serie di assenze immediatamente a ridosso del ferragosto (18, 19 e 20), solo dopo quella verificatasi il 15 settembre la Società ha rite- nuto, il 21 ottobre, di dovere contestare unitariamente quanto emerso a carico del dipen- dente nel corso del mese precedente, senza, tuttavia, accertare, a giustificazione dell'ade- guatezza del comportamento datoriale in ordine alla contestazione e in funzione del prov- vedimento espulsivo, il momento in cui la San Paolo era venuta a conoscenza delle iniziali inosservanze del dipendente, posto che la valutazione della correttezza dell'avvio tempesti- vo dell'azione disciplinare, come sopra argomentato, va condotta in funzione di "quando" i superiori del RI furono messi al corrente dall'Agenzia investigativa di ciascun epi- sodio commesso dal dipendente e di ogni altra evenienza connessa a questo dato, con rife- rimento, in particolare, all'eventuale potere disciplinare residuo di rispettiva competenza nell'ambito dell'organizzazione gerarchica aziendale, rispetto a quello tranciante ricono- sciuto al vertice aziendale, come ricordato dalla sentenza, riferendo le dichiarazioni del le- gale rappresentante. 8 In altre parole, il Tribunale ha giudicato tempestivo il licenziamento in modo del tutto for- malistico e superficiale, trascurando di dare puntuale e argomentata applicazione delle re- gole dell'articolo 7, cit., e tenendo, invece, conto, per questa parte, solo del (breve) tempo intercorso fra la prima infrazione e la comunicazione del recesso, sicché s'impone la cassa- zione della sentenza impugnata, per questo preliminare profilo, con assorbimento delle ul- teriori censure inerenti la correttezza delle modalità d'accertamento delle infrazioni, la loro gravità nell'ambito delle complessive evenienze verificate giudizialmente e la congruità della sanzione applicata, la cui valutazione spetta, con pienezza dei poteri di direzione e d'accertamento, alla Corte di merito designata in dispositivo, cui è devoluta altresì la rego- lamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
ん del miono La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo per quanto di ragione, assorbito il primo. cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Torino. Così deciso in Roma il 28 ottobre 2002 Il Consigliere est Il Presidentę NUANCELLIERL IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 2 APR. 2003 CANCELLIERE 9