Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2010, n. 39631
CASS
Sentenza 23 settembre 2010

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Massime1

È configurabile l'aggravante della esposizione della cosa per necessità e per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede (art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen.) nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di effetti personali sottratti ai clienti di una discoteca, sussistendo, in tal caso, l'abitudine di abbandonare temporaneamente i propri effetti personali per andare sulla pista a ballare; né l'aggravante in questione può essere esclusa da una sorveglianza meramente saltuaria o eventuale da parte del soggetto che abbia la disponibilità delle cose, attesa la "ratio" della norma che è quella di tutelare l'affidamento del presumibile rispetto dei terzi verso l'altrui proprietà.

Commentario1

  • 1Furto di oggetti all’interno di una autovettura
    Riccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 26 settembre 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2010, n. 39631
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39631
Data del deposito : 23 settembre 2010

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