CASS
Sentenza 20 marzo 2023
Sentenza 20 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/03/2023, n. 11656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11656 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di DI GI LI, nata il [...] a [...], avverso la ordinanza in data 22/7/2022 del Tribunale di Ancona, sezione distrettuale per il riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte prodotte dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Lidia Giorgio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte trasmesse in data 7 dicembre 2022 dall'avvocato della ricorrente, che ha insistito per l'annullamento della ordinanza i-lipugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 11656 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 13/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 22 luglio 2022 (motivi dep. in pari data), il Tribunale di Ancona -sezione distrettuale competente ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza emessa il 27 giugno 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, in relazione ai delitti di concorso in rapina e furto aggravato. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagata, deducendo i motivi in appresso sinteticamente descritti ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. vizi esiziali di motivazione in ordine alla scelta della misura (art. 275 cod. proc. pen.), non avendo il Tribunale argomentato in ordine alla ineludibilità del presidio carcerario. 2.2. I medesimi vizi il difensore deduce anche in riferimento alla divisata gravità indiziaria per i fatti commessi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1. Il ricorso proposto nell'interesse dell'indagata è inammissibile, giacché tardivo. 1.1. Il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 311, comma uno, del codice di rito è di dieci giorni e decorre dalla data di comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento (in tal senso il chiaro disposto normativo, già evidenziato da Sez. 4, Sentenza n. 21340 del 09/04/2013, Rv. 256393 - 01; Sez. 1, n. 4014 del 13/10/1992, Rv. 195096 - 01). 1.2. Con riguardo alle questioni aventi natura processuale (quale è certamente la verifica officiosa di tempestività del ricorso), la Corte di legittimità "è giudice anche del fatto" e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame dei relativi atti processuali (Sez. U., n. 42792, del 31/10/2001, Rv. 220092 - 01, in motivazione). 1.3. Tanto premesso, dall'esame degli atti accessibili emerge che: 1.3.1. l'ordinanza impugnata risulta depositata il 22 luglio 2022, con avviso di deposito notificato al difensore a mezzo p.e.c. in pari data e, all'indagata detenuta istante, il successivo 26 luglio, come emerge anche dagli avvisi, ex art. 128 cod. proc. pen., trasmessi;
1.3.2. il ricorso, depositato presso la cancelleria del Tribunale di Teramo il 10 settembre 2022, è tuttavia pervenuto, a mezzo posta, presso la cancelleria del Tribunale di Ancona (cfr. timbro sul frontespizio del ricorso), solo in data 8 settembre 2022, oltre il termine perentorio di dieci giorni decorrenti -anche per il difensore impugnante- dalla data dell'ultima comunicazione (26 luglio 2022) effettuata ai sensi dell'art. 128 cod. proc. pen„ 2 2. A norma dell'art. 311, comma 3, cod. proc. pen., <
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte prodotte dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Lidia Giorgio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte trasmesse in data 7 dicembre 2022 dall'avvocato della ricorrente, che ha insistito per l'annullamento della ordinanza i-lipugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 11656 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 13/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 22 luglio 2022 (motivi dep. in pari data), il Tribunale di Ancona -sezione distrettuale competente ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza emessa il 27 giugno 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, in relazione ai delitti di concorso in rapina e furto aggravato. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagata, deducendo i motivi in appresso sinteticamente descritti ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. vizi esiziali di motivazione in ordine alla scelta della misura (art. 275 cod. proc. pen.), non avendo il Tribunale argomentato in ordine alla ineludibilità del presidio carcerario. 2.2. I medesimi vizi il difensore deduce anche in riferimento alla divisata gravità indiziaria per i fatti commessi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1. Il ricorso proposto nell'interesse dell'indagata è inammissibile, giacché tardivo. 1.1. Il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 311, comma uno, del codice di rito è di dieci giorni e decorre dalla data di comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento (in tal senso il chiaro disposto normativo, già evidenziato da Sez. 4, Sentenza n. 21340 del 09/04/2013, Rv. 256393 - 01; Sez. 1, n. 4014 del 13/10/1992, Rv. 195096 - 01). 1.2. Con riguardo alle questioni aventi natura processuale (quale è certamente la verifica officiosa di tempestività del ricorso), la Corte di legittimità "è giudice anche del fatto" e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame dei relativi atti processuali (Sez. U., n. 42792, del 31/10/2001, Rv. 220092 - 01, in motivazione). 1.3. Tanto premesso, dall'esame degli atti accessibili emerge che: 1.3.1. l'ordinanza impugnata risulta depositata il 22 luglio 2022, con avviso di deposito notificato al difensore a mezzo p.e.c. in pari data e, all'indagata detenuta istante, il successivo 26 luglio, come emerge anche dagli avvisi, ex art. 128 cod. proc. pen., trasmessi;
1.3.2. il ricorso, depositato presso la cancelleria del Tribunale di Teramo il 10 settembre 2022, è tuttavia pervenuto, a mezzo posta, presso la cancelleria del Tribunale di Ancona (cfr. timbro sul frontespizio del ricorso), solo in data 8 settembre 2022, oltre il termine perentorio di dieci giorni decorrenti -anche per il difensore impugnante- dalla data dell'ultima comunicazione (26 luglio 2022) effettuata ai sensi dell'art. 128 cod. proc. pen„ 2 2. A norma dell'art. 311, comma 3, cod. proc. pen., <