Cass. pen., sez. I, sentenza 15/03/2001, n. 20471
CASS
Sentenza 15 marzo 2001

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Massime1

Il giudice dell'esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, la valutazione già operata in fase di cognizione, con riguardo a episodi criminosi commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano in tutto o in parte i fatti oggetto della domanda sottoposta al suo esame, nel senso che le valutazioni espresse in proposito nel giudizio di cognizione assumono una rilevanza indicativa da cui il giudice dell'esecuzione può anche prescindere, ma solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui tali ultimi fatti, e soprattutto quelli omogenei rispetto a quelli tra cui il vincolo è stato riconosciuto, non possono essere ricondotti, a differenza degli altri, al delineato disegno.

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Penale n. 11565 del 13
    https://www.laleggepertutti.it/

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 15/03/2001, n. 20471
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20471
Data del deposito : 15 marzo 2001

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