Sentenza 20 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/02/2002, n. 2450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2450 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2002 |
Testo completo
02450/02 Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G. n. 8326/99 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron. 5855 Dott. Guido VIDIRI Consigliere Rep. Dott. Arcangelo DE BIASE Consigliere Udienza 24 ottobre 2001 Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA 迎 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, e MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; 4072
- ricorrenti -
contro
NO IU, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Urzi Brancati, Francesco Cardille Nicola Merlino e domiciliata presso lo studio del primo a SI alla via Cavalluccio n. 247 (giusta procura a margine del ricorso), domiciliata elettivamente ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di SI-Sezione Lavoro n. 93/98 del 17 aprile 1998 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 284/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 ottobre 2001 dal relatore cons. prof. Bruno Balletti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore-Giudice del Lavoro di SI PP IN conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno e il Ministero del Tesoro chiedendo il riconoscimento del proprio diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità negatole all'esito del procedimento amministrativo. Si costituivano in giudizio i convenuti contestando integralmen- te la domanda attorea e concludendo per il rigetto del ricorso. 2 L'adito Giudice del Lavoro - dopo aver disposto e espletato -a seguito di consulenza tecnica - rigettava la domanda attorea, ma impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di SI (quale Giudice del Lavoro di secondo grado), disposta ed espletata nuova consulenza tecnica, dichiara(va) il diritto di IN PP all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 1° febbraio 1996 e condanna(va) il Ministero dell'Interno al pagamento della prestazione richiesta nella misura e con gli interessi di legge;
dichiara(va) compensate tra le parti le parti le spese di questo grado di giudizio in ragione della metà e pone(va) il residuo a carico degli appellati in solido;
condanna(va) gli appellati in solido al pagamento delle spese di consulenza tecnica di ufficio>>. Per la cassazione di tale sentenza - pubblicata il 17 aprile 1998 e notificata ai Ministeri costituiti nel domicilio elettivo in data 19 -luglio 1998 il Ministero dell'Interno e il Ministero del Tesoro ि congiuntamente hanno proposto ricorso affidato a (quattro, così numerati, ma in effetti) tre motivi e notificato in data 17 aprile 1999. Resiste IN PP con controricorso (notificato in data 14 maggio 1999). MOTIVI DELLA DECISIONE I -. In via del tutto preliminare rispetto alla disamina “nel merito” del -a seguito di specifica eccezione sollevata ricorso si rivela necessario 3 IN dalla intimata con il controricorso - verificare l'ammissibilità del ricorso proposto congiuntamente dal Ministero dell'Interno e dal Ministero del Tesoro. Da tale verifica si evince che la sentenza del Tribunale di SI - impugnata con ricorso notificato a IN PP in data 17 aprile 1999 - è stata notificata al Ministero dell'Interno e al Ministero del Tesoro in data 19 luglio 1998 presso l'Avvocatura dello Stato in SI alla via dei Mille is. 221 e, precisamente, all'avvocato dello Stato costituito in giudizio G. Lo Presti mediante consegna di copia della cennata sentenza (per ognuna delle due parti rappresentate) a mani نلاح della "impiegata addetta LA A", come si evince dalla "relazione di notifica" in calce alla copia della sentenza ritualmente depositata. Appare, quindi, evidente che il ricorso per cassazione è stato proposto dalle ricorrenti quando già era decorso il termine per proporre tempestivamente l'impugnativa ex artt. 325 capoverso e 326 cod. proc. civ. - sanzionanti, appunto, la perentorietà del termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza per proporre validamente ricorso per cassazione - e, di conseguenza, i ricorrenti Ministeri alla data di notifica del "ricorso per cassazione” erano irrimediabilmente incorsi nella decadenza dalla relativa impugnazione. 4 Dato il periodo di tempo in cui si è avverata la rilevata decadenza, giova precisare che, trattandosi nella specie di una Spure “controversia di lavoro", non opera la sospensione dei termini processuali ex art. 7 della legge n. 742/1969 (cfr. Cass. n. 12141/1995). II -In definitiva, il ricorso proposto congiuntamente dal Ministero dell'Interno e dal Ministero del Tesoro deve essere dichiarato inammissibile. Si ravvisa la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il giorno 24 ottobre 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore Vincenzo Miles Bu. D a estensos же 3 , 0 3 O 1 A IL CANCELLIERE 5 I S . R S T . Depositato in Cancelleria O A R N N T A , I ' 20 FEB. 2002 3 D A L S L 7 oggl. E - A E T P 8 D - S S I 1 Í IL CANCELLIERE O S 1 N P N G E E O S G I A G A D E E L O , T * * T A I * L R I L 5 E D D ✓