Sentenza 1 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/03/2002, n. 3025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3025 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO3025/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA D Oggetto RESPONSABILITA' DELLA SEZIONE PRIMA CIVILE BANCA PER ERRONEE COMUNICAZIONI ALLA CENTRALE RISCHI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 23436/99 Dott. Giovanni LOSAVIO - Presidente 1825/00 Consigliere - Dott. Vincenzo PROTO - Cron. 7100 Consigliere - Dott. Francesco FELICETTI Rep. 806 Dott. Giuseppe SALME' Consigliere Ud. 30/11/2001 Dott. Sergio DI AMATO - Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSI ha pronunciato la seguente UFFICIO COM Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. Sole per diritti € 1.55 sul ricorso proposto da: MOR 2002 SOCIETA' IL, in persona del legale rappresentante VIL CANCELLIERE MASTROPASQUA in proprio, DOMENICO pro tempore, domiciliati in ROMA VIA FONTE elettivamente CANCELLERIA MERAVIGLIOSA 70, presso l'avvocato ALFONSO GENTILE, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ISTITUTO BANCARIO S. PAOLO DI TORINO spa;
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio intimato dal Sig. DAMATI 2001 e sul 2° ricorso n° 01825/00 proposto da: per diritti €155 1.04.03.02 2466 SANPAOLO IMI SPA, già ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI IL CANCELLIERE 1 TORINO SPA, in persona dell'Amministratore Delegato pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI 86, presso l'avvocato NICOLA ADRAGNA, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale per Rep. n. 81082 delNotaio Boggio Carlo di Torino 19.1.2000; controricorrente e ricorrente incidentale
contro
IL SRL, DOMENICO MASTROPASQUA;
intimati - avverso la sentenza n. 2539/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 06/08/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/2001 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Gentile, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 女 Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale che di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La s.r.
1. IL e OM AS, a segui- to della revoca di alcuni affidamenti concessi alla IL, della quale il AS era amministratore, 2 convenivano in giudizio il Banco Lariano, deducendo la violazione dell'art. 1845 C.C.. La controversia veniva bonariamente con transazione del 18 maggio composta 1992, in base alla quale il Banco Lariano rinunziava all'incasso della somma di lire 50.974.000=, mentre la IL ed il AS rinunziavano al giudizio. Malgrado detta transazione, l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, che nel frattempo aveva assorbito il Banco Lariano, segnalava alla Centrale Rischi nei mesi di maggio e giugno 1995 una "sofferenza" della IL, provvedendo successivamente alla richiesta di rettifi- ca. A questo punto, adducendo che l'erronea segnala- zione aveva determinato la revoca di fidi concessi dal- la Banca Nazionale dell'Agricoltura e la sospensione di operazioni di sconto in corso con la banca di Credito Cooperativo di Roma, offuscando irrimediabilmente l'im- magine della società ed intaccando il prestigio perso- nale del suo amministratore, la s.r.l. IL e DO CO AS convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, l'Istituto Bancario San Paolo di To- rino, chiedendone la condanna al risarcimento dei dan- ni. La banca si costituiva contestando la fondatezza della domanda e chiedendo la condanna degli attori al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità ag- 3 gravata ex art. 96 c.p.c.. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 6 febbraio 1998, rigettava la domanda de- gli attori e quella ex art. 96 c.p.c. dell'istituto convenuto. Avverso detta sentenza proponevano gravame sia la IL ed il AS sia, in via incidentale, l'Istituto Bancario San Paolo di Torino. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 6 agosto 1999, riget- tava l'appello principale ed accoglieva quello inciden- tale limitatamente alla misura della liquidazione delle spese di giudizio. In particolare, per quanto qui anco- ra interessa, la Corte territoriale osservava che: 1) l'assunto degli appellanti, secondo cui gli effetti dell'erronea segnalazione alla Centrale Rischi non era- no assorbiti dalla successiva rettifica, era infondato, poiché le due comunicazioni in questione avevano gli stessi destinatari, ed era comunque inconferente ri- + spetto alla ratio decidendi della sentenza di primo grado, che aveva ritenuto non provato tanto il dedotto nesso di causalità tra il fatto lamentato (l'indebita comunicazione alla centrale rischi) ed il danno pro- spettato (la revoca degli affidamenti) quanto la stessa esistenza del danno;
2) il danno non poteva considerar- si in re ipsa, sotto il profilo di una lesione della reputazione, considerato che la comunicazione alla Cen- 4 trale Rischi era destinata ad un circuito privo di ri- levanza esterna e, quindi, aveva non una efficacia erga omnes, ma una efficacia circoscritta "ai lavoratori del settore"; 3) non sussistevano i presupposti, quanto al- la infondatezza ictu oculi della domanda ed alla sussi- stenza di un danno ulteriore rispetto a quello risarci- to con il rimborso delle spese processuali, per affer- mare una responsabilità degli attori ex art. 96 c.p.c.; 4) sussistevano giusti motivi, anche in considerazione del rigetto della domanda di risarcimento dei danni da responsabilità aggravata, per compensare tra le parti un terzo delle spese processuali sia del giudizio di primo grado che del giudizio di appello. Avverso detta sentenza propongono ricorso per cas- sazione la s.r.l. IL e OM AS, dedu- cendo un motivo, illustrato anche con memoria. L'Isti- tuto Bancario San Paolo di Torino resiste con controri- corso e propone ricorso incidentale deducendo un moti- vo. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con l'unico motivo proposto i ricorrenti principali deducono la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. In particolare, si dolgono che la 5 sentenza impugnata, pur riconoscendo che la Centrale Rischi ha finalità istituzionali di informazione e dif- fusione di notizie a carattere economico, abbia affer- mato che le comunicazioni da essa ricevute sono desti- nate ad un circuito privo di rilevanza esterna e non possono essere di per sé lesive dei diritti della per- sona e più specificamente del diritto alla reputazione;
in tal modo la Corte di merito avrebbe trascurato il fatto notorio che l'apertura di linee di credito, da parte di un istituto bancario, avviene previa verifica della banca dati della Centrale Rischi, con la conse- guenza che una indebita comunicazione avrebbe carattere intrinsecamente lesivo, in quanto destinata a circolare tra tutti gli operatori bancari e destinata a permanere nella banca dati anche dopo una rettifica. Il motivo è inammissibile. Nell'ambito della moti- vazione della sentenza impugnata si devono tenere di- stinte, da un lato, le considerazioni relative ai pre- tesi danni patrimoniali conseguiti ad una lesione della reputazione commerciale e, dall'altro, le considerazio- ni relative alla inconfigurabilità, nella specie, di un danno in re ipsa per lesione dei diritti della persona e più specificamente del diritto alla reputazione. Sot- to il primo profilo, la Corte di appello, come riferito in narrativa, ha ritenuto irrilevante, in assenza di 6 prova del nesso di causalità e prima ancora del danno, il motivo con cui l'appellante deduceva che la rettifi- ca non poteva riassorbire gli effetti di una indebita comunicazione. Sotto il secondo profilo, la Corte di merito, ha escluso la lesione della reputazione perso- nale in considerazione della efficacia circoscritta della comunicazione. Orbene, la censura dei ricorrenti, tenuto conto del riferimento alla procedura seguita da- gli istituti di credito per la concessione di linee di credito ed alla pretesa conseguente impossibilità per la società ricorrente di avere accesso a finanziamenti sostitutivi di quelli revocati dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura, attiene evidentemente soltanto al profilo dei danni pretesamente conseguiti alla lesione della reputazione commerciale. La censura, tuttavia, pur attenendo soltanto al primo profilo del danno pren- de in considerazione non le relative argomentazioni, ma quelle con le quali la Corte ha escluso la lesione dei diritti della persona. In conclusione, il capo della sentenza che viene impugnato non è sorretto dalle argo- mentazioni censurate e queste sorreggono, invece, un capo non impugnato;
infatti, la Corte di appello "anche a voler ritenere sussistente il nesso di causalità tra la segnalazione alla Centrale Rischi e la revoca degli affidamenti" ha rigettato la domanda di risarcimento 7 dei danni da lesione della reputazione commerciale per mancanza della prova di un danno patrimoniale, mentre l'efficacia della comunicazione alla Centrale Rischi, in relazione ai suoi naturali destinatari, è stata pre- sa in considerazione soltanto per escludere, con sta- tuizione qui non censurata, un danno in re ipsa colle- gabile ad una lesione dei diritti della persona. Con il ricorso incidentale l'Istituto Bancario S. Paolo di Torino lamenta la violazione degli artt. 91, 92, 96 e 36 c.p.c., deducendo che erroneamente la Corte di appello aveva qualificato come domanda riconvenzio- nale l'istanza di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ed aveva ritenuto configu- rabile una soccombenza dell'istituto convenuto. Infat- ti, tale istanza è intrinsecamente connessa al processo nel quale soltanto può essere proposta e decisa, senza soffrire delle preclusioni previste per le domande ri- convenzionali. Pertanto, il mancato accoglimento di ta- le istanza non potrebbe dar luogo a soccombenza sulla quale fondare una compensazione delle spese. Il motivo è inammissibile. La domanda di risarci- mento dei danni da responsabilità aggravata proposta dal convenuto non una domanda riconvenzionale, non essendo collegata ai titoli dedotti in giudizio dal- l'attore a sostegno della domanda o dal convenuto a so- 8 stegno di una eccezione (art. 36 c.p.c.), ma è una do- manda con la quale il convenuto chiede l'accertamento della responsabilità dell'attore soccombente per i dan- ni derivatigli dall'abuso dell'agire. Pertanto, salvo il caso in cui il giudizio prosegua soltanto per le spese e in appello resti soccombente la parte vittorio- sa in primo grado (Cass. 26 marzo 1983, n. 2149), il principio di causalità esclude che possa considerarsi parzialmente soccombente la parte totalmente vittoriosa nel merito, che ha visto rigettare l'istanza di risar- cimento dei danni da responsabilità aggravata. Peral- tro, il rigetto di tale domanda, formulata dalla parte totalmente vittoriosa, se non ricade nella ipotesi di soccombenza reciproca, prevista dall'art. 92, 2° co., c.p.c., quale ipotesi di compensazione delle spese pro- cessuali, può essere discrezionalmente valutato dal giudice sotto il profilo dei giusti motivi. Ciò è quan- to ha fatto la Corte di appello ("anche in considera- zione del rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni si ravvisano sussistenti giu- sti motivi "), con motivazione che, da un lato, non esaurisce i giusti motivi nel rigetto della domanda di responsabilità aggravata e che, d'altro canto, appare del tutto logica, se non altro per l'attività proces- suale connessa alla domanda di responsabilità aggrava- 9 ta. In conclusione, la valutazione dell'opportunità della compensazione parziale delle spese processuali, per la ricorrenza di giusti motivi collegati anche al rigetto della domanda di responsabilità aggravata pro- posta dalla parte interamente vittoriosa, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e resta per- M O ciò incensurabile in sede di legittimità, non essendo R U I 2 G violato il principio secondo cui le spese non possono 0 9 LE essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa 109T 129,11 e non essendo state addotte, per ciò solo, ragioni pa- дест задр lesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro TOT: 160,10 inconsistenza o palese erroneità, il processo formativo della volontà decisionale (v., in generale e da ultimo, Cass. 7 marzo 2001, n. 3272; Cass. 1° dicembre 2000, n. 15373; Cass. 27 aprile 2000, n. 5390). Soccorrono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P Q M
riunisce i ricorsi e li dichiara entrambi inammis- sibili;
compensa le spese di giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 novembre 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Sergio Di Amato Giovanni Losavio SerfioHiАшабо CASSAZIONE Pr ice Civile CANCELLIERE Deposlato Andrea Bianch! il -1 MAR/2002 CANCELLIERE