Cass. pen., sez. III, sentenza 17/03/2010, n. 14862
CASS
Sentenza 17 marzo 2010

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Il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioni inesistenti concorre con l'emittente, secondo l'ordinaria disciplina dettata dall'art. 110 cod. pen., non essendo applicabile in tal caso il regime derogatorio previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo in cui la Corte ha precisato che una diversa interpretazione determinerebbe una situazione di irrilevanza penale nei confronti di chi abbia posto in essere comportamenti riconducibili alla previsione concorsuale in relazione all'emissione della documentazione fittizia, non utilizzando poi le fatture per essere avvenuti gli accertamenti prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, poichè questi non potrebbe essere sanzionato nè a norma dell'art. 8, a titolo di concorso, nè a norma dell'art. 2, a titolo di tentativo).

Commentari2

  • 1Emissione di fatture “fasulle”,
    https://www.fiscooggi.it/

  • 2Prescrizione prevale (quasi) sempre su assoluzione? (Cass. 41124/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 gennaio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 17/03/2010, n. 14862
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14862
Data del deposito : 17 marzo 2010

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