Sentenza 23 settembre 2010
Massime • 1
È configurabile l'aggravante della esposizione della cosa per necessità e per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede (art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen.) nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di effetti personali sottratti ai clienti di una discoteca, sussistendo, in tal caso, l'abitudine di abbandonare temporaneamente i propri effetti personali per andare sulla pista a ballare; né l'aggravante in questione può essere esclusa da una sorveglianza meramente saltuaria o eventuale da parte del soggetto che abbia la disponibilità delle cose, attesa la "ratio" della norma che è quella di tutelare l'affidamento del presumibile rispetto dei terzi verso l'altrui proprietà.
Commentario • 1
- 1. Furto di oggetti all’interno di una autovetturaRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 26 settembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2010, n. 39631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39631 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 23/09/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 2000
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - rel. Consigliere - N. 45095/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GI DO, N. IL 17/08/1972;
avverso la sentenza n. 1201/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 13/10/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/09/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI POPOLO A., che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché l'azione penale non potere essere viziata per difetto di querela previa esclusione dell'aggravante.
Udito il difensore avv. Savori Monica richiama i motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 13-10-2009 la Corte di Appello di Firenze riformava parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia- Sez.Dist. di Pescia, in data 28-1-2009 - con la quale GI DO era stato condannato perché responsabile di furto aggravato, continuato, di beni (telefonini e portafogli) sottratti a clienti di una discoteca che avevano lasciato tali oggetti esposti alla pubblica fede. (fatto acc. il 3-1-2009).
La Corte aveva ridotto la pena,previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, a mesi dieci di reclusione, Euro 160,00= di multa.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore, deducendo la violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e l'erronea applicazione dell'art. 625 c.p., n. 7, per omessa declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, in ordine al furto di due portafogli.
Per tale reato era stata,ad avviso della difesa,erroneamente contestata l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7 (sul punto la ricorrente citava giurisprudenza di legittimità- Sez. 4, del 7.3.1995, n. 2477, che affermava la sussistenza di tale aggravante nel caso di portafogli che si trovava in una borsa lasciata aperta), asserendo che si trattava di distinguere l'ipotesi da quella di chi lasci incustoditi i propri beni per recarsi all'esterno del locale. La difesa negava poi che fosse una prassi dei locali pubblici da ballo quella di lasciare i beni incustoditi precisava che il portafogli appartenente alla Dudkina era vuoto, e che la persona che lo possedeva lo aveva lasciato con condotta da qualificare come omissione volontaria di ogni cautela.
In tal senso la difesa riteneva dunque erronea l'applicazione dell'aggravante di cui si tratta (art. 625 c.p., n. 7). In secondo luogo il ricorrente censurava la sentenza impugnata per illogicità, e per non aver rilevato l'improcedibilità inerente al furto dei telefonini per difetto di querela.
Tali telefoni, secondo la versione fornita dallo stesso imputato, erano stati da lui trovati abbandonati nel locale, e la difesa rilevava come non fosse specificato in sentenza come la Corte avesse potuto ritenere che detti oggetti fossero stati sottratti perché rimasti incustoditi. Evidenziava altresì l'illogicità della motivazione a riguardo (v. fl. 5 motivi di ricorso), per avere la Corte rilevato che i telefonini non facilmente possono essere tenuti nell'abbigliamento di persona che si reca a ballare. Infine la difesa rilevava che unico elemento di prova era quello derivante dalle dichiarazioni confessorie rese dall'imputato, onde doveva essere esclusa l'applicabilità della aggravante contestata. Per tali motivi riteneva che comunque la Corte territoriale avrebbe potuto anche assolvere l'imputato, e chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
OSSERVA IN DIRITTO
La Corte rileva che i motivi di ricorso risultano destituiti di fondamento. Invero, per ciò che concerne la dinamica della condotta contestata, non può essere censurata la sentenza impugnata nell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n.
7. In riferimento alla richiamata aggravante si osserva che secondo giurisprudenza di questa Corte, tale circostanza può configurarsi nel caso di sottrazione di cose o beni momentaneamente lasciati dal legittimo possessore esposti al pubblico come nel caso in esame (può menzionarsi per ipotesi di natura analoga, Cass. Sez. 5,- sentenza del 4 aprile 2008, n. 14305, RV 239488 - per cui sussiste l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., comma 1, n. 7 "sub specie di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di effetti personali sottratti ai bagnanti sulla spiaggia, in quanto rientra nelle abitudini sociali e nella pratica di fatto lasciare incustoditi tali oggetti da coloro che abbandonino temporaneamente la spiaggia per andare a fare il bagno").
La suddetta aggravante, inoltre, non può rimanere esclusa da una sorveglianza meramente saltuaria o eventuale da parte del soggetto che abbia la disponibilità delle cose (secondo quanto affermato con sentenza di questa Corte - Sez. 2, - del 14.4.1988, n. 4671, Grillo, atteso che resta valida la ratio alla quale si ispira la legge,che intende tutelare "l'affidamento del presumibile rispetto dei terzi verso l'altrui proprietà" (come si evince dalla citata sentenza). Alla stregua di tali principi giurisprudenziali, nel caso di specie, trattandosi di borsa ed altri oggetti sottratti a chi si trovava in un locale pubblico da ballo, ed emergendo che la persona che ne disponeva si era allontanata momentaneamente, come avviene di consueto in tali contingenze, ed essendosi per di più allontanata portandosi all'esterno del locale, deve ritenersi priva di fondamento la questione prospettata dalla difesa che intende escludere la sussistenza dell'aggravante in base alla condotta negligente della persona offesa, o negando che esista l'abitudine diffusa nella collettività di lasciare effetti personali mentre ci si reca a ballare in una discoteca.
Pertanto deve ritenersi legittimamente motivata la sentenza a riguardo, avendo peraltro menzionato in modo pertinente giurisprudenza di questa Corte, ai fini della sussistenza dell'aggravante (v. pag. 3, della motivazione che si ritiene adeguata a risolvere le questioni prospettate dall'appellante). Infine si rileva che la circostanza che la borsa della persona offesa fosse vuota,non emergente dalle risultanze richiamate in sentenza - non vale - anche per la genericità del riferimento formulato dalla difesa nei motivi di ricorso, a far escludere l'aggravante richiamata.
Le ulteriori osservazioni del ricorrente restano inammissibili,in quanto meramente generiche e non sorrette da alcun richiamo specifico a dati concreti che potessero ritenersi favorevoli alla tesi difensiva, essendo per di più specifica ed esauriente la motivazione della sentenza impugnata.
In conclusione la Corte deve rigettare il ricorso ed il ricorrente va condannato come per legge al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2010