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Sentenza 12 maggio 2026
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2026, n. 16968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16968 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA EL AR, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/12/2025 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Battistini;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, la quale ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso lette le conclusioni del difensore, Avv. AR Bonaddio, la quale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con ogni effetto e conseguenza di legge RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Catanzaro, adito in sede di riesame ex art. 322 cod. proc. pen., proposto da EL AR LA, ha confermato il decreto del 25 novembre 2025 con cui il Giudice per 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 16968 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: BATTISTINI MASSIMO Data Udienza: 09/04/2026 le indagini preliminari del Tribunale di Lamezia Terme aveva disposto il sequestro preventivo di parte terminale di condotta di scarico e di area adibita a deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi, con riferimento al reato di cui all'art. 137, commi 1 e 9, in rel. all'art. 124 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, commesso in Curinga il 19 novembre 2025, (capo a), e al reato di cui all'art. 255, comma 1.1 in rel. all'art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006, commesso in Curinga il 19 novembre 2025 (capo b). 2. Avverso la suindicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione EL AR LA, a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con unico motivo la ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità. Deduce che: il Tribunale non ha integrato la carente motivazione del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari;
il Tribunale richiama astrattamente l'enunciato normativo di cui all'art. 137 d.lgs. 152 del 2006, senza però procedere a verificare dove effettivamente andavano a finire le acque incriminate e senza neppure avere gli esiti delle analisi dei prelievi eseguiti dall'Arpa.Cal.; il Tribunale avrebbe dovuto verificare se le acque erano contaminate e dove effettivamente andavano a finire gli scarti di lavorazione della molitura;
ciò non è stato effettuato;
la difesa aveva fornito elementi a discarico, allegando documenti alla richiesta di riesame;
il Tribunale non ha tenuto conto dei documenti e delle motivazioni presentategli;
la motivazione del Tribunale è del tutto apparente in quanto mancano tutti passaggi argomentativi e le esplicazioni delle specifiche ragioni per cui sono state disattese le censure della difesa;
il giudice del riesame non ha neppure valutato il periculum in mora, così come non ha esaminato il fumus boni juris alla luce della documentazione prodottagli che gli dava prova che l'indagata non solo non necessitava di ulteriori autorizzazioni, ma addirittura aveva adempiuto tutte le formalità previste per lo scarico dei residui di lavorazione;
nel provvedimento impugnato non viene indicato da dove emergerebbe la prova della contaminazione delle acque meteoriche atteso che mancano gli esiti delle analisi;
le affermazioni del Tribunale relative alle esigenze cautelari sono contraddittorie e illogiche;
la motivazione dissimula la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, oltre a essere priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Deduce, con particolare riferimento al reato di cui al capo b), che: il Tribunale giunge a presumere la colpevolezza dell'indagata andando a violare palesemente il principio cardine del diritto penale "in dubio pro reo"; più che di indizi si potrebbe parlare di !abili sospetti;
non si può ammettere che si parli di 2 responsabilità per colpa, essendo stato spiegato che i materiali trovati sul confine sono arrivati a causa dell'esondazione del torrente, avvenuta il 21 ottobre 2024. 3. Nelle conclusioni scritte la ricorrente deduce che: la motivazione del provvedimento impugnato è apparente;
il Tribunale ha omesso di esplicitare perché ha ritenuto di confermare il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari;
la difesa non ha mai evidenziato una nuova ricostruzione dei fatti;
sono stati indicati i documenti allegati e la loro importanza per ogni singolo aspetto del sequestro;
vi è violazione di legge che non consente il sequestro;
la Arpa.Cal. ha depositato l'esito delle analisi che ha dato esito negativo;
tale documento evidenzia la violazione di legge poiché dimostra che il Tribunale ha deciso senza una prova acquisita in atti;
il sequestro non è stato revocato;
le prescrizioni imposte non sono state eseguite per motivi non dipendenti dalla ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Preliminarmente, deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte (cfr. ex plurimis Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01). Ciò premesso, nel provvedimento impugnato, quanto ai fatti che hanno determinato il sequestro, si legge che un controllo presso la ditta individuale della ricorrente, esercente l'attività di frantoio oleario, faceva emergere le ipotetiche violazioni degli artt. 137 e 255 d.lgs. n. 152 del 2006, consistenti nello scarico, in assenza di autorizzazione, di acque reflue industriali e nelle attività di raccolta e deposito incontrollato, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale, di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da 3 imballaggi in legno e in plastica, rottami in metallo, materiali di tipo edile, pneumatici fuori uso e altri come da verbale. Il sopralluogo conduceva, pertanto, al sequestro della parte terminale della condotta (tubo in cemento) che riversava le acque reflue industriali nel torrente La Giara e dell'area di circa 200 mq, su cui insistevano i predetti rifiuti. Il Tribunale, con particolare riguardo al fumus commissi delicti, esaminando le deduzioni difensive, ha rilevato che: l'Autorizzazione Unica Ambientale non era stata concessa in maniera incondizionata, essendo espressamente stabilito che, nell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari di cui all'art. 112 d.lgs. n. 152 del 2006 la ditta dovesse attenersi a quanto riportato nel regolamento comunale di igiene del comune di Curinga e da quanto riportato nel predetto testo unico;
«è emerso indiziariamente che l'indagata, nella sua qualità di titolare della ditta indicata, effettuava non il mero scarico delle acque di vegetazione, ma di acque reflue industriali di natura composita, costituite anche da altri elementi quali le acque di lavaggio dell'impianto di molitura e le acque meteoriche di dilavamento e di piazzale, che erano mescolate e contaminate con residui di sansa presenti sul suolo». Il Tribunale, con riferimento all'ulteriore deduzione difensiva basata sull'aspetto del refluo e del mancato pervenimento delle analisi compiute, ha evidenziato che sono stati compiuti accertamenti che hanno consentito di appurare che i reflui, convergenti nel punto di scarico considerato, provenivano dal sistema a rete del piazzale in cui confluivano liquidi anche di natura non consentita, quali le acque di lavaggio dell'impianto, le acque meteoritiche di dilavamento non pure, ma contaminate dai residui lavorazione presenti nel piazzale come le parti oleose o i residui di sansa anche provenienti dal vicino pozzetto. Il Tribunale ha anche evidenziato che all'apertura del tombino si notavano all'interno dei residui di sansa mista ad acqua e un tubo in pvc di colore arancione che collegava il pozzetto al sistema di raccolta delle acque di piazzale, che l'accertata contaminazione delle acque meteoriche di per sé costituisce, quantomeno, indice di commissione del fatto di reato e che i reflui prodotti risultavano incompatibili con quelli tipici degli scarichi civili. Il Tribunale, in merito al deposito incontrollato di rifiuti speciali, nell'esaminare le deduzione difensive, ha evidenziato che non si configura una responsabilità oggettiva a carico della ricorrente ma una responsabilità per colpa, compatibile con la natura contravvenzionale della violazione contestata, poiché incorre in responsabilità anche chi omette di esercitare la doverosa vigilanza sulle proprietà e che il fatto appurato, almeno nella fase cautelare, fosse idoneo a sostenere il sospetto qualificato richiesto dalla norma, ferma restando la necessità di ulteriori accertamenti in sede di merito. 4 Il Tribunale, pertanto, ha ritenuto che sussistessero i presupposti per il mantenimento del sequestro preventivo e, in particolare, che: il controllo eseguito durante lo svolgimento dell'attività produttiva dimostra la concreta possibilità che, in assenza del vincolo reale, l'attività potesse proseguire o riprendere con le medesime modalità; nell'ambito delle misure reali rileva l'intrinseco tasso di pericolosità della cosa a legittimare l'adozione del provvedimento;
la misura cautelare reale si configura quale istituto ontologicamente svincolato dal giudizio di responsabilità personale;
risulta rispettato il principio di proporzionalità, essendo stata sequestrata la sola parte terminale della condotta al fine di conseguire il prosieguo dell'attività lavorativa dell'azienda. Le censure formulate dalla ricorrente in merito alla motivazione del provvedimento impugnato, ribadite nelle conclusioni, con le quali si denuncia, formalmente, anche violazione di legge, hanno natura sostanzialmente fattuale e, pertanto, sono inammissibili in questa sede. Il Tribunale ha adeguatamente motivato sia sul fumus commissi delicti sia sul periculum in mora, richiamando anche pertinente giurisprudenza di questa Corte. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/04/2026.
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Battistini;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, la quale ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso lette le conclusioni del difensore, Avv. AR Bonaddio, la quale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con ogni effetto e conseguenza di legge RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Catanzaro, adito in sede di riesame ex art. 322 cod. proc. pen., proposto da EL AR LA, ha confermato il decreto del 25 novembre 2025 con cui il Giudice per 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 16968 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: BATTISTINI MASSIMO Data Udienza: 09/04/2026 le indagini preliminari del Tribunale di Lamezia Terme aveva disposto il sequestro preventivo di parte terminale di condotta di scarico e di area adibita a deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi, con riferimento al reato di cui all'art. 137, commi 1 e 9, in rel. all'art. 124 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, commesso in Curinga il 19 novembre 2025, (capo a), e al reato di cui all'art. 255, comma 1.1 in rel. all'art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006, commesso in Curinga il 19 novembre 2025 (capo b). 2. Avverso la suindicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione EL AR LA, a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con unico motivo la ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità. Deduce che: il Tribunale non ha integrato la carente motivazione del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari;
il Tribunale richiama astrattamente l'enunciato normativo di cui all'art. 137 d.lgs. 152 del 2006, senza però procedere a verificare dove effettivamente andavano a finire le acque incriminate e senza neppure avere gli esiti delle analisi dei prelievi eseguiti dall'Arpa.Cal.; il Tribunale avrebbe dovuto verificare se le acque erano contaminate e dove effettivamente andavano a finire gli scarti di lavorazione della molitura;
ciò non è stato effettuato;
la difesa aveva fornito elementi a discarico, allegando documenti alla richiesta di riesame;
il Tribunale non ha tenuto conto dei documenti e delle motivazioni presentategli;
la motivazione del Tribunale è del tutto apparente in quanto mancano tutti passaggi argomentativi e le esplicazioni delle specifiche ragioni per cui sono state disattese le censure della difesa;
il giudice del riesame non ha neppure valutato il periculum in mora, così come non ha esaminato il fumus boni juris alla luce della documentazione prodottagli che gli dava prova che l'indagata non solo non necessitava di ulteriori autorizzazioni, ma addirittura aveva adempiuto tutte le formalità previste per lo scarico dei residui di lavorazione;
nel provvedimento impugnato non viene indicato da dove emergerebbe la prova della contaminazione delle acque meteoriche atteso che mancano gli esiti delle analisi;
le affermazioni del Tribunale relative alle esigenze cautelari sono contraddittorie e illogiche;
la motivazione dissimula la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, oltre a essere priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Deduce, con particolare riferimento al reato di cui al capo b), che: il Tribunale giunge a presumere la colpevolezza dell'indagata andando a violare palesemente il principio cardine del diritto penale "in dubio pro reo"; più che di indizi si potrebbe parlare di !abili sospetti;
non si può ammettere che si parli di 2 responsabilità per colpa, essendo stato spiegato che i materiali trovati sul confine sono arrivati a causa dell'esondazione del torrente, avvenuta il 21 ottobre 2024. 3. Nelle conclusioni scritte la ricorrente deduce che: la motivazione del provvedimento impugnato è apparente;
il Tribunale ha omesso di esplicitare perché ha ritenuto di confermare il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari;
la difesa non ha mai evidenziato una nuova ricostruzione dei fatti;
sono stati indicati i documenti allegati e la loro importanza per ogni singolo aspetto del sequestro;
vi è violazione di legge che non consente il sequestro;
la Arpa.Cal. ha depositato l'esito delle analisi che ha dato esito negativo;
tale documento evidenzia la violazione di legge poiché dimostra che il Tribunale ha deciso senza una prova acquisita in atti;
il sequestro non è stato revocato;
le prescrizioni imposte non sono state eseguite per motivi non dipendenti dalla ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Preliminarmente, deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte (cfr. ex plurimis Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01). Ciò premesso, nel provvedimento impugnato, quanto ai fatti che hanno determinato il sequestro, si legge che un controllo presso la ditta individuale della ricorrente, esercente l'attività di frantoio oleario, faceva emergere le ipotetiche violazioni degli artt. 137 e 255 d.lgs. n. 152 del 2006, consistenti nello scarico, in assenza di autorizzazione, di acque reflue industriali e nelle attività di raccolta e deposito incontrollato, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale, di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da 3 imballaggi in legno e in plastica, rottami in metallo, materiali di tipo edile, pneumatici fuori uso e altri come da verbale. Il sopralluogo conduceva, pertanto, al sequestro della parte terminale della condotta (tubo in cemento) che riversava le acque reflue industriali nel torrente La Giara e dell'area di circa 200 mq, su cui insistevano i predetti rifiuti. Il Tribunale, con particolare riguardo al fumus commissi delicti, esaminando le deduzioni difensive, ha rilevato che: l'Autorizzazione Unica Ambientale non era stata concessa in maniera incondizionata, essendo espressamente stabilito che, nell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari di cui all'art. 112 d.lgs. n. 152 del 2006 la ditta dovesse attenersi a quanto riportato nel regolamento comunale di igiene del comune di Curinga e da quanto riportato nel predetto testo unico;
«è emerso indiziariamente che l'indagata, nella sua qualità di titolare della ditta indicata, effettuava non il mero scarico delle acque di vegetazione, ma di acque reflue industriali di natura composita, costituite anche da altri elementi quali le acque di lavaggio dell'impianto di molitura e le acque meteoriche di dilavamento e di piazzale, che erano mescolate e contaminate con residui di sansa presenti sul suolo». Il Tribunale, con riferimento all'ulteriore deduzione difensiva basata sull'aspetto del refluo e del mancato pervenimento delle analisi compiute, ha evidenziato che sono stati compiuti accertamenti che hanno consentito di appurare che i reflui, convergenti nel punto di scarico considerato, provenivano dal sistema a rete del piazzale in cui confluivano liquidi anche di natura non consentita, quali le acque di lavaggio dell'impianto, le acque meteoritiche di dilavamento non pure, ma contaminate dai residui lavorazione presenti nel piazzale come le parti oleose o i residui di sansa anche provenienti dal vicino pozzetto. Il Tribunale ha anche evidenziato che all'apertura del tombino si notavano all'interno dei residui di sansa mista ad acqua e un tubo in pvc di colore arancione che collegava il pozzetto al sistema di raccolta delle acque di piazzale, che l'accertata contaminazione delle acque meteoriche di per sé costituisce, quantomeno, indice di commissione del fatto di reato e che i reflui prodotti risultavano incompatibili con quelli tipici degli scarichi civili. Il Tribunale, in merito al deposito incontrollato di rifiuti speciali, nell'esaminare le deduzione difensive, ha evidenziato che non si configura una responsabilità oggettiva a carico della ricorrente ma una responsabilità per colpa, compatibile con la natura contravvenzionale della violazione contestata, poiché incorre in responsabilità anche chi omette di esercitare la doverosa vigilanza sulle proprietà e che il fatto appurato, almeno nella fase cautelare, fosse idoneo a sostenere il sospetto qualificato richiesto dalla norma, ferma restando la necessità di ulteriori accertamenti in sede di merito. 4 Il Tribunale, pertanto, ha ritenuto che sussistessero i presupposti per il mantenimento del sequestro preventivo e, in particolare, che: il controllo eseguito durante lo svolgimento dell'attività produttiva dimostra la concreta possibilità che, in assenza del vincolo reale, l'attività potesse proseguire o riprendere con le medesime modalità; nell'ambito delle misure reali rileva l'intrinseco tasso di pericolosità della cosa a legittimare l'adozione del provvedimento;
la misura cautelare reale si configura quale istituto ontologicamente svincolato dal giudizio di responsabilità personale;
risulta rispettato il principio di proporzionalità, essendo stata sequestrata la sola parte terminale della condotta al fine di conseguire il prosieguo dell'attività lavorativa dell'azienda. Le censure formulate dalla ricorrente in merito alla motivazione del provvedimento impugnato, ribadite nelle conclusioni, con le quali si denuncia, formalmente, anche violazione di legge, hanno natura sostanzialmente fattuale e, pertanto, sono inammissibili in questa sede. Il Tribunale ha adeguatamente motivato sia sul fumus commissi delicti sia sul periculum in mora, richiamando anche pertinente giurisprudenza di questa Corte. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/04/2026.