Sentenza 3 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2003, n. 3130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3130 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2003 |
Testo completo
0 3130/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 16051/00 Cron. N. 7174 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.-Presidente- 1.Dott. Giovanni Prestipino 2. " Michele De Luca -Consigliere- Ud. 28.11.2002 3. " OR MU -Consigliere- 4. Antonio Lamorgese -Consigliere- 5. Alessandro De Renzis - Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato, tanto con- giuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Carlo De Angelis e Michele Di Lullo, con i quali ha eletto domicilio in Roma, Via della Frezza 17, come da procura speciale in calce al ricorso Ricorrente 4904
CONTRO
EM NC, elettivamente domiciliata in Ro- ma, Via Flaminia 195, presso lo studio dell'Avv. Sergio Vacirca, 2 che la rappresenta e difende per procura a margine del controri- corso disgiuntamente e congiuntamente all'Avv. Sergio Bonetto del foro di Torino Controricorrente Corte di Cupello per la cassazione della sentenza n. 120/00 del male del La- vo odi Torino del 18.4.2000 /26.4.2000 nella causa iscritta al n. 146 del R. G. anno 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28.11.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Sergio Vacirca per la controricorrente;
sentito i P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, ritualmente depositato, CE CC con- veniva davanti al Pretore del Lavoro di Torino l'INPS chiedendo, in linea principale, il riconoscimento del proprio diritto al risar- cimento del danno in misura corrispondente ai ratei di pensione non corrisposti fino al momento della sentenza, oltre al paga- mento di una rendita vitalizia corrispondente nell'importo alla pensione non erogata, e, in linea subordinata, la restituzione dei contributi versati con gli interessi e rivalutazione. La ricorrente esponeva: -di essere stata ammessa dall'INPS in data 13.5.1980 alla prose- cuzione volontaria dei versamenti contributivi, con decorrenza 3 dal 17.5.1975; -di essersi, in data 26.6.1989, vista negare dallo stesso ente il di- ritto alla pensione, in quanto l'INPS a suo tempo aveva autoriz- zato i versamenti, benché mancassero sedici contributi settima- nali rispetto al minimo previsto dalla legge ai fini della prosecu- zione volontaria. Il Giudice Unico del Tribunale di Torino con sentenza in data 7.10.1999 condannava l'INPS alla restituzione dei contributi volontari versati e non ancora restituiti e respingeva la domanda di risarcimento. Proposto gravame da parte della CC, la Corte di Appello di Torino con sentenza 18.4.2000 /26.4.2000 accoglieva l'appello e per l'effetto condannava l'INPS a pagare all'appellante una somma pari all'importo dei ratei di pensione che sarebbe spettata dalla domanda, oltre ad una rendita vitalizia di importo pari alla pensione alla stessa data. Il giudice di appello osservava che l'INPS con l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria e con l'accettazione dei versamenti dei contributi per diversi anni (dal 1981 al 1987) aveva indotto l'assicurata a confidare sulla regolarità della propria posizione assicurativa, sicché la responsabilità del mancato conseguimento della pensione da parte della CC era da imputare all'ente previdenziale. Contro l'anzidetta sentenza propone ricorso per cassazione l'INPS con unico motivo, al quali resiste con controricorso la CC. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente denuncia omessa e contradditto- ria motivazione circa un punto decisivo della controversia, non- ché violazione e illegittima applicazione di norme di legge. Il tutto in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. Il ricorrente si limita a riportare, richiamandosi a precedente di questa Corte, un principio di diritto, secondo il quale l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è sempre suscetti- bile di revoca nel caso di accertamento dell'insussistenza dei pre- supposti di legge, per cui la revoca, ove intervenuta, come nel caso di specie, non fa sorgere il diritto alla pensione. La censura non ha pregio e va quindi disattesa. Invero l'ente previdenziale non ha censurato la pronuncia della Corte di Appello di riconoscimento a favore della CC del danno conseguente alla revoca dell'autorizzazione della contri- buzione volontaria, né in particolare ha contestato il nesso di causalità tra la propria condotta e il danno lamentato, costituito dalla perdita della pensione. D'altro canto, l'impugnata decisione è in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha ravvisato una responsabilità contrattuale dell'Istituto di risarcire il danno derivante da erronee comunicazioni in ordine all posizione assi- curativa (ex plurimis Cass. sentenza n. 5570 del 1998; Cass. sentenza n. 9775 del 1996, Cass. sentenza n. 9776 del 1996). 5 In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va riget- tato. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in € 10,00, oltre € 2500/00 per onorario. Così deciso in Roma addì 28 novembre 2002 Il Presidente Il Consigliere relatore estensore alessandro be neupis ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA DELLA LEGO 11.0:73 N: 533 IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Boggi, 3 MAR. 2003 CANCELLIERE