Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/08/2001, n. 10746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10746 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
/ 01 6 4 2 REPUBBLICA ITALLA IN NOME DEL OP0 ITALIANO LA CORTE SUPRE A DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente Ud. 15/3/09 CRON 23364 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere est. 66 rel. Rep. 3625 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO 66 :: Dott. Vincenzo MAZZACANE 7 IL SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente 03 AGO 2001 SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6916/99 R.G. proposto OGGE TToi CCHPENSI da PROFESSIONALI. ET AR AD, elettivamente domiciliata in Roma, Circonvallazione Clodia n. 29, presso lo studio dell'Avv. Pietro Ricci CANCELLERIA che, con l'Avv. Giuliano Dalfini, la difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso, 00104065 ricorrente
contro
AC CO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Tuscolana n. 339, presso lo studio dell'Avv. Bruno Cassarà che, con l'Avv. Emanuele Segura, lo difende in virtù di procura speciale a margine al 1 465107 controricorso, controricorrente per la cassazione della sentenza 3 luglio-13 novembre 1998 n. 1893/98 della Corte d'appello di Salerno. Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 15 marzo 2001, dal Cons. Spagna Musso;
Sentito, per la ricorrente, l'Avv. Pietro Ricci che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Sentito, per il controricorrente, l'Avv. Bruno Cassarà che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Vincenzo Marinelli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 3.4.1997 il Pretore di Verona, in accoglimento della domanda proposta il 18.10.1995 dal dottore commercialista CO CC nei confronti di AR AD TA, condannò quest'ultima a pagare al primo la somma di £6.776.000, oltre interessi, a saldo di compensi dovutigli per prestazioni professionali relative alla denunzia di successione alla madre. Tale decisione, appellata dalla soccombente, ha trovato integrale conferma nella sentenza precisata in epigrafe del Tribunale di Verona il quale ha osservato che nessuna prova la TA aveva fornito del proprio 2 assunto di avere completamente estinto l'obbligazione, a fronte dell'affermazione del professionista di avere ricevuto soltanto degli acconti, e solo tardivamente, nella memoria conclusiva, aveva eccepito la prescrizione presuntiva del credito ex art. 2956 cod. civ.. Ricorre per cassazione AR AD TA sulla base di tre motivi, poi illustrati con memoria, ai quali CO CC replica con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso denunziandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. si lamenta che il giudice d'appello abbia pretermesso quanto sempre dedotto dalla TA circa il fatto che la somma di £ 3.600.000, pagata al professionista il 21.12.1986, era completamente satisfattiva del credito da costui vantato per la sua prestazione, esauritasi il 17.12.1986 con la presentazione della denunzia di successione, e non si sia avveduto, quindi, che incombeva sul Saccone l'onere di provare di avere eseguito le diverse prestazioni indicate nell'avviso di parcella e di avere diritto ad un compenso eccedente la somma suddetta. Con il secondo motivo denunziandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 2938 e 2956 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. si lamenta l'errore in cui è incorso il Tribunale là- dove ha affermato di non poter prendere in considerazione, perché 3 tardiva, l'eccezione di prescrizione presuntiva del credito, sebbene tale eccezione, avanzata la prima volta con la comparsa conclusionale di primo grado, fosse stata espressamente ripetuta con l'atto di appello e fosse, quindi, da considerarsi perfettamente tempestiva. Con il terzo motivo si denunzia, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., omessa, insufficiente e, comunque, contraddittoria motivazione sui punti decisivi della controversia concernenti la deduzione di avvenuto pagamento di tutto quanto dovuto e l'eccezione di prescrizione presuntiva. Dei su esposti motivi va senz'altro disatteso il secondo poiché del tutto correttamente il Tribunale ha ritenuto tardiva l'eccezione di prescrizione presuntiva in quanto proposta con la comparsa conclusionale di primo grado, vale a dire ben oltre il limite temporale di cui agli artt. 180, comma 2°, e 183, comma 4°, cod. proc. civ.. Né ha pregio la deduzione della ricorrente relativa alla avvenuta riproposizione della suddetta eccezione con l'atto di appello, a suo dire consentita, dato che essa non tiene conto della modifica apportata all'art. 345, comma 2°, cod. proc. civ. dall'art. 52 della L. 26.11.1990 n. 353, in vigore dal 30.4.1995, modifica in forza della quale non possono proporsi, nel giudizio d'appello, nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio, e ciò a differenza di quanto disponeva il testo previgente che consentiva la proposizioni di nuove eccezioni, sia pure con possibili riflessi negativi in sede di regolamento delle spese. E non v'è dubbio che sia il nuovo testo a dover trovare applicazione nel caso di specie, dal momento che la causa non era ancora pendente alla data della sua entrata in vigore, 30.4.1995, essendo stata instaurata in primo grado con atto di citazione notificato il 18.10.1995. Anche il terzo motivo è da respingere, non fosse altro che per la sua assoluta genericità, mancando qualsiasi indicazione in ordine alla consistenza del lamentato vizio di motivazione, cioè ai dati e agli elementi dei quali il Tribunale avrebbe dovuto tener conto nel suo iter argomentativo e alle contraddizioni logiche in cui sarebbe incorso. Fondato è, invece, il primo motivo. Il Tribunale, invero, pur partendo da una corretta enunciazione del principio sulla ripartizione dell'onere probatorio contenuto nell'art. 2697 cod. civ., non ne fa una altrettanto corretta applicazione al caso di specie allorquando pone a carico della convenuta appellante l'onere di provare di avere estinto l'obbligazione così come dedotta in giudizio dal CO, senza domandarsi se quest'ultimo avesse a sua volta provato di avere eseguito, a favore della cliente, prestazioni del valore complessivo di oltre £ 10.000.000, così da avere ancora diritto, dedotte £3.600.000 già versategli, al pagamento di £ 6.776.000. Pacifico, infatti, tra le parti che la TA aveva corrisposto al professionista, prima ancora dell'instaurazione del giudizio, la suddetta somma di £ 3.600.000 in relazione all'incarico affidatogli, e tenuto presente che la medesima aveva sostenuto sin dall'inizio, e lo 5 aveva ribadito con l'atto di appello, di non dovergli più nulla per essersi la di lui prestazione esaurita nella compilazione e presentazione di una denunzia di successione, sarebbe spettato all'attore, in base al principio suddetto, provare che, invece, quella somma rappresentava solo un acconto e che le sue prestazioni a favore della donna erano state di entità e qualità tale da giustificare la ben maggiore pretesa azionata;
e solo una volta assolto da lui tale onere, sarebbe spettato alla TA provare di avergli corrisposto somme ulteriori rispetto alle £ 3.600.000 già versategli. Sta di fatto che dalla sentenza impugnata non emerge in alcun modo che il CO avesse fornito la prova, su di lui incombente, di proprie prestazioni successive e diverse da quella consistita nella compilazione e nella presentazione della denuncia di successione del 1986, ma soltanto che aveva avanzato nei confronti della cliente una richiesta di pagamento nella quale dava atto di aver ricevuto dalla stessa una certa somma, a suo dire in acconto del maggior importo delle non meglio precisate prestazioni svolte, per cui costituisce violazione dell'art. 2697 cod. civ. addossare alla TA l'onere di provare مظ l'estinzione di un'obbligazione di cui non risultava provata l'esatta entità. Si impone, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa, anche in ordine alle spese del presente procedimento, ad altro giudice che, in seguito all'entrata in vigore del D.L. n.51/98 istitutivo del giudice unico di primo grado, con soppressione dell'Ufficio del Pretore, va designato nella Corte d'appello di Venezia nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emanato la sentenza, essendo essa attualmente il giudice d'appello contro le sentenze dell'attuale giudice di primo grado diverso dal giudice dipace.
P. Q. M.
LA CORTE Accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo ed il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Venezia. Così deciso in Roma il 15 marzo 2001. IL PRESIDENTE Салалт са йтай IL CONSIGLIERE ESTENSORE (designato in seguito alla morte del Cons. relatore Spagna Musso intervenuta dopo la deliberazione della sentenza) Сот а Очита 103 250.000 IL CANCELLIERE C1 ARST heves Francesco Catania TOT. 290000 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 3.060 2008 IL CANCELLIERE C1 Frances alania