Sentenza 24 ottobre 2012
Massime • 1
È viziata da nullità di ordine generale e di carattere assoluto l'ordinanza di revoca della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità emessa ai sensi dell'art. 186, comma nono bis, C.d.S. dal giudice delle indagini preliminari, quale giudice della esecuzione, con provvedimento "de plano".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/10/2012, n. 44536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44536 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 24/10/2012
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - N. 2987
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 10054/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ES DA N. IL 08/09/1979;
avverso l'ordinanza n. 1528/2010 GIP TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA, del 27/10/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. Mazzotta Gabriele, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27.10.2011,11 Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, disponeva nei confronti di ES DA la revoca della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ed il ripristino della pena sostituita di Euro 4.750 applicata con decreto penale divenuto irrevocabile. Ricorre il difensore di ES DA deducendo: violazione dell'art. 666 c.p.p. poiché il giudice ha proceduto de plano invece di fissare udienza camerale dando avviso alle parti;
2) illogicità della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L'art. 186 C.d.S., comma 9 bis stabilisce che il giudice proceda alla revoca della pena sostitutiva a norma dell'art. 666 c.p.p., vale a dire secondo lo schema ordinario della fissazione dell'udienza camerale con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore. Poiché il giudice ha omesso tali adempimenti, provvedendo "de plano", l'ordinanza conclusiva del procedimento è viziata da nullità di ordine generale e di carattere assoluto ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 179 c.p.p., comma 1, (Sez. 1, n. 26791 del 18/06/2009, Rv. 244657).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2012