Sentenza 5 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/01/2001, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE UP00109 0 11 09 / 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 21005/98 Rel. Consigliere Cron..112 Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Ud. 09/11/00 LA TERZA Dott. Maura Consigliere Dott. Gianfranco SERVELLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SE NTENZA Richiesta copía studio SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: 3000 per diriti L 5 GEN. 2001 RA LI & C. DITTA SAS, in persona del legale IL CANCELLIERE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLLI RUSPOLI 2, presso lo studio dell'avvocato ALBANESE MARIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DEL NEVO CLAUDIO, CANCELLERIA giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in del legale rappresentante pro tempore, persona CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 2000 Richiesta copia esecutiva dal Sig. INPS NPS Centrale dell'Istituto, 4592 presso l'Avvocatura per diritti L.
3.1 GEN 2001 -1- IL CANGHELIERE rappresentato e difeso dagli avvocati PONTURO DOMENICO, FONZO FABIO, CORRERA FABRIZIO, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 361/98 del Tribunale di ALESSANDRIA, depositata il 02/10/98, R.G.N. 863/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Luciano udienza del 09/11/00 dal VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con decreto n.2001/94 in data 15.12.1994 il RE di Alessandria ingiungeva solidalmente alla ditta AR CE & C. s.a.s. ed al socio accomandatario sig. CE AR, di pagare all'INPS per contributi £.207.724.513, oltre somme aggiuntive ed interessi. L'opposizione proposta separatamente dalla ditta AR, in persona del legale rappresentante CE AR, con ricorso del 16 gennaio 1995, veniva rigettata dallo stesso RE con sentenza del 13 maggio 1997. Le spese erano compensate per la metà. L'appello proposto dalla società 1'8 luglio 1997 è stato respinto dal Tribunale-Sezione lavoro della stessa sede, con sentenza in data 25 settembre 1998, con la quale l'appellante veniva condannata alle spese del grado. Per la cassazione di questa sentenza la ditta AR ricorre con tre motivi. Resiste l'Istituto di previdenza con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE. Col primo motivo la ricorrente chiede l'annullamento della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art.638 c.p.c., nonché insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art.360, n.3 e 5 c.p.c.) e si duole del mancato accoglimento della propria eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per insufficiente enunciazione nel ricorso per ingiunzione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda: non era indicata, in particolare, la normativa che sarebbe stata violata, né la fattispecie concreta di riferimento. Il ricorso era fondato unicamente su verbale di accertamento e non su modelli M01, quali documenti comprovanti il debito contributivo, e dunque le pretese erano fondate su una fattispecie in fase di accertamento e non ancora del tutto acclarata. A tali carenze non poteva supplire la semplice presenza di una prova scritta. Col secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art.2702 c.civ. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un е 2100598.doc 3 д и 5 punto decisivo della controversia (art.360, n.3 e 5 c.p.c.) e lamenta che la parziale evasione contributiva relativa ad un lavoratore sia stata ritenuta dal giudice di merito alla luce delle dichiarazioni dello stesso dipendente e di un prospetto retributivo (concernente le retribuzioni corrisposte in nero) per il periodo maggio 1982 -settembre 1983 privo di sottoscrizione e quindi privo del requisito necessario per essere considerato scrittura privata ai sensi dell'art.2702 c.civ. e in ordine al quale non vi era neppure onere di disconoscimento. Erroneamente il Tribunale lo aveva attribuito al datore di lavoro solo in via di mera probabilità. Col terzo motivo, la ditta AR denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c. nonché insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art.360, n.3 e 5 c.p.c.) per mancato assolvimento da parte dell'ingiungente, attore in senso sostanziale, dell'onere della prova, essendo a tal fine del tutto insufficienti i prospetti paga di cui al motivo precedente e le inattendibili dichiarazioni del teste NE, mentre l'ispettore dell'INPS si era limitato a dire di avere redatto la propria relazione dopo avere esaminato la dichiarazione del teste. Esaminando congiuntamente, per la stretta connessione delle censure, i tre motivi di gravame, la Corte ne rileva l'infondatezza. In ordine alla dedotta insufficienza dell'esposizione, nel ricorso proposto in via monitoria, dei fatti posti a fondamento della pretesa, l'assunto della attuale ricorrente è smentito dalla ammissione da parte della stessa che il ricorso faceva richiamo del verbale di accertamento dell'Istituto di previdenza, di talché il giudice e la stessa parte ingiunta ben erano in grado di individuare l'elemento fattuale che aveva dato luogo alla pretesa. Non è richiesta dalla legge (art.638 in relaz. all'art. 125 c.p.c.) l'indicazione nel ricorso delle norme sulle quali si fonda la pretesa e, tanto meno, si esige il riferimento a una particolare modulistica dell'Istituto di previdenza. Correttamente, poi, il Tribunale ha ritenuto costituire prova del credito azionato le dichiarazioni del teste NE, che aveva riferito di avere lavorato per la ditta AR dal 1970 e, ininterrottamente, dal maggio 1992 al settembre 1993 e che gli era stato consegnato, con la retribuzione, un prospetto paga con indicazione di un importo inferiore, accompagnato da un biglietto informale nel quale era indicato quello reale;
il teste aveva altresì precisato che l'importo indicato nel prospetto ufficiale era corrispoto con assegno bancario, mentre il residuo veniva pagato in contanti. 2100598.doc Né è censurabile il rilievo del Tribunale che ha ritenuto attendibili tali dichiarazioni non solo in quanto intrinsecamente coerenti e conformi ad una prassi largamente diffusa [...] ma soprattutto perché suffragate dai prospetti paga informali che venivano consegnati al lavoratore unitamente alla busta paga ufficiale. Il Tribunale ha chiaramente riconosciuto che essi non potevano costituire piena prova dei fatti attestati, non trattandosi di scrittura privata per mancanza di sottoscrizione, ma ha sottolineato come essi rafforzano il quadro probatorio come sopra delineato. Dunque, il giudice di merito non ha affatto affermato di fondare il proprio convincimento sul valore probatorio di una scrittura privata, ai sensi dell'art.2702 c.civ., sibbene su ben precisa deposizione testimoniale, rispetto alla quale i prospetti paga informali costituivano dato fattuale di rafforzamento della dichiarazione del teste. Evidentemente la fonte primaria del convincimento del Tribunale, a quanto emerge dalla lucida esposizione della sentenza, fu tale dichiarazione e non la produzione dei prospetti paga informali e neppure, quanto meno in misura decisiva, la conforme dichiarazione de relato dell'ispettore dell'Istituto che era stata sufficiente (come neppure l'opponente ha mai contestato) all'emanazione del decreto ingiuntivo ed era comunque liberamente apprezzabile nel giudizio di opposizione (Cass. 19 giugno 2000, n.8323; 3 giugno 1999, n.5435; Sez. U. 3 febbraio 1996, n.916). E' assorbente, in ogni caso, ricordare la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità dei testi involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento senza essere peraltro tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (ex multis v.Cass.14 aprile 1994, n.3948). Oltretutto, nel caso in esame il giudice di merito ha in modo non irrazionale dato conto delle ragioni per le quali il teste NE era degno di credibilità, osservando come dall'ammissione di avere ricevuto compensi in nero potesse derivare una sua esposizione nei confronti del fisco, mentre l'opponente non ha neppure prospettato le ragioni che in concreto avrebbero potuto indurre il lavoratore a dichiarare il falso. Conclusivamente, il ricorso, proposto da uno (ditta AR) dei due debitori solidali ingiunti, deve essere respinto. 2100598.doc 5 Le spese sono a carico della parte ricorrente per il principio della soccombenza (art.91 c.p.c.). P. T. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a pagare a controparte le spese del giudizio di legittimità in £. ff. ∞ , oltre £.2.000.000# per onorari. Così deciso in Roma, addì 9 novembre 2000. IL PRESIDENTE Vinceurs Tressa IL CONSIGLIERE ESTENSORE. 1: Presidente: IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Shill 11 Cons. estensore;
Depositata in Cancelleria Oggi, 5 GEN. 2001 CASS IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA DI BOLLO, DI T R O C SSA , TA SI DELL'ART. 10 NI SPESA POSTA 533 . IM N OG DA 11-8-73 DA AI SEN ESENTE , E ISTRO E DIRITTO LEGG REG ELLA O D 2100598.doc 5