Sentenza 15 marzo 2001
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, la valutazione già operata in fase di cognizione, con riguardo a episodi criminosi commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano in tutto o in parte i fatti oggetto della domanda sottoposta al suo esame, nel senso che le valutazioni espresse in proposito nel giudizio di cognizione assumono una rilevanza indicativa da cui il giudice dell'esecuzione può anche prescindere, ma solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui tali ultimi fatti, e soprattutto quelli omogenei rispetto a quelli tra cui il vincolo è stato riconosciuto, non possono essere ricondotti, a differenza degli altri, al delineato disegno.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 11565 del 13https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11565 Anno 2013 Presidente: BARDOVAGNI PAOLO Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) NASSO JONH N. IL 01/09/1974 avverso l'ordinanza n. 327/2011 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 06/12/2011 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO; lette/seatitc le conclusioni del PG Dott. ( -&n..A.,…,..t& t) Wt_ Uditi difensor Avv.; tk_ Data Udienza: 13/11/2012 RILEVATO IN FATTO Con ordinanza in data 6.12.2011 la Corte d'appello di Reggio Calabria, in veste di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata dal difensore di NASSO JONH volta ad ottenere l'applicazione, ex art. 671 c.p.p., della continuazione tra reati di ricettazione, falso in assegni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/03/2001, n. 20471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20471 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2001 |
Testo completo
020471/01
REPUBBLICA ITALIANA Udienza in Camera
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO di Consiglio in
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE data 15/3/01
SEZIONE I PENALE
SENTENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.:
N. 2018 Dott. Vito LA GIOIA Presidente
Bruno ROSSI Consigliere 1. Dott.
REGISTRO GENERALE2.
->> Piero VOCALI
N. 23747/00 3. 2
->> Umberto GIORDANO Giovanni CANZIO le 4. >> >>>
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CORTE SUPREAD CASSAZIONS
UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da IB AL,n.24/8/32
Richiesta copia studio dal Sig.Pist LLi
677?2 per diritti
12 APR. 2007
}!
IL CANCELLIERE avverso l'ordinanza emessa il 27/1/00 dalla Corte di appello di Roma
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr.Giordano Lette le richieste del Pubblico Ministero udito il Pubblico Ministero hella persona del che ha concluso per l'annullamento parziale con rinvio della ordinanza impugnata
Stamperia Reale di Roma
udit i difensor Avv.
Ogrerve:
con ordinanze in date 27/1/00 1 Corte di appello di
Roma, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzio ne Pulle posizione di BB AL, he tre l'altro re epinto, non ravvisande i presupposti dell'istituto, la richiesta da costei presentata ai sensi dell'art.671
C.P.P. al fine di ottenere l'applicazione della disci plina del reato continuato i fatti di ricettazione,
falso e truffa commessi tra il 1982 e il 1991, e non
ci unificati in fase di cognizione, oggetto delle sen tenze irrevocabili di condanna compre se nel provvedi mento di cumulo del locale Procuratore generale delle
Repubblica emesso nei suoi confronti il 21/10/99 e modificato il 18/1/00.
Avverso tale pronuncie l'interessate ha proposto ri corso per cassazione con il quale: deduce violazione di legre e vizio di motivazione per avere la Corte
di ep ello negato le continuazione in modo generico penza neppure acquisire tutte le sentenze in copia inte rale, omettendo di prendere in considerazione l'esistenza di previsix elementi di collegamento tra vari dei fatti separatamente giudicati, quali l'u tilizzazione dello stesso documento di identità falsi ficato o di assegni provenienti del medesimo carnet o dal medesimo furto, e quanto esposto in una memoria del suo difensore fatata 5/11/99, depositata in udien za, nella quale si segnaleve tra l'altro che in fase 3
di cognizione (con le sentenza 20/9/94 della stessa
Corte di appello di Roma) era stato riconosciuto il vincolo tra episodi commessi nell'arco di tempo tra il 1982 e il 1986, nel quale fatti per i quali la ri chiesta è stata in executivis respinta si inse riva no;
e lamenta inoltre totalen mancanza di motivazio ne in ordine el modo in cui era stato fatto dal P.G.
opera re il criterio moderatore di cui all'art.78 C.P.,
pure messo in discussione nella citata memoria con particolare riguardo al fatto che nella forme ione dei camuli parziali la carcerazione pre sofferta era state de tratta prima e non dopo l'applicazione della suddetta norma.
Il gravane è meritevole di accoglimento,Mentor l'ordinan za impugnata deve dunque in tali parti essere annul lata con rinvio.
Questa Sezione invero ha già avuto occasione di af fermare (cfr. le sentenze 21/1/92, Rossi e 22/3/93,
Nistri) che, in situazioni come quelle di specie, il
giudice del''esecuzione investito de richieste ai san si dell'art.671 C.P.P. non può trascurare oi fini del la decisione il riconoscimento del vincolo della con tinu zione già operato in fase di cognizione con ri
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guardo episodi criminosi commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano in tutto o in par te i fatti oggetto delle domande sottoposte al suo e same nel senso che le valutazioni espresse in propo
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sito nel giudizio di cognizione as umono una rilevanza indicativa da eni il giudice dell'esecuzione può an che prescindere, me solo previo dimostrazione dell'esi stenza di precifiche e significative regioni per cui tali ultimi fatti, e soprattutto quelli omogenei ri spetto a quelli tra cui il vincolo è stato riconosciu to, non possono essere ricondotti a differenze degli altri al delineato disegno.
La Corte di epoello non ha compiuto une siffatta analisi,ma non solo sotto questo particolare profi lo le motivazione dell'ordinanze impugnata è caren te poichè mancano del tutto nel provvedimento puntue li f concreti riferimenti al contesto dei vari epi sodi tali de rendere suscettibile di reale verifica la correttezza della conclusions di totale diniego della continuazione.
Sussiste inoltre le lamentata omissione di pronuncia in ordine al modo in cui è stato applicato l'art.73
G.P.
Va detto in proposito che nel provvedimento di uni ficazione di pene concorrenti, leddove si fferma che nell'ambito di ciascuna operarione di cumulo parzia le il criterio moderatore previsto tale norma va applicato sulle ne na residus risultante delle detre zione della carcerazione pre sofferto e dei benefici concessi, si è erroneamente esteso anche alla carce razione pre sofferta un principio che la giurispru denza di questa Corte (cfr. Sez.I 31/1/95,Cottarel invece li e Sez.VI 15/2/84, Sardoni) ha affermato unicamen te per le pene estinte per benefici per le quali so le,non evendo avuto nè dovendo avere e secuzione ef fettiva, il temperamento legale non avrebbe giustifi cazione.
P.A.1.
annulla l'ordinanze impurnate limitatemente el dinie to di applicazione dell'art.671 C.P.P. e al computo delle pena da espiare e rinvia per nuovo esame alla
Corte di appello di Roma.
Così deciso in Rome, il 15/3/2001.
Il Consigliere est. Il Presidente vhindano IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE Dott.ssa Pada Meloni