Sentenza 16 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2001, n. 2235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2235 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
0 22 3 5 /0 1 Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SEZIONE LAVORO dal Sig. ISOLE 24 ORE per diritti L.6000 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 16 FEB. 2001 Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G. n. 15234/98 IL CANCELLIERE Dott. Guido VIDIRI Consigliere Cron. 4712 Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud. 10 ottobre 2000 CANCELLERIA Prof. Bruno BALLETTI Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA Isul ricorso proposto da D COOPERATIVA FARMACEUTICA PARMENSE soc. coop. r.l., in persona del suo legale rappr. pro tempore, rappresentata e difesa dagli ere avv.ti Luigi Angiello e Pietro Magno presso il cui studio Velettivamente domiciliata in Roma alla via Liuzzi n. 23, giusta procura speciale a peso le Corte margine del ricorsord one d'ufficio pers di Cabozione;
- ricorrente -
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale 4049 al Sig. VACIRCA per diritti L. 22 FEB. 2001 IL CANCELLIERE OP GH, ND SS e LU CE, rappresentate e difese dagli avv.ti Luciano Petronio e Sergio Vacirca ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo in Roma alla via Flaminia n. 195, giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Parma-Sezione Lavoro n. 32/98 del 5 marzo/23 aprile 1998 (nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 304/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 ottobre 2000 dal relatore prof. Bruno Balletti;
Uditi gli avvocati Luigi Angiello e Luciano Petronio;
Udito il P.m., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per "l'accoglimento, per quanto di ragione, del primo e del quarto motivo di ricorso e per il rigetto del secondo e del terzo motivo". SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Prétore di Parma-Giudice del Lavoro HE PP, SS DI e SC LU convenivano in giudizio la soc. coop. r.l. "Cooperativa Farmaceutica Parmense" 2 osservando: a) di aver ricevuto un trattamento retributivo inferiore a - quello stabilito dalla contrattazione collettiva applicabile in materia, in particolare per il mancato inserimento nella retribuzione delle quote orarie della tredicesima e quattordicesima mensilità, del premio di rendimento e del contributo ex artt. 3 e 2 dell'accordo aziendale 4 aprile 1986; b) di essere state retribuite in misura insufficiente per il lavoro straordinario e per il lavoro notturno prestati in modo regolare secondo i turni stabiliti dalla Cooperativa, in particolare per non avere ricevuto il trattamento previsto dall'art. 25 dei c.c.n.l. del 17 dicembre 1985 e del 10 luglio 1990; c) di non avere percepito, nel 1991, il contributo a.t.f. (associazione titolari di farmacie) ed il premio di rendimento previsto dall'accordo aziendale cit.. Si costituiva in giudizio la soc. coop. r.l. "Cooperativa Farmaceutica Parmense" contestando integralmente le domande delle ricorrenti e concludendo per il rigetto dell'avverso ricorso con vittoria di spese ed onorari. L'adito Pretore-Giudice del Lavoro accoglieva le domande attoree con la sola eccezione di quelle concernenti la mancata corresponsione del contributo "a.t.f." e del premio di rendimento per - a seguito di appello "principale" della s.r.l. l'anno 1991 e "Cooperativa Farmaceutica Parmense" e di appello "incidentale" di PP HE, DI SS e LU SC il 3 Tribunale di Parma, quale Giudice del Lavoro di secondo grado, rigettava entrambi i gravami, confermando integralmente la sentenza pretorile e condannando l'appellante principale alle spese del grado. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il Tribunale di Parma ha rimarcato che: a) la cooperativa costituendosi in prime cure non ha negato che le ricorrenti abbiano davvero espletato lavoro straordinario (e notturno) sostenendo solo l'inammissibilità di una prova fornita tramite c.t.u. e, quindi, esattamente il Pretore, preso atto della mancata contestazione, ha rinviato per la individuazione delle 212 maturate differenze retributive ad una consulenza>>; b) in merito, poi, alla pretesa violazione del principio della cd. mensilizzazione della retribuzione sostenuta dalla cooperativa, la contrattazione collettiva applicabile nella specie ha sancito che la retribuzione "di fatto” era costituita dalle voci della retribuzione “normale” nonchè da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo (salvo quelli esplicitamente esclusi), senza nulla specificare circa la corresponsione dei medesimi su base annua o mensile>>; c) circa la pretesa deroga delle disposizioni del contratto collettivo nazionale sul punto del servizio notturno in farmacia da parte di un "accordo integrativo aziendale", le due normative collettive afferma il Tribunale, - indicando in prosieguo tutte le specifiche applicazioni nella fattispecie - si combinano fra loro, salvo che non si trovino nell'accordo aziendale 4 espresse deroghe alle statuizioni del contratto nazionale>>; d) restano inconferenti - infine, sempre secondo il Giudice di appello - le prove orali formulate dalla cooperativa e riproposte in secondo grado>>. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la soc. coop. r.l. "Cooperativa Farmaceutica Parmense”, formulando a sostegno quattro motivi di annullamento. Le sigg. HE PP, SS DI e SC LU resistono con "controricorso". Entrambe le parti hanno depositato “memoria” ex art. 378 cod. ل proc. civ. لا MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente - denunziando violazione e I " falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia>> - addebita al Tribunale di Parma di avere erroneamente ritenuto che la società convenuta in prime cure non avrebbe negato la circostanza relativa allo svolgimento, da parte della ricorrente, di lavoro straordinario e festivo>> e di avere inammissibilmente tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica - ammessa ex officio dopo la sentenza sull'an - per "sanare” la carenza di elementi probatori a sostegno dell'an'>. 5 Con il secondo motivo di ricorso viene censurata la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362/1369 e 1371 cod. civ., nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia>>, in quanto il Tribunale ha interpretato le norme dei c.c.n.l. del 1985 e del 1990, interessante la fattispecie, contro la lettera e lo spirito della norma, che è di considerare, a tutti i fini, la retribuzione con cadenza mensile, sia per quanto concerne la retribuzione parametro sia per la retribuzione corrispettiva>>. -Con il terzo motivo la ricorrente denunziando, ancora, ل violazione e falsa applicazione degli artt. 1362/1369 cod. civ., گا nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione>> addebita al Giudice di appello di avere male applicato le norme sull'interpretazione dei contratti con riferimento alla disciplina contrattuale sul lavoro notturno contenuta nell'accordo aziendale del 4.4.1986 e nei due contratti collettivi nazionali (del 1985 e del 1990), erroneamente operando una sorta di commistione tra le disposizioni di cui al c.c.n.l. e quelle di cui all'accordo aziendale attraverso un integrazione del contratto collettivo nazionale con l'accordo aziendale e trascurando i principi consolidati dalla cd. “specialità” e dalla "posteriorità”; perché, qualora il Tribunale avesse tenuto conto dei 6 principi richiamati, sarebbe giunto ad individuare nell'accordo aziendale 4.4.1986 la fonte applicabile>>. Con il quarto (ed ultimo) motivo di ricorso viene addebitato al Tribunale di Parma di avere disatteso erroneamente - donde il dedotto vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia>> la richiesta subordinata di ammissione della prova testimoniale ritualmente formulata in prime cure: mancata ammissione conclude la ricorrente del tutto - immotivata ed incongrua, per cui il Tribunale ha deciso la causa dando per scontato alcuni presupposti di fatto indimostrati (oltre che inveritieri)>>. II -. Nella disamina e nella conseguente valutazione del primo motivo ا ل ا ل di ricorso - con cui la ricorrente ha principalmente addebitato al giudice del merito di avere erroneamente ritenuto non contestate nel giudizio di primo grado le originarie richieste attoree concernenti l'espletamento di lavoro straordinario e festivo deve procedersi - all'esame diretto degli atti del processo, al fine di riscontrare l'eventuale esistenza del vizio dedotto, e ciò perchè viene denunziato un vizio in procedendo, per cui il principio a mente del quale l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia 7 determinato un vizio riconducibile nell'ambito degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ.,a norma dei quali il giudice deve pronunziare su tutte le domande e le eccezioni proposte dalle parti: in tale caso, infatti, la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto ed ha, quindi, il potere- dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti con conseguente valutazione degli stessi anche in senso difforme da quella dei giudici del merito (cfr., ex plurimis, Cass. n. 1988/1993, Cass. n. 5383/1990). 218 In tale disamina - poichè il vizio di errata e/o omessa pronuncia da parte del giudice di appello (così come dedotto dalla ricorrente) non è, in linea generale, configurabile in relazione ad una domanda o eccezione "nuova” e le intimate hanno eccepito con il controricorso che la censura dedotta con il primo motivo di ricorso riguarderebbe, appunto, una "questione nuova" - anche per valutare la fondatezza della cennata eccezione ritualmente proposta dalle controricorrenti, è consentito a questa Corte il diretto esame degli atti processuali. III/a. Tanto considerato, procedendo direttamente alla disamina degli atti processuali, si rileva preliminarmente che, nella sentenza impugnata, il Tribunale di Parma ha, dapprima, osservato che in effetti, nel ricorso introduttivo, le farmaciste non hanno esattamente quantificato le ore di lavoro straordinario (e notturno)>> e, di seguito, i statuito che la cooperativa costituendosi in prime cure, non ha, 8 peraltro, negato che le donne abbiano davvero espletato straordinario (e notturno), ha solo sostenuto l'inammissibilità di una prova fornita tramite c.t.u.>>. Ora, dall'esame del ricorso introduttivo, si evidenzia che le originarie ricorrenti, più che non avere esattamente quantificato il lavoro straordinario e notturno>>, hanno del tutto genericamente dedotto di avere prestato "lavoro straordinario e notturno” senza precisarne i termini di espletamento, limitandosi ad affermare che le attrici, durante tutto il corso del rapporto di lavoro, hanno sovente prestato lavoro straordinario e sono sempre state impegnate, in modo regolare e continuativo, nel servizio notturno che hanno prestato secondo i turni stabiliti dall'azienda>>: sicché, la richiesta attorea [inammissibile (ma su ciò infra)] di affidare ad un consulente tecnico R D la determinazione del quantum del lavoro straordinario e notturno>> non teneva conto che del cennato lavoro non era stato indicato neppure il quomodo, ossia i termini precisi dell'espletamento delle relative prestazioni straordinarie per ognuna delle ricorrenti a fondamento della richiesta giudizialmente proposta “in modo collettivo” [cfr. le seguenti “conclusioni” del ricorso introduttivo: condannare la soc. a r.l. Cooperativa Farmaceutica Parmense a pagare alle ricorrenti le somme dovute alle stesse, in relazione a tutto il 9 rapporto di lavoro, per i titoli di cui in premessa (differenze retributive sul lavoro straordinario di ogni genere e sul servizio notturno ...)>>]. La conferma dell'assoluta genericità della domanda delle originarie ricorrenti si ha dal loro comportamento processuale, allorquando nelle (definite) "note per le attrici” datate 3 luglio 1995, sono stati per la prima volta e, quindi, irritualmente perchè in - violazione dell'art. 414, n. 5, cod. proc. civ. - precisati (anche mercé due "prospetti riepilogativi") i termini effettivi del lavoro straordinario e notturno espletato;
mentre, invece, siffatta precisazione (recte, individuazione della domanda) avrebbe dovuto essere contenuta nel contesto del ricorso introduttivo e questo, soprattutto, al fine di consentire alla convenuta di poter esercitare il diritto di difesa alla stregua del disposto dell'art. 416 cod. proc. civ. R D III/b . Tenuto conto di quanto dinanzi evidenziato e considerato, dall'esame diretto della "memoria difensiva di costituzione” della soc. r.l. "Cooperativa Farmaceutica Parmense" si rileva chiaramente - in cou contrasto quanto ritenuto dai giudici del merito - che la convenuta ha, sì, contestato l'espletamento del lavoro straordinario e notturno da 1 parte delle ricorrenti, non limitandosi - come inesattamente ha affermato il Tribunale di Parma nell'impugnata sentenza - a sostenere l'inammissibilità di una prova fornita tramite c.t.u.>>. 10 Questa conclusione emerge-a parte l'eccezione contenuta in premessa con cui vengono contestate in toto le domande delle ricorrenti>> (che pecca, invero, di genericità, ma in ciò si adegua sostanzialmente al contenuto dell'avverso ricorso introduttivo) - dalla successiva specifica eccezione, in base alla quale si contesta che le ricorrenti allegano di avere svolto durante il rapporto “sovente” lavoro straordinario senza offrire alcuna prova sul punto il che, nella ... fattispecie in esame, non è avvenuto>>, ribadita al termine della “memoria” (resta, dunque, ferma l'eccezione di cui sopra relativa alla carenza di allegazione dei fatti costitutivi>>) e nelle "conclusioni" (voglia il Pretore rigettare le domande tutte delle ricorrenti in quanto R non provate e, comunque, infondate>>). M Pertanto, di sicuro "vi è stata da parte della cooperativa una negazione che le donne abbiano davvero espletato lavoro straordinario e notturno” - volgendosi, così, in senso affermativo la statuizione “in negativo" contenuta nella sentenza del Tribunale, che su tale decisivo punto, dato l'evidente vizio di errata valutazione degli atti processuali, deve essere cassata con ogni relativa conseguenza -; sicchè si ribadisce che l'originario convenuto ha contestato specificamente, in sede di memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, l'espletamento del lavoro straordinario e notturno da parte delle originarie ricorrenti. Ciò anche se a ulteriore (anche se superflua) conferma dell'erroneità - 11 della decisione impugnata - vale il principio generale che la contestazione "generica” dei fatti affermati in ricorso [atteso che l'art. 416, capoverso, cod. proc. civ. non impone che le eccezioni processuali e di merito sollevate dal convenuto siano proposte in modo diverso e più specifico rispetto a quanto consentito nel “rito ordinario” (Cass. n. 6416/1994)] non implica ammissione, da parte del convenuto, della sussistenza dei fatti allegati dall'attore, non esimendo essa il giudice dalla verifica dell'adempimento degli oneri probatori gravanti, comunque, a carico dell'attore in ordine ai fatti costitutivi della domanda (Cass. n. 6639/1987). IV -. La sentenza del Tribunale di Parma si appalesa, altresì, errata nel punto in cui ha confermato la decisione pretorile di avvalersi delle risultanze della consulenza tecnica ammessa, più che per la individuazione delle maturate differenze retributive per il lavoro straordinario e notturno>>, per individuare e comprovare la sussistenza del cennato tipo di lavoro da parte delle originarie ricorrenti. A tale proposito il Giudice di appello si è riportato impropriamente all'orientamento giurisprudenziale, a mente del quale la consulenza tecnica viene definita "non mezzo di prova, ma mezzo di valutazione", tale quindi da "non comportare il venire meno dell'onere della prova", per cui, nella specie, ha sicuramente disatteso il riferito orientamento facendo assurgere contra legem la consulenza tecnica ad 12 un (non consentito) mezzo di prova sull'individuazione e sull'entità del lavoro straordinario e notturno espletato dalle ricorrenti. Rimarcato, infine, che a) resta esclusa la possibilità di identificare gli elementi carenti del ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. (come, nella specie, si è dinanzi constatato relativamente alla genericità del contenuto del ricorso introduttivo) mediante il ricorso ad una consulenza tecnica di ufficio (Cass. n. 1740/1991) e b), ancora, che la consulenza tecnica non può essere un mezzo di prova, nè di ricerca dei fatti che debbono essere provati dalla parte, ma deve essere soltanto uno strumento di valutazione dei fatti già ritualmente dedotti e provati attraverso l'ausilio di persone dotate di particolare competenza tecnica (Cass. n. 11133/1995), - rimarcato e ribadito tutto ciò - appare viziata la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2697, primo comma, B R cod. civ., in quanto le originarie ricorrenti non hanno provato i fatti fondativi del loro diritto al riconoscimento del lavoro straordinario e notturno (che genericamente, nel ricorso introduttivo, viene assunto essere stato prestato, così da fare conseguire alle interessate differenze retributive non specificate) e, di conseguenza, anche sotto tale profilo, la decisione del Tribunale deve essere cassata, statuendosi che non rivestono valore ed efficacia probatoria le risultanze della consulenza tecnica, a cui i giudici del merito erroneamente si sono rifatti. 13 V -. Sempre in materia di “prova” non può che essere accolto il quarto -motivo con cui la ricorrente ha denunziato per omessa motivazione la sentenza del Tribunale per avere disatteso implicitamente la richiesta di ammissione della prova testimoniale ritualmente dedotta in prime cure>> " mezzo che, per priorità logica, deve essere valutato anteriormente alla disamina del secondo e del terzo motivo di ricorso. Pervero, la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce, in linea generale, in un vizio della sentenza sotto il profilo dell'omesso o insufficiente esame della relativa istanza, allorchè il mezzo istruttorio sia diretto a dimostrare punti decisivi della controversia - come, nella specie, si evince dal contenuto dei "capitoli di prova" non ammessi e integralmente trascritti nel ricorso per " con la conseguenza che, potendo la Corte controllare, cassazione R O M sotto il profilo logico-formale, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice cui è riservato l'apprezzamento dei fatti, la sentenza di merito va cassata per vizio inerente alla motivazione allorchè tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto ovvero dall'omessa statuizione al riguardo, quali risultano dalla sentenza impugnata, che si rilevino carenti od illogici (cfr. Cass. n. 11491/1992). Nella fattispecie in esame, il Tribunale accenna, in motivazione, solo che restano inconferenti, alla luce di quanto visto, le prove orali formulate dalla cooperativa e riproposte nel presente 14 grado>>, rifacendosi con tutta evidenza al cd. valore probatorio della consulenza tecnica - che, come si è dinanzi constatato, non poteva, rivestire, invece, efficacia probatoria ed alla cd. generica - contestazione di parte convenuta - che, in ogni caso, non poteva essere equiparata, quanto ad effetto probatorio, ad una confessione dell'assunto attoreo [nè, d'altronde, poteva esimere il giudice dalla verifica dell'assolvimento, ad opera del ricorrente, del proprio onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi del diritto dallo stesso azionato (cfr. Cass. n. 2058/1996)] -. Anzi, la richiesta di ammissione di prova testimoniale da parte dell'originaria convenuta in contrasto con la 8 - 8 posizione di fatto assunta dalle ricorrenti a fondamento della domanda - conferma, vieppiù, che la stessa aveva specificamente contestato la domanda attorea: per cui, comunque, ha errato il Tribunale di Parma nel non ammettere il dedotto mezzo istruttorio con motivazione insufficiente e, in ogni caso, errata. VI -. Restano ora da esaminare le eccezioni proposte dalle intimate in sede di controricorso per invalidare i motivi dell'avverso ricorso. Al riguardo, in ordine all'eccezione di inammissibilità del primo motivo per essersi la ricorrente rifatta al lavoro straordinario e notturno>>, quando con la censura formulata in appello la stessa aveva impugnato la sentenza pretorile solo in merito al "lavoro straordinario", dall'esame diretto degli atti processuali (consentito 15 nella specie così come rilevato sub “capo” II) si evince che con “il ricorso d'appello" la cooperativa aveva proposto gravame con un "primo motivo" riferito espressamente al lavoro straordinario>> e con un "secondo motivo" riferito espressamente al lavoro notturno>>: sicchè, nel valutare il contenuto del primo motivo del "ricorso per cassazione", non sussiste affatto la preclusione per la "novità della questione", inesattamente eccepita dalle controricorrenti. In ordine all'ulteriore eccezione di inammissibilità relativa sempre al primo motivo di ricorso, per non avere la cooperativa indicato in quale atto del giudizio avesse dedotto il mancato espletamento del lavoro straordinario e notturno da parte delle lavoratrici, si rimarca - sempre, sulla base della disamina diretta degli atti processuali - che la deduzione, inesattamente contestata, in realtà è chiaramente avvenuta, essendo stata indicata dalla ricorrente testualmente la memoria di costituzione e difensiva del primo grado>>. Eccezione che appare infondata anche sotto il profilo dell'oggetto" della cennata deduzione, in quanto - dalla statuizione • si è già dinanzi contenuta sub "capo" II e che qui si conferma ampiamente verificato il contenuto della contestazione della ricorrente riguardante l'infondatezza della domanda attorea, sia sotto l'aspetto sostanziale (fondativo, cioè, del diritto), sia sotto quello probatorio. 16 Da ultimo, anche l'eccezione di pretesa inammissibilità del quarto motivo di ricorso appare manifestamente infondata, in quanto la -nel riportare espressamente i “capitoli di prova” non ricorrente ammessi erroneamente dal Giudice di appello ha indicato- specificamente le circostanze di fatto oggetto della prova, mentre le altre ragioni a sostegno della proposta censura emergono dalla contestuale disamina del primo e del quarto motivo di ricorso: per cui pure tale eccezione non può che essere respinta. VII . In definitiva, l'accoglimento del primo e del quarto motivo di ricorso non può che comportare l'assorbimento del secondo e del terzo motivo, poichè le doglianze contenute in questi ultimi mezzi richiedono preliminarmente che il Giudice del rinvio si pronunzi sulla precisa individuazione e sulla reale consistenza del lavoro straordinario notturno preteso con il ricorso introduttivo - idest, se il cennato lavoro sia stato effettivamente prestato e, in caso affermativo, in che modo e termini lo stesso sia stato espletato da ognuna delle originarie ricorrenti -. Il Giudice del rinvio, in tale indagine e conseguente statuizione, mentre dovrà valutare il contenuto dell'originaria domanda giudiziale alla stregua della normativa ex artt. 414 e segg. cod. proc. civ. e considerare il materiale probatorio ritualmente acquisito al processo e le richieste istruttorie legittimamente formulate, non potrà tenere conto, ai fini della decisione, delle preclusioni e decadenze già verificatesi e, 17 in particolare, delle risultanze della consulenza tecnica menzionata nella sentenza cassata. Il medesimo Giudice, provvederà, inoltre, sulle spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il quarto motivo di ricorso e dichiara assorbiti il secondo ed il terzo motivo;
in relazione ai motivi accolti, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per nuovo corretto esame, alla Corte di Appello di Bologna, che provvederà anche sulle spese dell'intero giudizio. Così deciso, in Roma, il giorno 10 ottobre 2000. Il Presidente Il Consigliere estensore n. atomine Viicure Fresse Presidente: IL Cons. estensore Shill IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria Oggi, 16 FEB. 2001 CAS IL COLLABORATORE I D DI CANCELLERIA , A ce S O S L 0 L 1 A T . O 3 , B T 3 A I 5 R S A D E . ' P L A N S L T I E S 3 N D O -7 G I P S O 8 IM - N A 1 E 1 A D S D E I E , 18 E A O G T R O N G T T E E IS IT S L E G IR E A R D L L O E D