Sentenza 9 aprile 1999
Massime • 2
Il sindacato della Corte di Cassazione sull'impugnazione proposta contro la sentenza che conclude il giudizio di opposizione agli atti esecutivi è esercitabile oltre che per i motivi di cui ai numeri 1 e 4 dell'art. 360 cod. proc. civ., soltanto quando sia stata sostanzialmente violata la norma del codice che impone al giudice di esporre i motivi in fatto della decisione e non già quando sia dedotto il vizio di omessa o contraddittoria motivazione della decisione, con la conseguenza che il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduca tale ultimo vizio deve considerarsi inammissibile.
In tema di espropriazione immobiliare, qualora sia stata formulata offerta di aumento del sesto dopo l'incanto, ai sensi dell'art. 584 cod. proc. civ., ma la prestazione della cauzione sia avvenuta in misura inferiore al decimo del prezzo proposto (come esige il secondo comma dell'art. 571 cod. proc. civ.), una volta decorso il termine di dieci giorni previsto dal primo comma dell'art. 584 cod. proc. civ., non è possibile un'integrazione della cauzione e si determina l'inefficacia dell'offerta, ancorché l'offerente, nell'offrire l'integrazione, assuma di essere incorso in un mero errore di calcolo ex art. 1430 cod. civ. Infatti, la prestazione della cauzione si concreta in un "adempimento fattuale" e come tale esprime soltanto la consegna del denaro ed il titolo in base al quale detta consegna avviene, mentre non contiene e non esprime la manifestazione degli elementi di determinazione dell'ammontare della somma versata e, quindi, non consente di individuare l'errore nel quale l'offerente prestatore della cauzione sia eventualmente incorso.
Commentario • 1
- 1. ASTE IMMOBILIARI: IL VERSAMENTO DELLA CAUZIONE NELL’OFFERTA DI ACQUISTOAvv. Antonio De Simone · https://www.expartecreditoris.it/ · 12 luglio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/1999, n. 3470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3470 |
| Data del deposito : | 9 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI ED EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOVARA 51, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE TARANTO, difeso dall'avvocato GIUSEPPE DI ED, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI RA CE, BI ET, ES AG ROBERTO, INTERNATIONAL CONCORDE SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 932/96 del Tribunale di AGRIGENTO, emessa il 07/11/96 e depositata il 14/11/96 (R.G.1627/92);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/98 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Giuseppe TARANTO (per delega Avv. G. Di DE);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VI GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel procedimento di espropriazione forzata immobiliare promosso dalla s.p.a. International Concorde in danno di RT HE NA, dopo l'aggiudicazione dei beni pignorati pronunciata in favore di VI Di CA, il giudice dell'esecuzione del tribunale di Agrigento, con ordinanza del 14 dicembre 1984, rigettò l'offerta di acquisto proposta il 29 ottobre 1984 da AN Di DE ritenendo che il prezzo offerto non era superiore di un sesto a quello raggiunto nell'incanto.
AN Di DE, con ricorso del 18 dicembre 1984, propose opposizione contro questa ordinanza e dichiarò che era incorso in errore nel calcolo dell'offerta; soggiunse che la somma di lire 1.090.000 depositata per spese del procedimento ora comunque sufficiente ad integrare la cauzione del decimo del prezzo. Il tribunale di Agrigento, con sentenza del 30 maggio 1986, rigettò l'opposizione e la decisione fu cassata con sentenza di questa Corte del 17 luglio 1991 n. 7940, la quale rilevò che il debitore RT HE NA, litisconsorte necessario, non aveva partecipato al giudizio di opposizione.
2. AN Di DE, con atto di citazione del 16 luglio 1992, ha riassunto il giudizio nei confronti di VI Di RA, del fallimento di RT HE NA e di quest'ultimo personalmente, ripetendo le difese già svolto.
Il tribunale di Agrigento, con sentenza del 14 novembre 1996, ha rigettato l'opposizione.
3. Per la cassazione di questa sentenza AN Di DE ha proposto ricorso, articolato in un motivo.
Gli intimati VI Di RA, fallimento di RT HE NA e RT HE NA non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il tribunale di Agrigento ha ritenuto: che AN Di DE aveva manifestato chiaramente l'intenzione di aumentare di un sesto il prezzo raggiunto del bene nell'incanto; che, nondimeno, la cauzione, prestata in lire 840.000, era inferiore al decimo del prezzo offerto di lire 8.983.333; che questa deficienza non poteva essere colmata mediante integrazione, perché la relativa domanda non era stata formulata nel termine di dieci giorni dell'offerta. AN Di DE censura questa decisione e sostiene che l'istanza integrativa della cauzione non dove osservare il termine di dieci giorni dall'offerta di aumento di sesto quando l'insufficienza dipende da errore di calcolo della precedente offerta: motivo di violazione e falsa applicazione degli artt. 580 e 584 cod. proc. civ. e di carenza della motivazione.
Il motivo non è fondato.
2.1. Secondo l'art. 584 cod. proc. civ. il sistema della vendita con aumento di sesto è articolato nel senso che, anche dopo l'aggiudicazione, ognuno, tranne il debitore, può fare richiesta di acquisto dell'immobile, offrendo un prezzo superiore di un sesto di quello dell'aggiudicazione.
La norma soggiunge che le offerte al fanno a norma dell'art. 571 dello stesso codice, cioè attraverso apposita dichiarazione presentata nella cancelleria del giudice dell'esecuzione. Anche se il riferimento contenuto nell'art. 584 si riduce a questa sola parte dell'art. 571 ora richiamato, connaturata all'offerta di acquisto con aumento di sesto è la prestazione di cauzione (ed il deposito delle spese della vendita). Il problema che il ricorso pone è quello di stabilire quali siano le conseguenze dell'insufficienza della cauzione, in quanto il ricorrente, in definitiva, sostiene che essa può essere rimediata mediante integrazione successiva, anche se effettuata dopo il termine di dieci giorni dall'offerta in aumento di sesto.
2.2. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato già negato che l'insufficienza può essere integrata con versamento successivo. Il principio si fonda sulla considerazione che la prestazione della cauzione si concreta in un "adempimento fattuale" : esprime soltanto la consegna del denaro ed il titolo in base al quale questa avviene, ma non contiene gli elementi di determinazione dell'ammontare della somma versata e non consente, quindi, di individuare l'orrore nel quale il soggetto sia eventualmente incorso:
sent. 26 febbraio 1994, n. 1966. Il Collegio intende adeguarsi a questo principio, il quale, a tacer d'altro, scongiura il possibile meccanismo artificioso di ritardare l'aggiudicazione attraverso un'offerta seguita dalla prestazione di cauzione del tutto sproporzionata rispetto alla misura legalmente dovuta.
Resta solo da precisare che questa soluzione non è in contrasto con il principio (contenuto nella sentenza di questa corte 27 febbraio 1998 n. 2226) secondo il quale l'obbligo di prestare cauzione non grava sull'aggiudicatario provvisorio che partecipi alla gara indotta a seguito di offerta di sesto proveniente da soggetto che non abbia partecipato al precedente incanto, trattandosi di situazioni differenti.
2.3. Il tribunale di Agrigento si è attenuto, sostanzialmente, al principi prima indicati.
Pertanto, la sentenza impugnata si sottrae alle critiche contenute nel motivo esaminato.
2.4. La censura di difetto di motivazione, pure contenuta nel motivo, è inammissibile, in quanto il sindacato della Corte di cassazione sull'impugnazione proposta contro la sentenza che conclude il giudizio di opposizione agli atti esecutivi è esercitabile, oltre che per i motivi di cui al numeri 1 e 4 dell'art. 360 cod. proc. civ., solo quando sia stata sostanzialmente, violata la norma del codice che impone al giudice di esporre i motivi in fatto della decisione e non già quando ala dedotto il vizio di omessa o contraddittoria motivazione della decisione: Cass. 19 luglio 1997, n. 6665; 7 aprile 1993, n. 446.
3. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, liquidate in lire 47.000=, oltre onorari che si liquidano in lire 1.800.000.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 9 aprile 1999