Sentenza 22 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2001, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2001 |
Testo completo
E 008 80/01 N O I Z A R T S I G E R A gen. N° 678/1990 Camera di consiglio del 5 ottobre 2000 D E T N Oggetto: regolamento d'ufficio di competenza. E S E REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CRON, 1789 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta dai Sigg.ri Magistrati: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio PresidenteDott. FRANCO PONTORIERI dal Sig. SOLE 24 ORE Consigliere rel.Dott. UGO RIGGIO per diritti L. il 2.2 GEN 2001. Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO Consigliere IL CANCELLIERE ConsigliereDott. GIOVANNI SETTIMJ Dott. UMBERTO GOLDONI Consigliere M ha pronunciato la seguente: 1500 SENTENZA CANCELLERIA 1 sul regolamento di competenza proposto d'ufficio dal Tribunale di Siracusa 0 con ordinanza del 18 ottobre 1995, nella causa promossa da: LU SS - appellante -
contro
NT ES - appellato - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 ottobre 2000 dal Relatore Cons. Riggio;
Letta la requisitoria del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale 1586/00 2 Dott. NC Paolo Nicita, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Pretore di Noto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Siracusa nella vertenza tra SU LU e NC TO, proprietaria e locatrice l'una e conduttore l'altro di un immobile, emetteva contemporaneamente, in data 18 ottobre 1995, sentenza circa l'appello proposto dalla LU avverso decisione del Pretore di Noto sul merito della controversia relativa alla locazione, ed ordinanza circa il conflitto virtuale negativo insorto con lo stesso Pretore, che aveva rimesso le parti davanti al tribunale per competenza. A motivazione della richiesta d'ufficio di regolamento di competenza ai sensi dell'art. 45 c.p.c. il tribunale rilevava che davanti al Pretore erano state contestualmente proposte due questioni, l'una di tipo possessorio e l'altra di m I tipo locatizio;
che il Pretore con la propria decisione si era spogliato dall'intera vertenza, e che il giudizio possessorio è attratto dal petitorio soltanto quando tra le parti si contenda sulla proprietà o su altro diritto reale, mentre nel caso di specie non era ravvisabile un giudizio petitorio nella vertenza circa la locazione e gli obblighi e diritti che tra le parti ne derivavano, sicchè a torto il pretore aveva ignorato la propria competenza per materia ex art. 8 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Rileva il Collegio che l'iniziativa processuale della LU costituisce una reazione alle innovazioni asseritamente apportate dal conduttore sull'immobile locato per cui, a prescindere dalla questione circa l'incidenza sulla locazione della condotta addebitata all'TO, ed a prescindere 3 altresì dalla ammissibilità e fondatezza della reazione della locatrice sotto il profilo possessorio, la domanda dalla stessa proposta rientrava indubbiamente nella sfera di competenza pretorile per materia, a torto trasferita dal pretore adito al tribunale. Tuttavia occorre tenere conto del fatto che nel frattempo è intervenuto il decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 che, abrogando l'art. 8 c.p.c. (relativo alla competenza del pretore) e modificando l'art. 9 stesso codice (relativo alla competenza del tribunale) ha attribuito a quest'ultimo giudice le materie che precedentemente rientravano nella competenza pretorile. Occorre pertanto dichiarare la competenza del Tribunale di Siracusa in luogo di quella del Pretore di Noto, senza alcun provvedimento in ordine alle spese del presente procedimento, non avendo le parti svolto attività difensiva.
P. Q. M.
Dichiara la competenza del tribunale di Siracusa. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Сашко Поифали Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 ottobre 2000. Ugo disgorio est. IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico NCELLERIA DEPOSITA22 GEN. 2001 AMEELJERE CI ESENTE DA REGISTRAZIONE Roma