Sentenza 7 maggio 2001
Massime • 1
Il novellato art. 40 del codice di procedura civile - il quale prevede nel comma sesto che: "se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza del Tribunale, le relative domande possono essere proposte davanti al Tribunale affinché siano decise nello stesso processo" e al comma settimo che: "se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al giudice di pace e al tribunale, il giudice di pace deve pronunciare, anche d'ufficio, la connessione a favore del Tribunale" - non prevede l'ipotesi in cui le dette domande siano proposte sin dall'inizio davanti al giudice di pace, rimanendo ferma in tale ipotesi, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza funzionale ed inderogabile del giudice di pace che ha emesso il decreto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/05/2001, n. 6351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6351 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - rel. Consigliere -
Dott. ROBERTO TRIOLA - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sull'istanza di REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio da
TRIBUNALE DI AGRIGENTO, con ordinanza del 20.12.1999 nella causa iscritta al n. 1159/99 vertente di competenza.
tra
IE TA, IE GI e PP TA.
- non costituiti in questa fase -
e
CONDOMINIO RUPE ATENEA di Via DIODORO SICULO, 41/49 AGRIGENTO - non costituito in questa fase -
per la cassazione della sentenza del Giudice di Pace di Agrigento in data 18/21.05.1999.
Udita la relazione della causa svolta in Camera di Consiglio il 29.01.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Lette le conclusioni del P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Rosario Giovanni Russo che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Agrigento in ordine all'opposizione al decreto ingiuntivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 18/21.5.1999, il Giudice di Pace di Agrigento rimetteva avanti al Tribunale di Agrigento l'intera causa avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo da lui stesso emesso, su richiesta del Condominio "Rupe Atenea" di via Diodoro Siculo n. 41/49, nei confronti dei condomini AG IE, SE IE e AG LO, per il pagamento in solido della somma di L. 2.001.138 (per spese condominiali), ritenendo che - in conseguenza della domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti diretta (tra l'altro) alla declaratoria di nullità della delibera assembleare che aveva approvato il riparto delle spese condominiali - la causa eccedesse il limite della propria competenza per valore.
Riassunta la causa davanti al Tribunale di Agrigento, questo con provvedimento del 20.12.1999 ha sollevato conflitto di competenza, osservando che la competenza dell'ufficio giudiziario, cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, a conoscere della relativa opposizione ha carattere funzionale e inderogabile, con la conseguenza che il Giudice di Pace non poteva rimettere tutta la causa al Tribunale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che il regolamento di competenza, proposto d'ufficio dal Tribunale di Agrigento, è da ritenere senz'altro ammissibile atteso che la menzionata decisione del Giudice di Pace contiene statuizione di carattere negativo in ordine alla questione relativa alla propria competenza funzionale, ponendo così in essere i presupposti di un conflitto negativo di competenza (cfr. fra le tante: Cass. 24.12.1994 n. 11144; 8.1.1992 n. 117; 30.7.1990 n. 7645; 28.7.1983 n. 5200). La decisione del Giudice di Pace, che ha ritenuto, in seguito alla domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti ed eccedente la sua competenza per valore, di dover rimettere l'intera causa al Tribunale, non può essere condivisa.
Al riguardo va richiamato l'orientamento di questa Corte (Cass.
8.10.1992 nn. 10984 e 10985) e delle Sezioni Unite (Sez. Un. 8.3.1996
n. 1835), secondo il quale la competenza per opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, e non subisce modificazioni neppure per effetto della connessione. Con la conseguenza che, nell'ipotesi di proposizione, da parte dell'opponente, di domanda riconvenzionale eccedente la competenza per valore dell'adito giudice dell'opposizione, questi deve separare le cause, trattenendo quella di opposizione, di sua esclusiva competenza, e rimettendo quella relativa alla domanda riconvenzionale al giudice competente per valore, non potendo rimettere tutta la causa a quest'ultimo. Su tale principio, contrariamente all'orientamento espresso dal P.G., non ha avuto alcuna incidenza il novellato art. 40 c.p.c., il quale prevede, al comma sesto, che "Se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi al tribunale affinché siano decise nello stesso processo" e al comma settimo che "Se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al giudice di pace e al tribunale, il giudice di pace deve pronunciare anche d'ufficio la connessione a favore del tribunale". Invero il suddetto art. 40 c.p.c. non prevede l'ipotesi in cui le anzidette domande siano, come nel caso specifico, proposte fin dall'inizio davanti al giudice di pace.
In tal caso rimane la competenza funzionale e inderogabile del giudice di pace che ha emesso il decreto ingiuntivo a conoscere dell'opposizione, come hanno di recente affermato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nell'affrontare tale problematica (v. Sez. Un. del 2001 in comp. di pubblicazione).
Consegue che si deve accogliere l'istanza del Tribunale e dichiarare la competenza del Giudice di Pace di Agrigento a decidere della causa di opposizione a decreto ingiuntivo.
Non c'è da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione accoglie l'istanza proposta dal Tribunale di Agrigento e dichiara la competenza del Giudice di Pace di Agrigento a decidere della causa di opposizione al decreto ingiuntivo da lui stesso emesso, su istanza del Condominio di via Diodato Siculo n. 41/49, nei confronti di AG IE, SE IE e AG LO.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione seconda civile, il 29 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria 7 maggio 2001