Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/1999, n. 3470
CASS
Sentenza 9 aprile 1999

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Il sindacato della Corte di Cassazione sull'impugnazione proposta contro la sentenza che conclude il giudizio di opposizione agli atti esecutivi è esercitabile oltre che per i motivi di cui ai numeri 1 e 4 dell'art. 360 cod. proc. civ., soltanto quando sia stata sostanzialmente violata la norma del codice che impone al giudice di esporre i motivi in fatto della decisione e non già quando sia dedotto il vizio di omessa o contraddittoria motivazione della decisione, con la conseguenza che il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduca tale ultimo vizio deve considerarsi inammissibile.

In tema di espropriazione immobiliare, qualora sia stata formulata offerta di aumento del sesto dopo l'incanto, ai sensi dell'art. 584 cod. proc. civ., ma la prestazione della cauzione sia avvenuta in misura inferiore al decimo del prezzo proposto (come esige il secondo comma dell'art. 571 cod. proc. civ.), una volta decorso il termine di dieci giorni previsto dal primo comma dell'art. 584 cod. proc. civ., non è possibile un'integrazione della cauzione e si determina l'inefficacia dell'offerta, ancorché l'offerente, nell'offrire l'integrazione, assuma di essere incorso in un mero errore di calcolo ex art. 1430 cod. civ. Infatti, la prestazione della cauzione si concreta in un "adempimento fattuale" e come tale esprime soltanto la consegna del denaro ed il titolo in base al quale detta consegna avviene, mentre non contiene e non esprime la manifestazione degli elementi di determinazione dell'ammontare della somma versata e, quindi, non consente di individuare l'errore nel quale l'offerente prestatore della cauzione sia eventualmente incorso.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/1999, n. 3470
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3470
Data del deposito : 9 aprile 1999

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